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NUMERO SPECIALE I CARABINIERI DEL 1943
Infine, la mancanza di un impianto punitivo per i violatori delle leggi di
guerra ne depotenziava fatalmente la portata. Il diritto internazionale è il diritto
degli Stati, e considerando che gli Stati per loro natura sono organismi che supe-
riorem non recognoscens, tutti i governi firmatari avevano tanto nel 1907 che nel
1929 arretrato di fronte alla possibilità di un tribunale internazionale che giudi-
casse i colpevoli. Oltretutto gli stati, persone di diritto pubblico e non persone
fisiche, non potevano essere oggetto di procedimenti penali e si creava la neces-
sità di perseguirli attraverso i loro esponenti.
Questi ultimi, tuttavia, oltre a essere protetti dall’immunità che tradizional-
mente avvolge i governanti di uno stato nell’esercizio delle loro funzioni di
fronte agli stati esteri, potevano sempre trincerarsi dietro lo stato di necessità o,
nei casi dei livelli inferiori, del dovere di obbedienza, principi che tutte le istitu-
zioni di tutti i Paesi avevano grande remora a mettere in discussione. Seppure
infatti si era fatto un gran parlare fin dal XVII secolo di un “tribunale delle
nazioni”, tramontata l’idea dell’ecumenismo non era possibile ancora immagi-
nare una assise da tutti riconosciuta di fronte cui trascinare gli imputati. Ogni
tribunale sarebbe stato un tribunale dei vincitori, e come tale non imparziale .
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L’unico paese che, per breve tempo, fu favorevole al termine della Grande
Guerra alla sua istituzione, gli Stati Uniti, considerava sé stesso e gli altri paesi
vincitori al di fuori della giurisdizione di esso.
Il suo oggetto avrebbe dovuto essere specificamente la condotta del ver-
tice politico-militare tedesco nel corso della guerra, coerentemente con la forte
propaganda che i circoli interventisti avevano realizzato negli Usa prima e
durante il conflitto, e che aveva rappresentato il kaiser Guglielmo e il suo gover-
no con le peggiori tinte possibili.
Il grado di penetrazione di questa propaganda nello stesso esercito statu-
nitense può essere compreso dal fatto che un tentativo, invero piuttosto vellei-
tario, di catturare il sovrano nel suo esilio olandese fu effettivamente attuato da
parte di militari statunitensi nel 1919.
Passata comunque la passionalità del dopoguerra, gli entusiasmi per l’af-
fermazione di un nuovo diritto internazionale prevalente su quello nazionale si
raffreddarono, e la condotta dei criminali di guerra fu demandata alle corti
nazionali che, in Germania come in Turchia, condussero effettivamente un
certo numero di procedimenti, tutti o quasi poi annullati da provvedimenti di
clemenza negli anni immediatamente seguenti .
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(13) Si veda su questo: Giuseppe Codacci Pisanelli, Processi per crimini internazionali, Roma, CASM, 1950.
(14) Aldo Baldassarri, Ovidio Ciancarini, Voce Guerra, Diritto internazionale dell’Enciclopedia
Italiana, Appendice 1948.
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