Page 53 - Rassegna 2022-4
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ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE




                    L’esecuzione può poi essere respinta quando lo Stato di emissione non è
               legittimato a esercitare la propria pretesa punitiva, in tal modo facendo riferi-
               mento a violazioni del principio del ne bis in idem oppure quando il reato si pre-
               sume essere stato commesso al di fuori del territorio dello Stato di emissione,
               o in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione. Ancora. Motivi
               ostativi sono ravvisabili in relazione alla rilevanza penale delle condotte per cui
               si procede qualora il fatto che si sussume quale base per la richiesta non costi-
               tuisca reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione - a meno che non rientri
               nelle trentadue figure di reato figuranti nell’allegato D - o il ricorso all’atto di
               indagine richiesto sia limitato, dal diritto dello Stato di esecuzione, a un elenco
               di reati o a una categoria di reati punibili entro una certa soglia fra cui non figura
               quello in questione. Resta comunque ferma l’obbligatorietà di dare seguito a
               determinate attività .
                                  (21)
                    Considerando che l’atto di indagine sia stato eseguito, l’autorità di esecuzione
               deve trasferire “senza indebito ritardo” all’autorità di emissione le prove acqui-
               site o già in suo possesso . Tuttavia, sono previsti casi di sospensione del tra-
                                        (22)
               sferimento delle prove, quando è pendente un giudizio di impugnazione o se il
               trasferimento può provocare danni gravi e irreversibili alla persona interessata.
                    Gli  Stati  membri  devono  poi  garantire  ad  ogni  soggetto  interessato  la
               facoltà di attivare, nei confronti dell’ordine, gli stessi mezzi di impugnazione
               che  sarebbero  attivabili  nella  legislazione  nazionale  avverso  un  atto  simile.
               Tuttavia, se le ragioni attinenti al merito dell’OEI possono essere fatte valere
               solo attraverso un’impugnazione presentata nello Stato di emissione, le garanzie
               dei diritti fondamentali quanto alle modalità di apprensione della prova devono,
               per forza di cose, farsi valere nello Stato di esecuzione.



               3. Il Caso Gavanozov
                    È proprio sul tema delle impugnazioni che verte il caso Gavanozov, sog-
               getto, tra l’altro, a due rinvii pregiudiziali.
                    In Bulgaria, il Sig. Gavanozov è sottoposto a un procedimento penale per
               la  partecipazione  a  un’organizzazione  criminale  al  fine  di  commettere  reati
               fiscali.
               (21)  Art. 10, par. 2, della direttiva.
               (22)  Inoltre, l’autorità di esecuzione indica se vuole la restituzione una volta che tali prove cessino
                    di essere necessarie allo Stato di emissione. Se poi tale materiale è necessario anche per altri
                    procedimenti, l’autorità di esecuzione, su esplicita richiesta dell’autorità di emissione e dopo
                    averla consultata, può provvedere al trasferimento temporaneo, a condizione che poi siano
                    restituite allo Stato di esecuzione quando non siano più necessarie o comunque nel rispetto
                    degli accordi presi. Cfr. L. CAMALDO, F. CERQUA, La Direttiva sull’ordine europeo di indagine penale,
                    op. cit., pag. 3519.

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