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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
societari, si sofferma poi sulla pronuncia delle Sezioni Unite n. 45936 del 2019,
la quale smentisce il precedente orientamento e legittima invece il curatore ad
impugnare i provvedimenti cautelari, sia antecedenti che successivi alla sentenza
dichiarativa di fallimento.
La Corte sottolinea ancora come le sue aule siano ricche di pronunce a
sostegno di entrambi gli orientamenti, ovvero quello che ritiene prevalente il
sequestro sul fallimento, e quello che invece invoca il criterio cronologico, rite-
nendo soccombente la misura cautelare reale qualora sopraggiunga alla dichia-
razione di fallimento.
Il primo orientamento nega che i beni sequestrati dopo la dichiarazione di
fallimento possano intendersi beni di persona estranea al reato, secondo l’inter-
pretazione dello spossessamento nei termini già riproposti infra, ribadendo la
natura sanzionatoria della confisca e la sua prevalenza rispetto alle esigenze dei
creditori del fallito, e la titolarità delle somme ricavate dalla procedura concor-
suale in capo ai soci falliti fino alla loro materiale distribuzione, e non certo di
proprietà della curatela .
(5)
Le pronunce più recenti, inoltre, a sostegno di questo orientamento, si
sono avvalse anche del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in
particolare degli artt. 317 e ss., in tema appunto di prevalenza delle misure cau-
telari reali rispetto alle procedure concorsuali, entrati in vigore a far data dal 15
luglio 2022.
La normativa di recente introduzione, infatti, con l’art. 317 affida la riso-
luzione del rapporto tra le due discipline al d.lgs. n. 159 del 2011, c.d. Codice
Antimafia, che dedica, infatti, il Titolo IV del libro I, artt. 63 e ss., ai rapporti
tra le misure di prevenzione e le procedure concorsuali e alla tutela dei terzi,
dettando norme molto dettagliate e precise. Attraverso il richiamo a queste ulti-
me da parte del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’orientamento in
esame afferma che anche la posizione del legislatore è chiaramente a favore del
sequestro, anche se sopraggiunto rispetto alla dichiarazione di fallimento, affi-
dando la tutela degli altri crediti alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n.
159/2011, che di fatto è volta ad evitare che il soggetto autore del reato tribu-
tario possa ottenere vantaggio dal reato stesso e addirittura utilizzarlo per sana-
re i debiti fallimentari.
In verità, come illustrato dagli Ermellini, il Codice antimafia offre la solu-
zione ad ogni casistica, in quanto prevede che: se il sequestro è anteriore alla pro-
cedura concorsuale, i beni sequestrati saranno esclusi dalla massa di quest’ultima;
laddove il sequestro subentri dopo l’inizio della procedura concorsuale, i beni
(5) Cfr. da ultima Cass. Pen., Terza Sezione, n. 5255/2022.
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