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DOTTRINA
È a [suo] giudizio evidente che […] il legislatore dell’Unione ha presup-
posto l’esistenza di mezzi d’impugnazione avverso gli atti di indagine nell’am-
bito di casi interni e ha imposto agli Stati membri di prevedere in materia di
ordine europeo di indagine mezzi di impugnazione equivalenti”. Pertanto, tale
disposizione pur “non obbligando gli Stati membri a prevedere mezzi d’impu-
gnazione aggiuntivi oltre a quelli esistenti nel quadro di un caso interno analogo,
li obbliga, quanto meno, attraverso un «gioco di specchi», a prevedere mezzi
di impugnazione applicabili agli atti di indagine richiesti in un ordine euro-
peo di indagine che siano equivalenti a quelli disponibili in un caso interno
analogo” .
(27)
Sul principio di equivalenza si sofferma, nelle conclusioni del secondo
rinvio, anche l’Avvocato Generale Bobek , affermando che, se è vero che
(28)
l’articolo 14 della direttiva non pone un obbligo positivo per gli Stati, non si
può non condividere che “l’equivalenza è logicamente accettabile solo se la
situazione dello Stato di emissione, cui si riferisce il requisito dell’equivalenza,
è essa stessa compatibile con le norme minime di tutela dei diritti fondamentali,
come richiesto dalla Carta e dalla CEDU” . E se si analizza la giurisprudenza
(29)
della Corte EDU, non è difficile scoprire che la Bulgaria è stata ripetutamente
ritenuta responsabile della violazione dell’articolo 13 della CEDU, a causa della
mancanza di mezzi d’impugnazione contro i provvedimenti di perquisizione e
sequestro, questo perché un ricorso per essere effettivo “deve garantire che la
persona interessata da una perquisizione e da un sequestro debba avere accesso
a una procedura che consenta di contestare la legittimità di detta misura e di
ottenere un adeguato risarcimento se questa è stata illegittimamente disposta
o eseguita” .
(30)
Verrebbe da dire allora, che le autorità di esecuzione hanno la possibilità
di non riconoscere l’ordine esercitando l’articolo 11 lettera f) della direttiva. Ma
l’Avvocato Generale Bot (nel primo rinvio) afferma che, in una siffatta situazione,
tale possibilità “non è sufficiente” . I motivi di rifiuto rappresentano una
(31)
causa del tutto eccezionale, da interpretarsi restrittivamente a seguito di una
valutazione caso per caso.
Il motivo di rifiuto, in sostanza, non può essere la risposta normale a una
situazione patologica ormai incancrenitasi. “Inoltre, […] e in definitiva, [l’appli-
cazione del motivo di rifiuto] grava di una responsabilità oltremodo importante
le autorità di esecuzione.
(27) Conclusioni di Y. BOT (Avv. Gen.), 11 aprile 2019, causa C-324/17, Gavanozov, punti 54-55.
(28) Conclusioni di M. BOBEK (Avv. Gen.), 21 aprile 2021, causa C-852/19, Gavanozov II.
(29) Ivi, punto 59.
(30) Ivi, punto 64.
(31) Conclusioni di Y. BOT, Gavanozov, cit., punto 84.
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