Page 54 - Rassegna 2022-4
P. 54

DOTTRINA




                  In particolare, è indagato per aver importato in Bulgaria zucchero prove-
             niente da altri Stati membri, impiegando società interposte e rifornendosi nello
             specifico presso una società con sede legale in Repubblica Ceca. L’indagato
             vendeva poi lo zucchero sul mercato bulgaro senza liquidare né versare l’impo-
             sta sul valore aggiunto (IVA), presentando documenti che avrebbero falsamente
             attestato l’esportazione verso la Romania dello zucchero.
                  Lo Spetsializiran nakazatelen sad - il Tribunale speciale per i procedimenti
             penali bulgaro - emetteva un ordine europeo di indagine affinché le autorità
             ceche effettuassero perquisizioni e sequestri sia nei locali della suddetta società
             sia presso l’abitazione del sig. Y, e procedessero a un’audizione mediante video-
             conferenza di quest’ultimo in qualità di testimone.

             Il primo rinvio
                  Nel primo rinvio, il giudice a quo non nasconde di aver trovato difficoltà
             nella  compilazione  della  sezione  J  del  modulo  A  allegato  alla  direttiva.  Tale
             sezione  prevede  di  indicare  i  mezzi  di  impugnazione  previsti  nello  Stato  di
             emissione avverso gli atti richiesti. Il giudice bulgaro rileva che il diritto del suo
             Paese non prevede alcun mezzo di impugnazione che consenta a un terzo di
             esprimere le proprie doglianze avverso le decisioni che dispongono perquisizioni,
             sequestri o audizioni, sebbene l’articolo 14 della direttiva potrebbe implicare,
             almeno indirettamente, che gli Stati debbano prevederli.
                  La sezione J “mezzi di impugnazione” è suddivisa in due punti. Il primo
             richiede di indicare se è stato già fatto ricorso a mezzi di impugnazione contro
             l’emissione  di  un  OEI  e  in  caso  affermativo  di  fornire  ulteriori  dettagli.  Il
             secondo richiede l’indicazione dell’autorità referente nello Stato di emissione
             per ulteriori informazioni circa i mezzi di impugnazione applicabili e la dispo-
             nibilità dell’assistenza legale e del servizio di interpretazione e traduzione. La
             Corte in quell’occasione ha affermato che dalla formulazione del punto 1 si
             evidenzia come una descrizione dei mezzi di impugnazione deve figurare sol-
             tanto se sia già stato fatto ricorso a tali rimedi, contro l’emissione di un ordine
             europeo di indagine. L’utilizzo stesso dell’espressione “fornire ulteriori dettagli”
             è  da  interpretare  nel  senso  che  “il  legislatore  dell’Unione  ha  inteso  fare  in
             modo che l’autorità di esecuzione sia informata sui mezzi di impugnazione cui si
             è fatto ricorso contro un ordine europeo di indagine che le è stato trasmesso e
             non già, più in generale, sui mezzi di impugnazione che sono previsti, se del caso,
             nello Stato membro di emissione avverso un ordine europeo di indagine” . Con
                                                                                 (23)
             riferimento al punto 2, si evince che l’autorità di emissione è tenuta unicamente
             ad  indicare  la  denominazione  e  i  dati  dell’autorità  competente  dello  Stato

             (23)  CGUE, cit., Gavanozov, punto 29.

             52
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59