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RAPPORTI TRA SEQUESTRO PREVENTIVO PREORDINATO ALLA CONFISCA TRIBUTARIA
E PROCEDURA FALLIMENTARE
sequestrati devono essere separati dalla massa e affidati all’amministratore giu-
diziario; qualora i beni di entrambi i procedimenti coincidano perfettamente, la
procedura concorsuale deve essere dichiarata chiusa, salvo riapertura in caso di
revoca del sequestro, e attrazione dei beni alla massa fallimentare .
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Il secondo orientamento , invece, fonda tutte le sue argomentazioni sul-
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l’effetto dello spossessamento in capo al debitore, ingenerato dalla sentenza
dichiarativa di fallimento, che precede la misura cautelare reale, configurando
quindi il curatore come persona estranea al reato, al quale non sarebbe possibile
a norma di legge sottrarre i beni attraverso il loro sequestro preventivo. Così
ragionando, questo orientamento farebbe venir meno anche l’argomentazione
dell’obbligatorietà e della natura sanzionatoria della confisca tributaria, ai sensi
dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, il quale esplicitamente ne esclude l’operati-
vità nei confronti di persona estranea al reato. Infine, il suddetto orientamento
fa leva proprio sulla pronuncia cosiddetta Uniland, affermando che se la cura-
tela è legittimata a proporre impugnazione contro i provvedimenti cautelari che
colpiscono i beni della massa fallimentare, lo è proprio perché ne ha la piena
disponibilità, in termini di detentore qualificato .
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L’orientamento giunge, quindi, alla conclusione che, diversamente opinan-
do, si sancirebbe un privilegio a favore del Fisco e un’evidente lesione del prin-
cipio della par condicio creditorum, poiché si destinerebbero dei beni a soddisfaci-
mento della pretesa tributaria, sottraendoli alla massa fallimentare, chiamata
invece a tutelare tutti i crediti vantati nei confronti del fallito.
Le Sezioni Unite, nell’argomentare la loro pronuncia, sottolineano come
la stessa non possa fondarsi sull’argomentazione legislativa del Codice della
crisi di impresa e di insolvenza, in quanto entrata in vigore successivamente ai
fatti per cui è causa, non potendo l’interprete dar loro efficacia retroattiva anche
solo in via interpretativa, ai sensi dell’art. 11 delle preleggi.
Entrando poi nel cuore della pronuncia, la prima precisazione della Suprema
Corte, che opera da premessa logica e giuridica del prosieguo, attiene proprio l’ef-
fetto dello spossessamento tipico della sentenza dichiarativa di fallimento.
… a seguito della dichiarazione di fallimento, la titolarità dei beni resta in capo al fal-
lito sino al momento della vendita fallimentare per i beni o del riparto dell’attivo per il denaro.
E, dunque, non si realizza quella condizione di ‘appartenenza a terzi’ che inibisce, secondo
la disposizione citata, l’adozione del provvedimento ablatorio della confisca.
(6) Per approfondimenti sul tema, cfr. S. Carosso, L. Ponzani, La tutela dei creditori nella legislazione
antimafia e nella disciplina del sequestro e confisca alla luce del codice della crisi e della Riforma Cartabia,
www.dirittodellacrisi.it, 2023.
(7) Tra le ultime pronunce cfr. Cass. Pen., Terza Sezione, n. 12125/2021.
(8) A riguardo si ricorda la pronuncia Cass. Pen., Terza Sezione, n. 23645/2020.
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