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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Rispetto a tali delitti, tuttavia, si è posta negli anni una concreta difficoltà,
inerente la configurabilità di una confisca diretta: in effetti, sembrerebbe evi-
dente che, in tali casi, non si realizza un vero e proprio profitto in termini di
accrescimento patrimoniale, bensì in termini di risparmio di spesa, rispetto al
quale la confisca di somme di denaro apparirebbe configurabile solo nella
forma per equivalente.
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la pronuncia n.
31617 del 2015, considerata la natura particolare di tali reati, hanno identificato
come diretta la confisca di somme di denaro anche rispetto a tali delitti, in virtù
della natura fungibile del denaro, e senza la necessità di provare il nesso di deri-
vazione tra la somma materialmente oggetto di confisca e il profitto del delitto
tributario .
(3)
Ancora le Sezioni Unite Penali, nella pronuncia n. 166 del 2020, ribadendo
quanto affermato già nel 2015, hanno fatto leva anche sulla novella legislativa
dell’art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000, che qualifica come ordinaria la confisca diretta
in relazione ai delitti tributari, nella consapevolezza della peculiare natura del
profitto dei delitti tributari.
Nel caso de quo, il sequestro ha avuto ad oggetto quote societarie ed un
immobile di proprietà di un socio, configurando quindi un sequestro finalizzato
a confisca per equivalente, che appare assumere caratteri diversi rispetto alla
forma diretta: infatti, mentre quest’ultima richiede un nesso pertinenziale tra il
bene e il delitto, configurandosi come misura di sicurezza preventiva, la confi-
sca per equivalente prescinde dalla prova di un nesso pertinenziale, connotan-
dosi come misura afflittiva e sanzionatoria.
Il cuore della pronuncia si articola su due punti focali: il primo è il rappor-
to cronologico con la sentenza di fallimento, che aveva raggiunto la società di
persone prima del provvedimento di sequestro; il secondo attiene la persona
titolare dei beni sequestrati, e la titolarità dei beni stessi all’indomani della pro-
nuncia fallimentare.
Ma andiamo con ordine.
Il Giudice delle Indagini Preliminari, nel disporre il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca, di tutti i beni conferiti dai soci illimitatamente respon-
sabili, fondava il suo provvedimento sulla necessità di assicurare con tali beni il
soddisfacimento dei debiti tributari cumulati dalla società, privando in caso
contrario di risorse utili il patrimonio sociale del suo compito di rispondere dei
debiti contratti in nome della società.
(3) Cfr. G. Biondi, La confisca per equivalente: pena principale, pena accessoria o tertium genus sanzionato-
rio?, in Dir. pen. contemp., n. 5/2017.
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