Page 197 - Rassegna 2023-4
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RAPPORTI TRA SEQUESTRO PREVENTIVO PREORDINATO ALLA CONFISCA TRIBUTARIA
                                         E PROCEDURA FALLIMENTARE




               i quali prevedono che, in caso di non convenienza economica, il curatore possa
               rinunciare a vendere o acquisire alla massa alcuni beni, i quali in tal caso ritor-
               nano  appunto  nella  disponibilità  del  fallito.  L’istituto ,  noto  come  derelictio,
                                                                     (9)
               dimostrerebbe appunto come il fallito non abbia mai perso la titolarità del bene,
               ma solo alcuni poteri e facoltà connessi .
                                                      (10)
                    L’adesione al primo orientamento da parte della pronuncia in esame trova
               supporto anche nella giurisprudenza tributaria, che conferma la prevalenza del
               sequestro preventivo sulla procedura di concordato preventivo, anche e soprat-
               tutto in virtù della sua funzione repressiva dei reati tributari, più che di tutela
               dei crediti erariali .
                                (11)
                    La Corte conclude il suo percorso motivazionale enunciando il seguente
               principio di diritto: l’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla per-
               manenza, se già disposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca
               relativa ai reati tributari.

               Conclusioni
                    Il contrasto interpretativo risolto dalle Sezioni Unite con la pronuncia in
               commento, attraverso l’evidenza logica e giuridica di alcuni passaggi motivazio-
               nali, spinge a formulare alcune riflessioni
                    Innanzitutto, è bene rilevare come le maglie della confisca si stiano allar-
               gando sempre più, in ogni ambito e direzione. Basti pensare alle varie forme di
               confisca presenti nel nostro ordinamento, alla volontà europea di uniformare le
               discipline dei vari stati membri, alla valenza delle pronunce di legittimità, di livel-
               lo meramente interpretativo, ma sempre più irrompenti sul piano applicativo.
                    Si tratta però di un sistema particolare. Perché, se è pur vero che un delitto
               è stato compiuto, che siamo sul piano reale e non personale, e che la finalità è
               il ripristino dell’ordine economico violato, non può negarsi come queste misure
               incidano sulla sfera personale dei soggetti, privandoli spesso di fonti di sosten-
               tamento importanti. Quindi si chiede sempre molta attenzione nel contempe-
               ramento dei vari interessi in gioco, tutti di pari grado, e di livello primario.
                    In secondo luogo, il percorso logico e giuridico degli Ermellini potrebbe
               risultare molto tortuoso, se si riflette su due elementi che rendono evidente la
               coerenza dell’orientamento accolto.

               (9)   Cfr. V. Giorgi, Rinuncia all’acquisizione e siti contaminati: derelizione dei beni o abbandono … dei creditori?,
                    www.dirittofallimentaresocietà.it.
               (10)  Cfr. Cons. di Stato Ad. Plen., n. 3 del 2021, che parla di rapporto gestorio in riferimento al
                    curatore e ai beni della massa fallimentare, in termini di “amministrazione del patrimonio
                    altrui”.
               (11)  Cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., n. 24326 del 2020.

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