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DOTTRINA




                  È con il programma di Stoccolma del 2009  che la Commissione viene
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             sollecitata a proporre un “sistema globale di acquisizione delle prove nelle fat-
             tispecie aventi dimensione transfrontaliera” per superare la frammentarietà del
             quadro  normativo ,  valorizzando  il  principio  del  mutuo  riconoscimento.
                               (3)
             Viene così avviato un processo di consultazione tramite il “Libro verde sulla
             ricerca delle prove in materia penale tra Stati membri e sulla garanzia della loro
             ammissibilità” , da cui è emersa una notevole diversificazione in relazione ai
                          (4)
             modelli  normativi  esistenti  per  l’acquisizione  del  materiale  probatorio.
             Successivamente,  alcuni  Stati  (Austria,  Belgio,  Bulgaria,  Estonia,  Slovenia,
             Spagna e Svezia) redigono una proposta di direttiva  relativa all’ordine euro-
                                                                (5)
             peo d’indagine penale, che dopo quattro anni viene approvata dal Consiglio e
             dal Parlamento europeo .
                                    (6)
                  Nasce uno strumento a carattere orizzontale, caratterizzato da “onnicom-
             prensività” e “semplificazione”.
                  “L’ordine europeo di indagine penale consiste in una decisione giudiziaria
             emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro  (Stato
                                                                                 (7)
             di emissione), affinché siano compiuti uno o più atti di indagine specifici in un
             altro Stato membro  (Stato di esecuzione)” .
                                                       (9)
                                (8)
                  Pertanto, la direttiva di riferimento, 2014/41/UE , basandosi sul princi-
                                                                 (10)
             pio del mutuo riconoscimento, punta alla creazione di un sistema di raccolta
             transnazionale della prova che “tenga conto altresì della flessibilità del sistema
             tradizionale di assistenza giudiziaria” .
                                                (11)

             (2)  Il testo del programma si basa sulla comunicazione “Uno spazio di libertà, sicurezza e giu-
                  stizia al servizio dei cittadini” (COM(2009)262), presentata dalla Commissione europea il 10
                  giugno 2009. Il programma Stoccolma si articola attorno a varie priorità politiche, tra cui la
                  cooperazione giudiziaria in materia penale.
             (3)  R.E. KOSTORIS, Ordine di investigazione europeo e tutela dei diritti fondamentali, in Cass. pen., 2018,
                  pag. 1437.
             (4)  Adottato dalla Commissione europea l’11 novembre 2009.
             (5)  A. MANGIARANCINA, A new and controversial scenario in the gathering of  evidence at the European level:
                  the  proposal  for  a  directive  on  the  European  investigation  order,  in  Utrecht  law  review,  2014;  M.M.
                  PISANI, Problemi di prova in materia penale. La proposta di direttiva sull’Ordine Europeo di Indagine, in
                  Archivio penale, 2011.
             (6)  L. CAMALDO, F. CERQUA, La direttiva sull’ordine europeo di indagine penale: le nuove prospettive per la
                  libera circolazione delle prove, in Cass. pen., 2014, 10, pagg. 3514-3515.
             (7)  Cfr. art. 27 del d.lgs. 108/2017: “Emissione dell’ordine di indagine”.
             (8)  Cfr.  art.  4,  comma  1,  del  d.lgs.  108/2017:  “Attribuzioni  del  pubblico  ministero”.  Art.  5,
                  comma 1, del d.lgs. 108/2017: “Intervento e poteri di controllo del giudice”.
             (9)  Art. 1 della direttiva 2014/41/UE.
             (10)  La direttiva è stata trasposta in tutti i Paese dell’Unione, tranne Danimarca e Irlanda, che
                  hanno  esercitato  la  propria  facoltà  di  opt-out  e  opt-in,  in  Ejn-crimjust.europa.eu/ejn/
                  EJN_Library_StatusOfImpByCat.aspx?I=EN&CategoryId0120.
             (11)  Considerando n. 6 della direttiva 2014/41/UE.

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