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RAPPORTI TRA SEQUESTRO PREVENTIVO PREORDINATO ALLA CONFISCA TRIBUTARIA
E PROCEDURA FALLIMENTARE
L’argomentazione principe della richiesta di dissequestro si fonda sull’in-
ciso dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, che esclude appunto la possibilità di pro-
cedere a confisca dei beni che appartengano a persone estranee al reato.
Secondo la curatela fallimentare, infatti, la sentenza dichiarativa di fallimento
avrebbe già a priori privato della disponibilità dei propri beni i soci, attraverso
il tipico effetto dello spossessamento appunto, sulla base dell’anteriorità della
pronuncia fallimentare rispetto alla misura cautelare, nonché in relazione alla
trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento e alla sottoscrizione della
vendita dei beni della procedura concorsuale a firma del curatore, non più dei
soci, legittimato anche a proporre le impugnative avverso i provvedimenti cau-
telari reali che colpiscono la massa fallimentare. Secondo il curatore, infine, il
mantenimento in vita del provvedimento di sequestro renderebbe
l’Amministrazione finanziaria un creditore privilegiato di fatto, assicurando alla
stessa i beni necessari al soddisfacimento dei suoi crediti, con evidente lesione
del principio della par condicio creditorum e soccombenza di creditori legittima-
mente privilegiati rispetto alla stessa .
(4)
Le Sezioni Unite Penali, nel fondare l’iter logico giuridico che le conduce
a dichiarare l’infondatezza del ricorso e a dare risposta al quesito giuridico sot-
toposto al loro vaglio, ripercorrono i due opposti orientamenti su entrambi i
punti focali della vicenda.
Con la pronuncia, sempre a Sezioni Unite, n. 29951 del 2004, la Corte
legittimava il sequestro preventivo di beni dei soci già colpiti da dichiarazione
di fallimento della società, purchè il Giudice desse debitamente conto delle
ragioni giuridiche fondanti la prevalenza delle esigenze sottese alla confisca,
rispetto a quelle di tutela dei creditori sottese alla procedura concorsuale. Le
stesse Sezioni Unite precisavano, inoltre, che la curatela non è soggetto estraneo
al reato, e che l’appartenenza di cui parla l’art. 240, comma 3, c.p., in relazione
alla confisca ordinaria, è un concetto più ampio del diritto di proprietà, per cui
persona estranea al reato è solo chi non vi partecipi in alcuna forma e/o non ne
utilizzi in alcun modo i profitti; in tali termini lo spossessamento, quale effetto
tipico della sentenza di fallimento, attiene il piano della disponibilità ed ammi-
nistrazione dei beni, laddove la titolarità degli stessi resta in capo al soggetto
originario fino al perfezionamento della vendita fallimentare.
Il Supremo Consesso, dopo aver ricordato anche la pronuncia n. 11170
del 2014 a Sezioni Unite, cosiddetta Uniland, che negava legittimazione alla
curatela in tema di impugnazione dei provvedimenti cautelari ricedenti su beni
(4) Cfr. A. Di Tullio D’Elisiis, Confisca per i reati tributari sussiste anche all’avvio della procedura fallimentare,
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