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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI




                  Rispetto a tali delitti, tuttavia, si è posta negli anni una concreta difficoltà,
             inerente la configurabilità di una confisca diretta: in effetti, sembrerebbe evi-
             dente che, in tali casi, non si realizza un vero e proprio profitto in termini di
             accrescimento patrimoniale, bensì in termini di risparmio di spesa, rispetto al
             quale  la  confisca  di  somme  di  denaro  apparirebbe  configurabile  solo  nella
             forma per equivalente.
                  Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la pronuncia n.
             31617 del 2015, considerata la natura particolare di tali reati, hanno identificato
             come diretta la confisca di somme di denaro anche rispetto a tali delitti, in virtù
             della natura fungibile del denaro, e senza la necessità di provare il nesso di deri-
             vazione tra la somma materialmente oggetto di confisca e il profitto del delitto
             tributario .
                      (3)
                  Ancora le Sezioni Unite Penali, nella pronuncia n. 166 del 2020, ribadendo
             quanto affermato già nel 2015, hanno fatto leva anche sulla novella legislativa
             dell’art. 12 bis d.lgs. n. 74/2000, che qualifica come ordinaria la confisca diretta
             in relazione ai delitti tributari, nella consapevolezza della peculiare natura del
             profitto dei delitti tributari.
                  Nel caso de quo, il sequestro ha avuto ad oggetto quote societarie ed un
             immobile di proprietà di un socio, configurando quindi un sequestro finalizzato
             a confisca per equivalente, che appare assumere caratteri diversi rispetto alla
             forma diretta: infatti, mentre quest’ultima richiede un nesso pertinenziale tra il
             bene e il delitto, configurandosi come misura di sicurezza preventiva, la confi-
             sca per equivalente prescinde dalla prova di un nesso pertinenziale, connotan-
             dosi come misura afflittiva e sanzionatoria.
                  Il cuore della pronuncia si articola su due punti focali: il primo è il rappor-
             to cronologico con la sentenza di fallimento, che aveva raggiunto la società di
             persone prima del provvedimento di sequestro; il secondo attiene la persona
             titolare dei beni sequestrati, e la titolarità dei beni stessi all’indomani della pro-
             nuncia fallimentare.
                  Ma andiamo con ordine.
                  Il Giudice delle Indagini Preliminari, nel disporre il sequestro preventivo
             finalizzato alla confisca, di tutti i beni conferiti dai soci illimitatamente respon-
             sabili, fondava il suo provvedimento sulla necessità di assicurare con tali beni il
             soddisfacimento  dei  debiti  tributari  cumulati  dalla  società,  privando  in  caso
             contrario di risorse utili il patrimonio sociale del suo compito di rispondere dei
             debiti contratti in nome della società.

             (3)   Cfr. G. Biondi, La confisca per equivalente: pena principale, pena accessoria o tertium genus sanzionato-
                  rio?, in Dir. pen. contemp., n. 5/2017.

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