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DOTTRINA
È con il programma di Stoccolma del 2009 che la Commissione viene
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sollecitata a proporre un “sistema globale di acquisizione delle prove nelle fat-
tispecie aventi dimensione transfrontaliera” per superare la frammentarietà del
quadro normativo , valorizzando il principio del mutuo riconoscimento.
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Viene così avviato un processo di consultazione tramite il “Libro verde sulla
ricerca delle prove in materia penale tra Stati membri e sulla garanzia della loro
ammissibilità” , da cui è emersa una notevole diversificazione in relazione ai
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modelli normativi esistenti per l’acquisizione del materiale probatorio.
Successivamente, alcuni Stati (Austria, Belgio, Bulgaria, Estonia, Slovenia,
Spagna e Svezia) redigono una proposta di direttiva relativa all’ordine euro-
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peo d’indagine penale, che dopo quattro anni viene approvata dal Consiglio e
dal Parlamento europeo .
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Nasce uno strumento a carattere orizzontale, caratterizzato da “onnicom-
prensività” e “semplificazione”.
“L’ordine europeo di indagine penale consiste in una decisione giudiziaria
emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (Stato
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di emissione), affinché siano compiuti uno o più atti di indagine specifici in un
altro Stato membro (Stato di esecuzione)” .
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Pertanto, la direttiva di riferimento, 2014/41/UE , basandosi sul princi-
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pio del mutuo riconoscimento, punta alla creazione di un sistema di raccolta
transnazionale della prova che “tenga conto altresì della flessibilità del sistema
tradizionale di assistenza giudiziaria” .
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(2) Il testo del programma si basa sulla comunicazione “Uno spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia al servizio dei cittadini” (COM(2009)262), presentata dalla Commissione europea il 10
giugno 2009. Il programma Stoccolma si articola attorno a varie priorità politiche, tra cui la
cooperazione giudiziaria in materia penale.
(3) R.E. KOSTORIS, Ordine di investigazione europeo e tutela dei diritti fondamentali, in Cass. pen., 2018,
pag. 1437.
(4) Adottato dalla Commissione europea l’11 novembre 2009.
(5) A. MANGIARANCINA, A new and controversial scenario in the gathering of evidence at the European level:
the proposal for a directive on the European investigation order, in Utrecht law review, 2014; M.M.
PISANI, Problemi di prova in materia penale. La proposta di direttiva sull’Ordine Europeo di Indagine, in
Archivio penale, 2011.
(6) L. CAMALDO, F. CERQUA, La direttiva sull’ordine europeo di indagine penale: le nuove prospettive per la
libera circolazione delle prove, in Cass. pen., 2014, 10, pagg. 3514-3515.
(7) Cfr. art. 27 del d.lgs. 108/2017: “Emissione dell’ordine di indagine”.
(8) Cfr. art. 4, comma 1, del d.lgs. 108/2017: “Attribuzioni del pubblico ministero”. Art. 5,
comma 1, del d.lgs. 108/2017: “Intervento e poteri di controllo del giudice”.
(9) Art. 1 della direttiva 2014/41/UE.
(10) La direttiva è stata trasposta in tutti i Paese dell’Unione, tranne Danimarca e Irlanda, che
hanno esercitato la propria facoltà di opt-out e opt-in, in Ejn-crimjust.europa.eu/ejn/
EJN_Library_StatusOfImpByCat.aspx?I=EN&CategoryId0120.
(11) Considerando n. 6 della direttiva 2014/41/UE.
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