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DOTTRINA
In particolare, è indagato per aver importato in Bulgaria zucchero prove-
niente da altri Stati membri, impiegando società interposte e rifornendosi nello
specifico presso una società con sede legale in Repubblica Ceca. L’indagato
vendeva poi lo zucchero sul mercato bulgaro senza liquidare né versare l’impo-
sta sul valore aggiunto (IVA), presentando documenti che avrebbero falsamente
attestato l’esportazione verso la Romania dello zucchero.
Lo Spetsializiran nakazatelen sad - il Tribunale speciale per i procedimenti
penali bulgaro - emetteva un ordine europeo di indagine affinché le autorità
ceche effettuassero perquisizioni e sequestri sia nei locali della suddetta società
sia presso l’abitazione del sig. Y, e procedessero a un’audizione mediante video-
conferenza di quest’ultimo in qualità di testimone.
Il primo rinvio
Nel primo rinvio, il giudice a quo non nasconde di aver trovato difficoltà
nella compilazione della sezione J del modulo A allegato alla direttiva. Tale
sezione prevede di indicare i mezzi di impugnazione previsti nello Stato di
emissione avverso gli atti richiesti. Il giudice bulgaro rileva che il diritto del suo
Paese non prevede alcun mezzo di impugnazione che consenta a un terzo di
esprimere le proprie doglianze avverso le decisioni che dispongono perquisizioni,
sequestri o audizioni, sebbene l’articolo 14 della direttiva potrebbe implicare,
almeno indirettamente, che gli Stati debbano prevederli.
La sezione J “mezzi di impugnazione” è suddivisa in due punti. Il primo
richiede di indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro
l’emissione di un OEI e in caso affermativo di fornire ulteriori dettagli. Il
secondo richiede l’indicazione dell’autorità referente nello Stato di emissione
per ulteriori informazioni circa i mezzi di impugnazione applicabili e la dispo-
nibilità dell’assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione. La
Corte in quell’occasione ha affermato che dalla formulazione del punto 1 si
evidenzia come una descrizione dei mezzi di impugnazione deve figurare sol-
tanto se sia già stato fatto ricorso a tali rimedi, contro l’emissione di un ordine
europeo di indagine. L’utilizzo stesso dell’espressione “fornire ulteriori dettagli”
è da interpretare nel senso che “il legislatore dell’Unione ha inteso fare in
modo che l’autorità di esecuzione sia informata sui mezzi di impugnazione cui si
è fatto ricorso contro un ordine europeo di indagine che le è stato trasmesso e
non già, più in generale, sui mezzi di impugnazione che sono previsti, se del caso,
nello Stato membro di emissione avverso un ordine europeo di indagine” . Con
(23)
riferimento al punto 2, si evince che l’autorità di emissione è tenuta unicamente
ad indicare la denominazione e i dati dell’autorità competente dello Stato
(23) CGUE, cit., Gavanozov, punto 29.
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