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NUMERO SPECIALE I CARABINIERI DEL 1943




                  Generalmente, i crimini commessi dagli italiani sono commessi in due cir-
             costanze precise: la rappresaglia per attacchi subiti e l’internamento in campi
             della popolazione, entrambe misure comuni alla guerra coloniale .
                                                                           (16)
                  Nel primo caso i crimini sono derivanti da una applicazione arbitraria del
             diritto di rappresaglia, spesso autorizzata dallo stesso Mussolini. Uccisioni di
             civili dei quali non sono provati i legami con i ribelli, incendi di abitazioni, con
             annesso  saccheggio  e  violenze  private,  utilizzo  indiscriminato  della  presa  di
             ostaggi come deterrente per gli attacchi, per altro poco efficace.
                  Lo stesso Regolamento di Servizio in guerra, sulla questione degli ostaggi,
             recepiva  peraltro  pienamente  gli  orientamenti  del  diritto  internazionale,  che
             sanciva i diritti dell’occupante, precisando chiaramente l’illiceità delle rappresa-
             glie indiscriminate: “L’occupante non può sottoporre ad alcuna pena collettiva,
             pecuniaria o altra la popolazione del territorio occupato a causa di fatti indivi-
             duali  dei  quali  la  popolazione  non  possa  essere  considerata  solidarmente
             responsabile” .
                          (17)
                  Che si trattasse di violazioni della legge internazionale di guerra poteva
             non essere a conoscenza dei semplici soldati, ma certamente lo era degli ufficiali
             e, soprattutto, degli alti gradi. In questi casi la legittimità era fatta risiedere, in
             proporzioni variabili, nel principio di necessità militare, in quello di non reci-
             procità e in quello di obbedienza .
                                            (18)
                  Nel  secondo  caso,  i  crimini  risiedono  più  che  nella  intenzionalità  nella
             incuria  colposa  e  nella  malversazione.  I  campi  di  concentramento  in  cui  gli
             internati civili furono costretti furono infatti teatro di epidemie favorite dalla
             denutrizione e di fenomeni di concussione diffusa, denunciati già all’epoca dalle
             autorità religiose locali .
                                  (19)
                  Ad essere prevalente, sia nelle memorie dei reduci che nelle giustificazioni
             ufficiali, fu sempre comunque la necessità di rispondere con durezza ai colpi di
             un avversario che, non essendo già in principio un belligerante legittimo, non
             rispettava  le  leggi  della  guerra  uccidendo  e  torturando  i  prigionieri  italiani.
             Questo aspetto, in ultima analisi, resta quello decisivo nell’analisi del comporta-
             mento del Regio Esercito come occupante.


             (16)  Il parallelo è oggetto di un contributo di Nicola Labanca, Buoni codici e diffuse corresponsabilità,
                  in  Filippo  Focardi,  Marta  Petriccioli  (a  cura  di),  Memoria  e  rimozione.  I  crimini  di  guerra  del
                  Giappone e dell’Italia, Roma, Viella, 2010.
             (17)  Regolamento del servizio in guerra, 1937, art. 371.
             (18)  A questo proposito si veda l’interessante riflessione del filosofo Karl Jaspers in La questione
                  delle colpe. Sulla responsabilità della Germania, Milano, Cortina Editore, 1996, p. 21-23.
             (19)  Una esaustiva disamina è contenuta nel libro di Carlo Spartaco Capogreco, I campi del Duce,
                  Torino, Einaudi, 2019.

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