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RAPPORTI TRA SEQUESTRO PREVENTIVO PREORDINATO ALLA CONFISCA TRIBUTARIA
                                         E PROCEDURA FALLIMENTARE




                    L’argomentazione principe della richiesta di dissequestro si fonda sull’in-
               ciso dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, che esclude appunto la possibilità di pro-
               cedere  a  confisca  dei  beni  che  appartengano  a  persone  estranee  al  reato.
               Secondo la curatela fallimentare, infatti, la sentenza dichiarativa di fallimento
               avrebbe già a priori privato della disponibilità dei propri beni i soci, attraverso
               il tipico effetto dello spossessamento appunto, sulla base dell’anteriorità della
               pronuncia fallimentare rispetto alla misura cautelare, nonché in relazione alla
               trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento e alla sottoscrizione della
               vendita dei beni della procedura concorsuale a firma del curatore, non più dei
               soci, legittimato anche a proporre le impugnative avverso i provvedimenti cau-
               telari reali che colpiscono la massa fallimentare. Secondo il curatore, infine, il
               mantenimento  in  vita  del  provvedimento  di  sequestro  renderebbe
               l’Amministrazione finanziaria un creditore privilegiato di fatto, assicurando alla
               stessa i beni necessari al soddisfacimento dei suoi crediti, con evidente lesione
               del principio della par condicio creditorum e soccombenza di creditori legittima-
               mente privilegiati rispetto alla stessa .
                                                  (4)
                    Le Sezioni Unite Penali, nel fondare l’iter logico giuridico che le conduce
               a dichiarare l’infondatezza del ricorso e a dare risposta al quesito giuridico sot-
               toposto al loro vaglio, ripercorrono i due opposti orientamenti su entrambi i
               punti focali della vicenda.
                    Con la pronuncia, sempre a Sezioni Unite, n. 29951 del 2004, la Corte
               legittimava il sequestro preventivo di beni dei soci già colpiti da dichiarazione
               di  fallimento  della  società,  purchè  il  Giudice  desse  debitamente  conto  delle
               ragioni  giuridiche  fondanti  la  prevalenza  delle  esigenze  sottese  alla  confisca,
               rispetto a quelle di tutela dei creditori sottese alla procedura concorsuale. Le
               stesse Sezioni Unite precisavano, inoltre, che la curatela non è soggetto estraneo
               al reato, e che l’appartenenza di cui parla l’art. 240, comma 3, c.p., in relazione
               alla confisca ordinaria, è un concetto più ampio del diritto di proprietà, per cui
               persona estranea al reato è solo chi non vi partecipi in alcuna forma e/o non ne
               utilizzi in alcun modo i profitti; in tali termini lo spossessamento, quale effetto
               tipico della sentenza di fallimento, attiene il piano della disponibilità ed ammi-
               nistrazione dei beni, laddove la titolarità degli stessi resta in capo al soggetto
               originario fino al perfezionamento della vendita fallimentare.
                    Il Supremo Consesso, dopo aver ricordato anche la pronuncia n. 11170
               del 2014 a Sezioni Unite, cosiddetta Uniland, che negava legittimazione alla
               curatela in tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari ricedenti su beni

               (4)   Cfr. A. Di Tullio D’Elisiis, Confisca per i reati tributari sussiste anche all’avvio della procedura fallimentare,
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