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DOTTRINA




                  La vittimologia ha acclarato che le probabilità di diventare vittima di un
             crimine non sono distribuite in modo casuale e neppure equivalente, ma che
             certe caratteristiche bio-fisiologiche (l’età o il genere), psicologiche (i tratti del
             carattere) o sociali (professione, stile di vita, status) possono predisporre i sog-
             getti a divenire vittima di determinati reati. Se poi tanto è stato scritto sul rap-
             porto malattia mentale e crimine, lo si è fatto per lo più considerando l’autore
             del delitto e meno il fatto che il malato di mente può, proprio perché tale, essere
             vittima, vuoi in quanto ha provocato la reazione dell’omicida vuoi per la sua
             particolare vulnerabilità. Fatto sta che l’autopsia psicologica potrà:
                    determinare la presenza o meno nella vittima di infermità mentale;
                    determinare la relazione fra l’infermità e l’atto delittuoso (criminogenesi);
                    determinare la criminodinamica in relazione all’infermità.
                  È importante, per la più esauriente comprensione dei fenomeni criminosi,
             considerare anche quelle particolari evenienze nelle quali la vittima assume un
             ruolo nella genesi del reato, il che servirà evidentemente nel gioco delle atte-
             nuanti e delle aggravanti, nel riconoscere se si è di fronte ad un caso di legitti-
             ma difesa, e come sempre nell’identificare i “fattori di rischio” questa volta
             omicida.
                  Anche in questo caso l’autopsia psicologica servirà per collocare la vittima
             in una delle possibili categorie:
                    vittime passive, fra le quali le vittime accidentali;
                    vittime preferenziali;
                    vittime simboliche;
                    vittime trasversali;
                    vittime attive, quale la vittima che aggredisce, ma anche la vittima pro-
             vocatrice, che subisce una violenza per avere in precedenza, e in vario modo,
             suscitato l’esasperazione, l’ira, la ribellione di colui che poi reagirà perché pro-
             vocato.
                  La  legge  specificatamente  prevede  come  circostanza  attenuante  l’aver
             agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui (art. 62, n. 2, c.p.).
                  In altri casi la vittima non si rende conto di provocare e crede semplice-
             mente di difendere il suo diritto, di dire le sue ragioni senza offendere o colpire
             moralmente l’avversario. Il comportamento provocatorio non è cioè dichiarata-
             mente intenzionale e può considerarsi come espressione di dinamiche psicolo-
             giche ostili, più o meno profonde, oppure del tutto inconsce. È questo il caso
             della vittima inconsciamente provocatrice, che può riscontrarsi nei delitti fami-
             liari e in genere quando esistono rapporti prolungati e ravvicinati di conoscen-
             za, di frequentazione, di lavoro o di interessi.

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