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DOTTRINA
La fictio juris di ricorrere a un rapporto fiduciario funge da schermo per
occultare indubbie diversità e da collante per indurre il reciproco riconoscimento.
Tuttavia, la realizzazione di tale rapporto sembrerebbe assumere le sembianze
di un feticcio, che tutti venerano e nessuno vuole. E in effetti, non può essere
presunto, perché altrimenti risuonerebbe come una “formula vuota, addirittura
perniciosa” .
(38)
Il suo rafforzamento è più un obiettivo da raggiungere con fatica che un
presupposto stabile da cui partire . Esso necessita, in concreto, di una reale
(39)
equivalenza nella protezione dei principi e diritti fondamentali, che solo un alto
grado di armonizzazione dei sistemi legislativi, procedurali e giudiziari potrebbe
assicurare. E allora, forse, la soluzione cui è pervenuta la Corte in questa deci-
sione, ribaltando il precedente arresto, potrebbe tendere verso una prassi armo-
nizzatrice.
(38) O. DOMINIONI, Relazione introduttiva, XXX Convegno nazionale sul tema delle Investigazioni e prove
transnazionali, Roma, 20-21 ottobre 2016.
(39) S. ALLEGREZZA, Cooperazione giudiziaria, mutuo riconoscimento e circolazione della prova nello spazio
giudiziario europeo, in T. RAFARACI (a cura di), L’area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di
un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, Giuffrè, 2007, pag. 697.
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