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                  Si sente spesso dire, anche in ambienti informati, che nulla si sa delle stra-
             gi. Questa affermazione chiude in un circolo vizioso l’approccio complottistico
             alle vicende degli anni Settanta, che finiscono così per perdersi nella nebbia
             della strage di Stato, cioè di una responsabilità non di coloro che agirono per
             condizionare la vita politica attraverso stragi indiscriminate, ma dello “Stato”,
             cioè di un’entità non meglio definibile, quasi una Spectre.
                  Questo percorso, che nasce dalla controinformazione della fine degli anni
             Sessanta, e che pure fu assai importante e volta ad individuare le effettive cor-
             responsabilità di uomini inseriti nelle istituzioni, ha finito per saldarsi in una
             visione  innocentista  dei  responsabili  delle  stragi,  come  ben  descritto  da
             Benedetta Tobagi, figlia di Walter Tobagi, assassinato da un gruppo di estrema
             sinistra, nel suo libro Il processo impossibile.
                  Innanzitutto, non è affatto vero che delle stragi e della realtà del terrori-
             smo neofascista degli anni Settanta e Ottanta si sappia poco. Quello che può
             effettivamente dirsi è che, purtroppo, alla conoscenza piena dei fatti, delle dina-
             miche politiche e storiche, non sempre ha fatto seguito la condanna degli autori
             di quei delitti. In realtà, peraltro, condanne vi sono state e non poche, sia per la
             strage di Bologna che per la strage di Brescia, oltre che per molti attentati indi-
             scriminati commessi in quegli anni.
                  Una delle ragioni di fondo che hanno impedito che le conoscenze acqui-
             site nel contesto di molti procedimenti si concludessero con condanne è costi-
             tuita delle miriadi di attività di interferenza da parte di settori di apparati dello
             Stato, tanto che - caso unico nelle legislazioni nazionali - si dovette inserire nel
             codice penale il delitto di “depistaggio” (art. 375 c.p.).
                  Un secondo aspetto rende difficile l’accertamento dei fatti di strage indi-
             scriminata: questa tipologia di attentato per sua natura non può essere rivendi-
             cata. L’effetto devastante sull’opinione pubblica e sullo spazio pubblico deriva
             in larga parte anche dalla incertezza dell’origine dell’attentato e dunque dalla
             possibilità che esso sia replicato senza forme di prevenzione efficaci, determi-
             nando richiesta di sicurezza e ordine.
                  Se  la  strage  indiscriminata  non  può  essere  rivendicata,  non  può  essere
             neppure confessata come parte di un progetto politico, come invece può avve-
             nire senza particolari problemi per attentati mirati, che si inseriscono in un dise-
             gno riconoscibile.
                  È dunque vano, per cercare di sottrarsi alla responsabilità per le stragi indi-
             scriminate, negarla e affermare che questa negazione è credibile perché altri
             gravi delitti sono stati confessati, come fanno Fioravanti e Mambro (con coloro
             che vanno loro appresso, in vari contesti politici).

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