Page 198 - Rassegna 2023-4
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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI




                  Il primo è che il termine spossessamento ha già in sé la soluzione del con-
             trasto interpretativo. Richiama il possesso, che è altro dalla proprietà, e che non
             determina passaggio della proprietà. Quindi spossessare il fallito implica in sé
             che lui conservi la titolarità del bene e che non si colpisca alcuna persona estra-
             nea al reato. Perché è sempre il fallito, qui socio di una società di persone, ad
             aver compiuto il delitto tributario, ad essere titolare dei beni e ad essere poi col-
             pito dalla misura sanzionatoria.
                  Il secondo elemento attiene il criterio cronologico, utilizzato dall’opposto
             orientamento per far prevalere la sentenza dichiarativa di fallimento sul succes-
             sivo sequestro finalizzato alla confisca tributaria. Premesso che correttamente
             viene evocato, in quanto criterio previsto dal nostro ordinamento giuridico per
             dirimere i contrasti tra norme, ciò che appare una nota stonata è che il criterio
             venga applicato tra i provvedimenti, invece che tra le condotte.
                  Ciò a cui ci si riferisce è che il reato tributario è commesso certamente
             prima  del  provvedimento  di  sequestro,  e  certamente  prima  della  sentenza
             dichiarativa di fallimento, con la quale la gestione anche fiscale e tributaria, in
             questo caso della società di persone, viene affidata ad organi procedurali, non
             consentendo più al fallito di gestire le sue finanze, tantomeno di evadere il fisco
             o compiere condotte fraudolente a suo danno. Ne discende che, se il delitto è
             antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento, e se il sequestro è volto a
             ripristinare l’ordine violato dalla sua commissione, il sequestro non può soc-
             combere solo perché i tempi processuali e procedimentali lo hanno reso suc-
             cessivo alla sentenza dichiarativa di fallimento. Quei beni erano già strettamente
             legati al delitto compiuto, già chiamati a ripristinare quanto è stato violato: quasi
             con una fictio iuris non esistono quando interviene la procedura concorsuale;
             l’unico particolare è che non siano stati ancora individuati prima del provvedi-
             mento di sequestro.


















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