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NUMERO SPECIALE I CARABINIERI DEL 1943




                  Infine, la mancanza di un impianto punitivo per i violatori delle leggi di
             guerra ne depotenziava fatalmente la portata. Il diritto internazionale è il diritto
             degli Stati, e considerando che gli Stati per loro natura sono organismi che supe-
             riorem non recognoscens, tutti i governi firmatari avevano tanto nel 1907 che nel
             1929 arretrato di fronte alla possibilità di un tribunale internazionale che giudi-
             casse i colpevoli. Oltretutto gli stati, persone di diritto pubblico e non persone
             fisiche, non potevano essere oggetto di procedimenti penali e si creava la neces-
             sità di perseguirli attraverso i loro esponenti.
                  Questi ultimi, tuttavia, oltre a essere protetti dall’immunità che tradizional-
             mente avvolge i governanti di uno stato nell’esercizio delle loro funzioni di
             fronte agli stati esteri, potevano sempre trincerarsi dietro lo stato di necessità o,
             nei casi dei livelli inferiori, del dovere di obbedienza, principi che tutte le istitu-
             zioni di tutti i Paesi avevano grande remora a mettere in discussione. Seppure
             infatti si era fatto un gran parlare fin dal XVII secolo di un “tribunale delle
             nazioni”, tramontata l’idea dell’ecumenismo non era possibile ancora immagi-
             nare una assise da tutti riconosciuta di fronte cui trascinare gli imputati. Ogni
             tribunale sarebbe stato un tribunale dei vincitori, e come tale non imparziale .
                                                                                      (13)
                  L’unico paese che, per breve tempo, fu favorevole al termine della Grande
             Guerra alla sua istituzione, gli Stati Uniti, considerava sé stesso e gli altri paesi
             vincitori al di fuori della giurisdizione di esso.
                  Il suo oggetto avrebbe dovuto essere specificamente la condotta del ver-
             tice politico-militare tedesco nel corso della guerra, coerentemente con la forte
             propaganda  che  i  circoli  interventisti  avevano  realizzato  negli  Usa  prima  e
             durante il conflitto, e che aveva rappresentato il kaiser Guglielmo e il suo gover-
             no con le peggiori tinte possibili.
                  Il grado di penetrazione di questa propaganda nello stesso esercito statu-
             nitense può essere compreso dal fatto che un tentativo, invero piuttosto vellei-
             tario, di catturare il sovrano nel suo esilio olandese fu effettivamente attuato da
             parte di militari statunitensi nel 1919.
                  Passata comunque la passionalità del dopoguerra, gli entusiasmi per l’af-
             fermazione di un nuovo diritto internazionale prevalente su quello nazionale si
             raffreddarono,  e  la  condotta  dei  criminali  di  guerra  fu  demandata  alle  corti
             nazionali  che,  in  Germania  come  in  Turchia,  condussero  effettivamente  un
             certo numero di procedimenti, tutti o quasi poi annullati da provvedimenti di
             clemenza negli anni immediatamente seguenti .
                                                         (14)
             (13)  Si veda su questo: Giuseppe Codacci Pisanelli, Processi per crimini internazionali, Roma, CASM, 1950.
             (14)  Aldo Baldassarri, Ovidio Ciancarini, Voce Guerra, Diritto internazionale dell’Enciclopedia
                  Italiana, Appendice 1948.

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