Page 58 - Rassegna 2022-4
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DOTTRINA




                  La fictio juris di ricorrere a un rapporto fiduciario funge da schermo per
             occultare indubbie diversità e da collante per indurre il reciproco riconoscimento.
             Tuttavia, la realizzazione di tale rapporto sembrerebbe assumere le sembianze
             di un feticcio, che tutti venerano e nessuno vuole. E in effetti, non può essere
             presunto, perché altrimenti risuonerebbe come una “formula vuota, addirittura
             perniciosa” .
                        (38)
                  Il suo rafforzamento è più un obiettivo da raggiungere con fatica che un
             presupposto stabile da cui partire . Esso necessita, in concreto, di una reale
                                              (39)
             equivalenza nella protezione dei principi e diritti fondamentali, che solo un alto
             grado di armonizzazione dei sistemi legislativi, procedurali e giudiziari potrebbe
             assicurare. E allora, forse, la soluzione cui è pervenuta la Corte in questa deci-
             sione, ribaltando il precedente arresto, potrebbe tendere verso una prassi armo-
             nizzatrice.








































             (38)  O. DOMINIONI, Relazione introduttiva, XXX Convegno nazionale sul tema delle Investigazioni e prove
                  transnazionali, Roma, 20-21 ottobre 2016.
             (39)  S. ALLEGREZZA, Cooperazione giudiziaria, mutuo riconoscimento e circolazione della prova nello spazio
                  giudiziario europeo, in T. RAFARACI (a cura di), L’area di libertà, sicurezza e giustizia: alla ricerca di
                  un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, Giuffrè, 2007, pag. 697.

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