Page 62 - Rassegna 2022-4
P. 62

DOTTRINA




                  La  regolamentazione  internazionale  si  innestava  nel  quadro  giuridico
             nazionale che, delimitato dal Decreto Legislativo 25 luglio 1988, n. 286  in
                                                                                    (5)
             materia di immigrazione, è stato poi aggiornato a seguito di quanto stabilito
             nella Convenzione di Palermo, con la legge 11 agosto 2003, n. 228. In estrema
             sintesi, sono state apportate sensibili modifiche agli articoli 600, 601, 602 del
             codice penale, relativi alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù,
             tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi. Vengono inasprite le pene
             per la tratta di persone e la riduzione in schiavitù, allargandone l’ambito di appli-
             cazione e definendo l’iter procedurale correlato. Nel nuovo contesto delimitato,
             fino ad allora confuso, vengono per la prima volta distinti in modo chiaro i con-
             cetti dello smuggling of  migrants e del trafficking in persons . Inoltre, viene eviden-
                                                                 (6)
             ziata la necessità di fornire ai migranti un trattamento umano, e la necessità di
             un approccio internazionale globale per la lotta contro il traffico di persone.

























                                         Infografica del Trafficking
                    (Fonte: https://www.manitese.it/trafficking-linfografica-mani-tese-sulla-tratta-esseri-umani)

             (5)  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
                  dizione dello straniero.
             (6)  Ai fini del Protocollo, come “tratta di persone”, si intende “il reclutamento, trasporto, trasferi-
                  mento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o
                  di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione
                  di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso
                  di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento”. Lo sfruttamento comprende,
                  come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale,
                  il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo
                  di organi. Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento è irrilevante. Il
                  “reclutamento”, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono
                  considerati “tratta di persone”, e “bambino” indica qualsiasi soggetto al di sotto di diciotto anni.

             60
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67