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VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI
EMESSI DA JAMMER PORTATILI PER CONTRASTARE GLI ATTACCHI DEI DRONI
Il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione, in relazione alla
maggiore conservatività sotto l’aspetto protezionistico, assicura de iure e de
facto l’osservanza dei limiti per le esposizioni professionali senza necessità di
un’ulteriore valutazione (18) (19) .
Tuttavia, si noti che per i portatori di dispositivi medici impiantati attivi
(DMIA) - tra cui gli stimolatori cardiaci e i defibrillatori - la valutazione del
rispetto dei pertinenti valori limite ambientali per la popolazione relativi agli
effetti termici (espressi come livelli di riferimento mediati su periodo temporale di
sei minuti) deve essere effettuata senza includere alcuna media temporale per
(20)
le frequenze superiori a 100 kHz, allo scopo di proteggere da possibili interfe-
renze del campo elettromagnetico con il normale funzionamento dei DMIA .
(21)
3. Valutazione dei rischi da campi elettromagnetici
Come descritto nelle sezioni precedenti, i jammer sono emettitori intenzio-
nali di campi elettromagnetici a RF - tipicamente nella gamma di frequenza
compresa tra 400 MHz e 6 GHz - con livelli di potenza variabili da alcuni watt,
per dispositivi portatili, a decine o centinaia di watt, per dispositivi ad alta
potenza e applicazioni a lungo raggio. Essendo utilizzati allo scopo di interferi-
re deliberatamente con le comunicazioni radio, essi possono causare interferen-
ze con il normale funzionamento anche delle apparecchiature elettriche amiche
(ricetrasmittenti, computer, sistemi radar di sorveglianza, ecc.) che si trovino
all’interno del loro raggio di azione.
Inoltre, essi possono costituire un problema in relazione al possibile supe-
ramento dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici vigenti per la prote-
zione dai rischi per la salute delle persone.
(18) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
- “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 101, 30
aprile 2008 - Suppl. Ord. n. 108. Modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 219, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), all’allegato XXXVI, nonché l’introduzio-
ne dell’articolo 210-bis, previste dal decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 18 agosto 2016, in vigore dal 2 settembre 2016).
(19) Norma tecnica CEI EN 50599:2020, Procedura per la valutazione dell’esposizione dei lavo-
ratori ai campi elettromagnetici. CENELEC European Committee for Electrotechnical
Standardization. 2019-10 - Recepita dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) come CEI EN
50499 (2020-01).
(20) Raccomandazione del Consiglio delle Comunità europee, 12 luglio 1999 “Limitazione del-
l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
(1999/519/CE)”. Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 199/59, 30 luglio 1999.
(21) Norma tecnica CEI EN 50527-1:2017, Procedura per la valutazione dell’esposizione ai
campi elettromagnetici dei lavoratori con dispositivi medici impiantabili attivi - Parte 1:
Generalità. CENELEC European Committee for Electrotechnical Standardization. 2016-12 -
Recepita dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) come CEI EN 50527-1 (2017-09).
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