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ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE




                    “Pertanto”, continua Bot, “uno Stato membro che scelga di non recepire
               la direttiva 2014/41 sotto questo profilo, di non prevedere tali garanzie e, di
               conseguenza, di non rispettare l’equilibrio risultante dalla direttiva in esame tra
               la natura invasiva degli atti di indagine e la possibilità di impugnarli, non può
               beneficiare del meccanismo dell’ordine europeo di indagine” .
                                                                          (32)
                    Sulla stessa lunghezza d’onda si pongono gli interrogativi dell’Avvocato
               Generale Bobek che si chiede se “invece di addossare all’intero sistema di coo-
               perazione giudiziaria (e a tutti i soggetti individuali negli Stati membri) il com-
               pito di esaminare ripetutamente, in ogni singolo caso, se siano stati forniti o
               meno motivi di rifiuto del riconoscimento e dell’esecuzione di un OEI, non è
               più ragionevole sospendere temporaneamente la fonte riconosciuta e individuata
               come problematica, in modo che questa possa da principio assicurare il rispetto
               delle  norme  minime,  prima  di  essere  riammessa” ,  estromettendo  così  la
                                                                  (33)
               Bulgaria dal circuito della circolazione delle prove, fintantoché non sia risolta la
               carenza legislativa nazionale.
                    Anche  la  Corte,  sulla  falsa  riga  delle  argomentazioni  dell’Avvocato
               Generale Bobek, sebbene con due anni di ritardo rispetto a quanto già affermato
               dall’Avvocato Generale Bot nelle conclusioni con riferimento al primo rinvio,
               ha risposto negativamente ai quesiti posti dal giudice a quo.



               4. Conclusioni
                    In conclusione, è evidente che lo strumento descritto, per come strutturato,
               non può non fondarsi sulla fiducia reciproca, “costituita dal[l’] attaccamento
               [degli Stati] ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti
               dell’uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto” . Solo
                                                                                   (34)
               una piattaforma comune definita da “principi e rapporti giuridici mutualmente
               interdipendenti che vincolano reciprocamente gli Stati”  può alimentare quella
                                                                    (35)
               confiance mutuelle  che insieme alla leale collaborazione, di cui all’art. 4.3 TUE, rap-
                              (36)
               presenta il cuore del “processo di creazione di un’Unione sempre più stretta tra
               i popoli dell’Europa” .
                                    (37)
               (32)  Ivi, punto 89.
               (33)  Conclusioni di M. BOBEK, Gavanozov II, punto 90.
               (34)  Come evidenziato dal Programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco rico-
                    noscimento delle decisioni penali, in GUCE, 15 gennaio 2001, C 12, pag. 10.
               (35)  Cfr. V. FAGGIANI, Le crisi sistemiche dello Stato di diritto e i loro effetti sulla cooperazione giudiziaria
                    nell’UE, in diritto penale contemporaneo, 2/2019, pag. 209.
               (36)  Cfr. N. PARISI, Riconoscimento reciproco delle decisioni penali, confiance mutuelle e armonizzazione delle
                    garanzie procedurali negli stati membri, in N. PARISI, M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, D. RINOLDI, A.
                    SANTINI, Scritti in onore di Ugo Draghetta, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011.
               (37)  CGUE, parere 2/2013, EU:C2014:2454, punto 167.

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