Page 322 - Rassegna 2023 Numero Speciale
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NUMERO SPECIALE I CARABINIERI DEL 1943
Generalmente, i crimini commessi dagli italiani sono commessi in due cir-
costanze precise: la rappresaglia per attacchi subiti e l’internamento in campi
della popolazione, entrambe misure comuni alla guerra coloniale .
(16)
Nel primo caso i crimini sono derivanti da una applicazione arbitraria del
diritto di rappresaglia, spesso autorizzata dallo stesso Mussolini. Uccisioni di
civili dei quali non sono provati i legami con i ribelli, incendi di abitazioni, con
annesso saccheggio e violenze private, utilizzo indiscriminato della presa di
ostaggi come deterrente per gli attacchi, per altro poco efficace.
Lo stesso Regolamento di Servizio in guerra, sulla questione degli ostaggi,
recepiva peraltro pienamente gli orientamenti del diritto internazionale, che
sanciva i diritti dell’occupante, precisando chiaramente l’illiceità delle rappresa-
glie indiscriminate: “L’occupante non può sottoporre ad alcuna pena collettiva,
pecuniaria o altra la popolazione del territorio occupato a causa di fatti indivi-
duali dei quali la popolazione non possa essere considerata solidarmente
responsabile” .
(17)
Che si trattasse di violazioni della legge internazionale di guerra poteva
non essere a conoscenza dei semplici soldati, ma certamente lo era degli ufficiali
e, soprattutto, degli alti gradi. In questi casi la legittimità era fatta risiedere, in
proporzioni variabili, nel principio di necessità militare, in quello di non reci-
procità e in quello di obbedienza .
(18)
Nel secondo caso, i crimini risiedono più che nella intenzionalità nella
incuria colposa e nella malversazione. I campi di concentramento in cui gli
internati civili furono costretti furono infatti teatro di epidemie favorite dalla
denutrizione e di fenomeni di concussione diffusa, denunciati già all’epoca dalle
autorità religiose locali .
(19)
Ad essere prevalente, sia nelle memorie dei reduci che nelle giustificazioni
ufficiali, fu sempre comunque la necessità di rispondere con durezza ai colpi di
un avversario che, non essendo già in principio un belligerante legittimo, non
rispettava le leggi della guerra uccidendo e torturando i prigionieri italiani.
Questo aspetto, in ultima analisi, resta quello decisivo nell’analisi del comporta-
mento del Regio Esercito come occupante.
(16) Il parallelo è oggetto di un contributo di Nicola Labanca, Buoni codici e diffuse corresponsabilità,
in Filippo Focardi, Marta Petriccioli (a cura di), Memoria e rimozione. I crimini di guerra del
Giappone e dell’Italia, Roma, Viella, 2010.
(17) Regolamento del servizio in guerra, 1937, art. 371.
(18) A questo proposito si veda l’interessante riflessione del filosofo Karl Jaspers in La questione
delle colpe. Sulla responsabilità della Germania, Milano, Cortina Editore, 1996, p. 21-23.
(19) Una esaustiva disamina è contenuta nel libro di Carlo Spartaco Capogreco, I campi del Duce,
Torino, Einaudi, 2019.
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