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DOTTRINA
Il vaglio è, per di più, duplice, necessitandosi anche in fase esecutiva tant’è
che “l’autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d’indagine diverso
da quello richiesto nell’OEI quando l’atto scelto dall’autorità di esecuzione assi-
curi lo stesso risultato dell’atto richiesto con mezzi meno intrusivi” .
(18)
Sotto il profilo formale, l’OEI ricalca il modello allegato “A” e deve conte-
nere tutte le informazioni necessarie a delimitarne in modo preciso l’operatività.
In particolare, bisogna indicare, oltre ai dati relativi all’autorità che ha emesso o
convalidato il provvedimento, l’oggetto e i motivi della richiesta, le informazioni
sulla persona interessata, una descrizione della condotta penalmente rilevante e
che costituisce oggetto del procedimento penale con l’indicazione delle dispo-
sizioni applicabili nello Stato di emissione e, infine, una descrizione dell’atto di
indagine richiesto e degli elementi di prova da ottenere.
L’autorità che riceve l’OEI trasmette una comunicazione di ricevuta, com-
pilando e inviando il modulo allegato B senza ritardo e comunque entro una
settimana dalla ricezione. Si deve poi dare esecuzione all’ordine “senza alcuna
ulteriore formalità e [se] ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo
le stesse modalità con cui [si] procede rebbe se l’atto d’indagine in questione
fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non
[si] decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione
ovvero uno dei motivi di rinvio” .
(19)
In effetti, oltre alla mancata previsione o disponibilità dell’atto di indagine
in un caso interno analogo e l’insussistenza di atti alternativi in grado di rag-
giungere il medesimo risultato, vi sono una serie di cause ostative . Esse con-
(20)
cernono in primo luogo situazioni legate all’impossibilità oggettiva di dare ese-
cuzione all’ordine, come la presenza di immunità o privilegi nel diritto dello
Stato di esecuzione. Una seconda categoria afferisce alle esigenze di sicurezza
nazionale. Invece, a tutela dei diritti fondamentali si dispone che è possibile
respingere un ordine ogniqualvolta sussistano seri motivi per ritenere che il
compimento dell’atto di indagine richiesto comporti la violazione di un diritto
fondamentale sancito dall’articolo 6 TUE e dalla Carta.
(18) Tali disposizioni innestano nella fase esecutiva un vero e proprio vaglio di proporziona-
lità, ad ulteriore conferma del fatto che si dia rilevanza alla lex loci, filtrando l’esecuzione
dell’ordine attraverso le esigenze di garanzia proprie interne. Cfr. T. BENE, L. LUPARIA,
L. MIRAFIOTI, L’ordine europeo di indagine. Criticità e prospettive, atti del convegno: Investigazioni
“Sin Fronteras”. L’ordine europeo di indagine penale. Spagna e Italia a confronto, Napoli, 2015,
pagg. 98-99.
(19) Art. 9.1 della direttiva.
(20) I motivi individuati nella direttiva sono facoltativi. Nel decreto legislativo l’espressione “non
si provvede” fa propendere verso motivi di rifiuto obbligatori. L’art. 10, comma 1, lett. a, del
d.lgs. 108/2017 individua come motivo di rifiuto l’obbligo informativo previsto all’art. 16,
par. 2, lett. a, della direttiva: “qualora l’OEI sia incompleto ovvero le informazioni in esso
contenute siano manifestamente erronee o non corrispondenti al tipo di atto richiesto”.
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