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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Il primo è che il termine spossessamento ha già in sé la soluzione del con-
trasto interpretativo. Richiama il possesso, che è altro dalla proprietà, e che non
determina passaggio della proprietà. Quindi spossessare il fallito implica in sé
che lui conservi la titolarità del bene e che non si colpisca alcuna persona estra-
nea al reato. Perché è sempre il fallito, qui socio di una società di persone, ad
aver compiuto il delitto tributario, ad essere titolare dei beni e ad essere poi col-
pito dalla misura sanzionatoria.
Il secondo elemento attiene il criterio cronologico, utilizzato dall’opposto
orientamento per far prevalere la sentenza dichiarativa di fallimento sul succes-
sivo sequestro finalizzato alla confisca tributaria. Premesso che correttamente
viene evocato, in quanto criterio previsto dal nostro ordinamento giuridico per
dirimere i contrasti tra norme, ciò che appare una nota stonata è che il criterio
venga applicato tra i provvedimenti, invece che tra le condotte.
Ciò a cui ci si riferisce è che il reato tributario è commesso certamente
prima del provvedimento di sequestro, e certamente prima della sentenza
dichiarativa di fallimento, con la quale la gestione anche fiscale e tributaria, in
questo caso della società di persone, viene affidata ad organi procedurali, non
consentendo più al fallito di gestire le sue finanze, tantomeno di evadere il fisco
o compiere condotte fraudolente a suo danno. Ne discende che, se il delitto è
antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento, e se il sequestro è volto a
ripristinare l’ordine violato dalla sua commissione, il sequestro non può soc-
combere solo perché i tempi processuali e procedimentali lo hanno reso suc-
cessivo alla sentenza dichiarativa di fallimento. Quei beni erano già strettamente
legati al delitto compiuto, già chiamati a ripristinare quanto è stato violato: quasi
con una fictio iuris non esistono quando interviene la procedura concorsuale;
l’unico particolare è che non siano stati ancora individuati prima del provvedi-
mento di sequestro.
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