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QUALITÀ DEI FARMACI: CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE E FALSIFICAZIONE
FARMACEUTICA E VENDITA ILLEGALE ONLINE
Inoltre, la norma in parola prevede che il sito utilizzato dalla
farmacia/esercizio commerciale per il commercio elettronico contenga almeno
i seguenti elementi:
i recapiti dell’Autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione;
il collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della salute
dedicato alla vendita online;
il logo identificativo nazionale definito dal Ministero della salute in con-
formità alle indicazioni definite dalla Commissione europea per il logo comune.
L’autorizzazione, ai sensi dell’articolo di cui trattasi, rilasciata dall’Autorità
territorialmente competente, si riferisce all’indirizzo del sito web utilizzato per la
vendita online dalle farmacie/parafarmacie. Tale indirizzo web è strettamente e
direttamente correlato alla sede fisica che dispensa medicinali al pubblico e deve
riportare tutti gli elementi richiesti (logo, collegamento ipertestuale con l’elenco,
i recapiti della regione/provincia che ha rilasciato l’autorizzazione), che consen-
tono di identificare puntualmente la farmacia o l’esercizio commerciale autoriz-
zati.
Risulta evidente come le norme di riferimento rappresentino un ragione-
vole punto di equilibrio fra due diverse esigenze: consentire l’utilizzo di canali
commerciali fluidi (quali sono, per loro intrinseca natura, quelli che passano
per il web) e, al contempo, garantire la possibilità di esercitare su detti canali, e
su chi vi ricorre, un controllo adeguato alla delicatezza del settore.
L’utilizzo di siti web intermediari, come le piattaforme per l’e-commerce, o le
applicazioni per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione online dei pro-
cessi di acquisto di medicinali offerti al pubblico dai siti web autorizzati, come
chiarito con le Circolari ministeriali del 26 gennaio 2016 e del 10 maggio 2016, non
è consentito in quanto incompatibile con la disposizione sopra richiamata, che
consente la vendita online unicamente ai soggetti autorizzati, esclusivamente
attraverso il sito appositamente indicato, che deve coincidere con quello regi-
strato nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita online di medicinali, pub-
blicato sul portale del Ministero della salute.
A ciò si aggiunga che l’utilizzo di piattaforme tecnologiche che dal
prodotto, scelto dall’utente, risalgono automaticamente ad uno o più ven-
ditori accreditati e selezionati dal sistema, appare in contrasto con il diritto
di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’articolo 15
della legge n. 475 del 1968.
Com’è noto, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, all’art. 14, lett. n), attribui-
sce alle ASL, tra l’altro, le funzioni in materia di assistenza farmaceutica e vigi-
lanza sulle farmacie.
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