Page 325 - Rassegna 2023 Numero Speciale
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LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUI CRIMINI DI GUERRA
Tale prospettiva, largamente disapplicata dai comandi tedeschi quando le
circostanze non la rendevano praticabile o la rendevano sconsigliabile, come nel
caso del numeroso presidio di Roma, è stata per lungo tempo accettata, con
quella che si può chiamare ingenuità, anche da autori italiani.
L’argomentazione tedesca è in realtà senz’altro inconsistente, come lo è la
pretesa tedesca di limitare ai propri soli soldati e agli Alleati la legittimità del
porto d’armi in zona di operazioni, base di tutti gli arbitri successivi nella “guer-
ra alle bande”.
La dichiarazione di guerra infatti è un atto di diritto internazionale che
riguarda gli stati e non i singoli combattenti. L’aggressione di un Paese ad un
altro senza dichiarazione di guerra non fa dei soldati aggressori dei belligeranti
illegittimi, semmai rende i loro governanti passibili di un, molto ipotetico, pro-
cesso a guerra finita per infrazione dei trattati internazionali. Ciò ovviando al
fatto che nel 1943 erano i tedeschi ad aggredire le truppe del Regio Esercito e
non viceversa.
L’applicazione delle misure drastiche contro la nascente resistenza armata
da parte tedesca fu in questo quadro anch’essa per lo più arbitraria, ma più
prossima alle violazioni da parte italiana commesse nei Balcani.
Escludendo le misure direttamente mirate alla persecuzione dei cittadini
italiani di fede ebraica, l’obbiettivo della violenza tedesca era infatti di preserva-
re le proprie truppe dagli attacchi dei partigiani, e l’uccisione indiscriminata di
civili era ritenuta la misura più efficace a questo fine. Tale prassi, anche se su
scala ridotta, fu indubbiamente seguita in alcuni episodi anche da reparti italiani,
come fu nei casi degli eccidi di Domenikon in Grecia e Podhum in Croazia, nei
quali la popolazione maschile di due villaggi fu uccisa come rappresaglia ad
attacchi avvenuti nei dintorni.
Tali episodi, che come nel caso tedesco erano preceduti da uno specifico
ordine del Comando di Armata di procedere con particolare brutalità alla fase
repressiva, erano sempre accompagnati da un concetto reattivo e non preventi-
vo alle violazioni nemiche e colpendo solo la popolazione maschile conserva-
vano una propria selettività.
Al di là del numero e della gravità delle violazioni commesse, è in questo
la principale differenza fra il caso italiano e quello tedesco.
7. Conclusioni
Il giudizio complessivo che si può dare sull’impatto dei codici militari ita-
liani nella condotta del conflitto è contraddittorio.
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