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ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE




                    Si “libera uno strumento giuridico da ragioni politiche”  prevedendo il
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               contatto diretto tra le autorità giudiziarie, senza però accompagnarlo con la pre-
               visione di una disciplina di mutual admissibility of  evidence . Ampio spazio, dunque,
                                                                  (13)
               è dato al ruolo dell’autorità giudiziaria circa il giudizio di bilanciamento tra i
               principi  coinvolti,  che  contribuiscono  a  consacrare  questo  strumento  quale
               “emblematico del diritto europeo, e, più in generale, del diritto postmoderno” .
                                                                                         (14)
               In  effetti,  il  modello  ispirato  alla  legalità  normativa  che  i  sistemi  di  civil  law
               hanno conosciuto è sovvertito dalla predominanza di principi cui è necessario
               fare ricorso per garantire una cooperazione orizzontale , senza armonizzazione
                                                                   (15)
               delle legislazioni nazionali.


               2. Aspetti salienti della disciplina normativa
                    Tale strumento può essere emesso per ottenere prove precostituite, ma
               anche costituende, purché non si tratti di materiale raccolto dalle squadre inve-
               stigative comuni , a richiesta anche della persona sottoposta alle indagini o
                               (16)
               imputato, nonché dal suo difensore. L’ordine è trasmesso  con “ogni mezzo”
                                                                       (17)
               - anche attraverso la rete giudiziaria europea, Eurojust o Europol - che consenta
               di conservare una traccia scritta e che permetta allo Stato di esecuzione di sta-
               bilirne  l’autenticità.  Qualsiasi  ulteriore  comunicazione  ufficiale  è  effettuata
               direttamente tra le autorità di emissione e di esecuzione, che sono pure tenute
               a risolvere, attraverso contatti diretti, qualsiasi problematica relativa alla trasmis-
               sione o all’esecuzione dell’Ordine europeo di indagine penale (OEI).
                    L’emissione  dell’ordine  è  subordinata  al  rispetto  delle  regole  nazionali
               applicabili in un caso interno analogo, questo per evitare che tale strumento
               diventi  un  grimaldello  per  eludere  le  prescrizioni  previste  dalle  legislazioni
               nazionali, e prevede anche che lo Stato richiedente debba compiere un prelimi-
               nare vaglio in ordine sia alla necessità dell’atto richiesto ai fini del procedimento
               sia alla proporzionalità in relazione allo scopo al quale l’atto è preordinato.

               (12)  C.E. GATTO, Il principio di proporzionalità nell’ordine di indagine penale, in Diritto penale contemporaneo,
                    2019, pag. 72.
               (13)  L’assenza di un’opera preventiva di armonizzazione ha reso necessario il ricorso a una serie di
                    principi utili ad orientare il contenuto delle norme penali in bianco di cui la direttiva si costi-
                    tuisce, sia a favorire la cooperazione tra autorità, basandosi su un lessico più o meno comune.
               (14)  M. DANIELE, R.E. KOSTORIS (a cura di), L’ordine europeo di indagine penale. Il nuovo volto della rac-
                    colta trasnazionale delle prove nel d.lgs. n. 108/2017, Giappichelli editore, Torino, 2018, pag. 3.
               (15)  M. DANIELE, L’ordine europeo di indagine penale entra a regime. Prime riflessioni sul d.lgs. n. 108 del 2017,
                    in Diritto penale contemporaneo, 2017, pag. 4.
               (16)  Art. 3 della direttiva. Il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34 attua nell’ordinamento italiano la deci-
                    sione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investi-
                    gative comuni.
               (17)  Cfr. art. 32 del d.lgs. 108/2017: “Trasmissione dell’ordine di indagine”.

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