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ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE
L’esecuzione può poi essere respinta quando lo Stato di emissione non è
legittimato a esercitare la propria pretesa punitiva, in tal modo facendo riferi-
mento a violazioni del principio del ne bis in idem oppure quando il reato si pre-
sume essere stato commesso al di fuori del territorio dello Stato di emissione,
o in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione. Ancora. Motivi
ostativi sono ravvisabili in relazione alla rilevanza penale delle condotte per cui
si procede qualora il fatto che si sussume quale base per la richiesta non costi-
tuisca reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione - a meno che non rientri
nelle trentadue figure di reato figuranti nell’allegato D - o il ricorso all’atto di
indagine richiesto sia limitato, dal diritto dello Stato di esecuzione, a un elenco
di reati o a una categoria di reati punibili entro una certa soglia fra cui non figura
quello in questione. Resta comunque ferma l’obbligatorietà di dare seguito a
determinate attività .
(21)
Considerando che l’atto di indagine sia stato eseguito, l’autorità di esecuzione
deve trasferire “senza indebito ritardo” all’autorità di emissione le prove acqui-
site o già in suo possesso . Tuttavia, sono previsti casi di sospensione del tra-
(22)
sferimento delle prove, quando è pendente un giudizio di impugnazione o se il
trasferimento può provocare danni gravi e irreversibili alla persona interessata.
Gli Stati membri devono poi garantire ad ogni soggetto interessato la
facoltà di attivare, nei confronti dell’ordine, gli stessi mezzi di impugnazione
che sarebbero attivabili nella legislazione nazionale avverso un atto simile.
Tuttavia, se le ragioni attinenti al merito dell’OEI possono essere fatte valere
solo attraverso un’impugnazione presentata nello Stato di emissione, le garanzie
dei diritti fondamentali quanto alle modalità di apprensione della prova devono,
per forza di cose, farsi valere nello Stato di esecuzione.
3. Il Caso Gavanozov
È proprio sul tema delle impugnazioni che verte il caso Gavanozov, sog-
getto, tra l’altro, a due rinvii pregiudiziali.
In Bulgaria, il Sig. Gavanozov è sottoposto a un procedimento penale per
la partecipazione a un’organizzazione criminale al fine di commettere reati
fiscali.
(21) Art. 10, par. 2, della direttiva.
(22) Inoltre, l’autorità di esecuzione indica se vuole la restituzione una volta che tali prove cessino
di essere necessarie allo Stato di emissione. Se poi tale materiale è necessario anche per altri
procedimenti, l’autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell’autorità di emissione e dopo
averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo, a condizione che poi siano
restituite allo Stato di esecuzione quando non siano più necessarie o comunque nel rispetto
degli accordi presi. Cfr. L. CAMALDO, F. CERQUA, La Direttiva sull’ordine europeo di indagine penale,
op. cit., pag. 3519.
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