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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
fondamentali del diritto dei contratti del nostro secolo, con cui tanto gli opera-
tori giuridici quanto i teorici si trovano e si continueranno a trovare con fre-
quenza ad avere a che fare. Proprio perché si tratta di un tema già affrontato da
molti autori italiani, in questa sede si è adottato un approccio alle sopravvenien-
ze per strade meno battute, mettendone in luce l’emergere trasversale - nella
pratica del diritto e nella dottrina, più gradatamente presso i giudici e i legislatori
- nelle molte culture giuridiche afferenti a realtà coinvolte nel sistema globale
dei commerci, dall’Occidente, al socialismo di mercato, a Paesi in via di svilup-
po. Le soluzioni adottate presentano convergenze che restano però in qualche
misura arginate dalla permanenza di diverse scelte di politica del diritto che
rispecchiano diversi equilibri economici, sociali e politici.
Nel caso dell’Italia, lungi dalla cultura fondamentalmente liberale dei Paesi
di common law, la Costituzione repubblicana, dall’impronta solidaristica, ricono-
sce (art. 41) la libera iniziativa economica privata, ma esclude che essa possa
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicu-
rezza, alla libertà e alla dignità umana. Si demanda alla legge la determinazione
dei programmi e controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e pri-
vata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. È pertanto auspicabile
che, anche nel nostro Paese, la redazione di qualsiasi proposta articolata di rifor-
ma e aggiornamento in tema di sopravvenienze contrattuali sia preceduta da
(60)
ampi studi comparativi e da analisi della prassi negoziale dei settori più dinamici
e che, intervenendo con cognizione di causa sulla materia, essa sia prioritaria-
mente guidata dalla bussola dei principi costituzionali, a partire dai doveri inde-
rogabili di solidarietà, contribuendo a completare l’opera di recepimento e
assorbimento capillare dei valori della Costituzione nell’intelaiatura del diritto
civile.
(60) Si veda, nella passata legislatura, il d.d.l. governativo (n. 1151 della XVIII legislatura) di dele-
ga per una revisione del codice civile, art. 1, 1.i.
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