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ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE




               membro di emissione che può fornire ulteriori informazioni sui mezzi di impu-
               gnazione, sull’assistenza legale e sui servizi di interpretazione e di traduzione in
               tale Stato membro. In sostanza la sezione J non dovrebbe far figurare un obbligo
               in capo all’autorità di emissione di descrivere i mezzi di ricorso previsti nel pro-
               prio Stato . Tale interpretazione sarebbe supportata, a parere della Corte, dal
                         (24)
               dato letterale. L’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva, prevede che l’autorità di
               emissione e l’autorità di esecuzione si informino reciprocamente sui mezzi di
               impugnazione contro l’emissione, il riconoscimento o l’esecuzione di un ordine
               europeo di indagine, cosa che si inserisce appieno nello spirito della direttiva:
               facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sulla base
               dei principi di fiducia e di riconoscimento reciproci .
                                                                 (25)
                    In sostanza, le indicazioni da inserire nella sezione vorrebbero essere delle
               informazioni minime necessarie a che l’autorità di esecuzione possa adottare
               scientemente  la  decisione  sul  riconoscimento  o  sull’esecuzione  dell’ordine
               europeo di indagine, pertanto “non occorre[va], [...] interpretare l’articolo 14 di
               tale direttiva al fine segnatamente di determinare se tale disposizione osti a una
               normativa nazionale, che non preveda alcun mezzo di impugnazione che con-
               senta di contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine
               europeo di indagine avente ad oggetto la perquisizione, il sequestro di determi-
               nati oggetti e l’ammissione dell’audizione di testimoni” .
                                                                     (26)
               Il secondo rinvio
                    Nel secondo rinvio, il giudice a quo, non pago dell’esito del primo rinvio,
               pone due questioni, chiedendo se sia compatibile con la direttiva (in particolare
               con l’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, con l’articolo 1, paragrafo 4, e con i consi-
               derando 18 e 22 della direttiva 2014/41), nonché con gli articoli 47 e 7 della Carta
               in combinato disposto con gli articoli 13 e 8 della CEDU, una normativa nazio-
               nale  che  non  prevede  alcun  mezzo  d’impugnazione  contro  l’emissione  di  un
               ordine europeo d’indagine ai fini della perquisizione di un’abitazione e di locali
               commerciali, del sequestro di determinati oggetti e dell’audizione di un testimone,
               e se in tali circostanze sia possibile emettere un ordine europeo d’indagine.
                    In realtà, già nelle conclusioni con riferimento al primo rinvio, contraria-
               mente a quanto poi statuito dalla Corte, l’Avvocato Generale Bot aveva affer-
               mato  che  “l’articolo  14,  paragrafo  1,  della  direttiva  2014/41  richiede  che  «i
               mezzi d’impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo
               siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell’[ordine europeo di indagine]».

               (24)  Ivi, punto 33.
               (25)  Considerando 21 e 38 della direttiva.
               (26)  CGUE, cit., Gavanozov, punto 37.

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