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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI




             societari, si sofferma poi sulla pronuncia delle Sezioni Unite n. 45936 del 2019,
             la quale smentisce il precedente orientamento e legittima invece il curatore ad
             impugnare i provvedimenti cautelari, sia antecedenti che successivi alla sentenza
             dichiarativa di fallimento.
                  La Corte sottolinea ancora come le sue aule siano ricche di pronunce a
             sostegno di entrambi gli orientamenti, ovvero quello che ritiene prevalente il
             sequestro sul fallimento, e quello che invece invoca il criterio cronologico, rite-
             nendo soccombente la misura cautelare reale qualora sopraggiunga alla dichia-
             razione di fallimento.
                  Il primo orientamento nega che i beni sequestrati dopo la dichiarazione di
             fallimento possano intendersi beni di persona estranea al reato, secondo l’inter-
             pretazione dello spossessamento nei termini già riproposti infra, ribadendo la
             natura sanzionatoria della confisca e la sua prevalenza rispetto alle esigenze dei
             creditori del fallito, e la titolarità delle somme ricavate dalla procedura concor-
             suale in capo ai soci falliti fino alla loro materiale distribuzione, e non certo di
             proprietà della curatela .
                                   (5)
                  Le pronunce più recenti, inoltre, a sostegno di questo orientamento, si
             sono avvalse anche del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in
             particolare degli artt. 317 e ss., in tema appunto di prevalenza delle misure cau-
             telari reali rispetto alle procedure concorsuali, entrati in vigore a far data dal 15
             luglio 2022.
                  La normativa di recente introduzione, infatti, con l’art. 317 affida la riso-
             luzione del rapporto tra le due discipline al d.lgs. n. 159 del 2011, c.d. Codice
             Antimafia, che dedica, infatti, il Titolo IV del libro I, artt. 63 e ss., ai rapporti
             tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali e alla tutela dei terzi,
             dettando norme molto dettagliate e precise. Attraverso il richiamo a queste ulti-
             me da parte del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’orientamento in
             esame afferma che anche la posizione del legislatore è chiaramente a favore del
             sequestro, anche se sopraggiunto rispetto alla dichiarazione di fallimento, affi-
             dando  la  tutela  degli  altri  crediti  alla  disciplina  di  cui  all’art.  52  del  d.lgs.  n.
             159/2011, che di fatto è volta ad evitare che il soggetto autore del reato tribu-
             tario possa ottenere vantaggio dal reato stesso e addirittura utilizzarlo per sana-
             re i debiti fallimentari.
                  In verità, come illustrato dagli Ermellini, il Codice antimafia offre la solu-
             zione ad ogni casistica, in quanto prevede che: se il sequestro è anteriore alla pro-
             cedura concorsuale, i beni sequestrati saranno esclusi dalla massa di quest’ultima;
             laddove il sequestro subentri dopo l’inizio della procedura concorsuale, i beni
             (5)   Cfr. da ultima Cass. Pen., Terza Sezione, n. 5255/2022.

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