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ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE
membro di emissione che può fornire ulteriori informazioni sui mezzi di impu-
gnazione, sull’assistenza legale e sui servizi di interpretazione e di traduzione in
tale Stato membro. In sostanza la sezione J non dovrebbe far figurare un obbligo
in capo all’autorità di emissione di descrivere i mezzi di ricorso previsti nel pro-
prio Stato . Tale interpretazione sarebbe supportata, a parere della Corte, dal
(24)
dato letterale. L’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva, prevede che l’autorità di
emissione e l’autorità di esecuzione si informino reciprocamente sui mezzi di
impugnazione contro l’emissione, il riconoscimento o l’esecuzione di un ordine
europeo di indagine, cosa che si inserisce appieno nello spirito della direttiva:
facilitare e accelerare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri sulla base
dei principi di fiducia e di riconoscimento reciproci .
(25)
In sostanza, le indicazioni da inserire nella sezione vorrebbero essere delle
informazioni minime necessarie a che l’autorità di esecuzione possa adottare
scientemente la decisione sul riconoscimento o sull’esecuzione dell’ordine
europeo di indagine, pertanto “non occorre[va], [...] interpretare l’articolo 14 di
tale direttiva al fine segnatamente di determinare se tale disposizione osti a una
normativa nazionale, che non preveda alcun mezzo di impugnazione che con-
senta di contestare le ragioni di merito alla base dell’emissione di un ordine
europeo di indagine avente ad oggetto la perquisizione, il sequestro di determi-
nati oggetti e l’ammissione dell’audizione di testimoni” .
(26)
Il secondo rinvio
Nel secondo rinvio, il giudice a quo, non pago dell’esito del primo rinvio,
pone due questioni, chiedendo se sia compatibile con la direttiva (in particolare
con l’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, con l’articolo 1, paragrafo 4, e con i consi-
derando 18 e 22 della direttiva 2014/41), nonché con gli articoli 47 e 7 della Carta
in combinato disposto con gli articoli 13 e 8 della CEDU, una normativa nazio-
nale che non prevede alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di un
ordine europeo d’indagine ai fini della perquisizione di un’abitazione e di locali
commerciali, del sequestro di determinati oggetti e dell’audizione di un testimone,
e se in tali circostanze sia possibile emettere un ordine europeo d’indagine.
In realtà, già nelle conclusioni con riferimento al primo rinvio, contraria-
mente a quanto poi statuito dalla Corte, l’Avvocato Generale Bot aveva affer-
mato che “l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 richiede che «i
mezzi d’impugnazione equivalenti a quelli disponibili in un caso interno analogo
siano applicabili agli atti di indagine richiesti nell’[ordine europeo di indagine]».
(24) Ivi, punto 33.
(25) Considerando 21 e 38 della direttiva.
(26) CGUE, cit., Gavanozov, punto 37.
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