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QUALITÀ DEI FARMACI: CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE E FALSIFICAZIONE
                                FARMACEUTICA E VENDITA ILLEGALE ONLINE




                    Inoltre,  la  norma  in  parola  prevede  che  il  sito  utilizzato  dalla
               farmacia/esercizio commerciale per il commercio elettronico contenga almeno
               i seguenti elementi:
                      i recapiti dell’Autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione;
                      il collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della salute
               dedicato alla vendita online;
                      il logo identificativo nazionale definito dal Ministero della salute in con-
               formità alle indicazioni definite dalla Commissione europea per il logo comune.
                    L’autorizzazione, ai sensi dell’articolo di cui trattasi, rilasciata dall’Autorità
               territorialmente competente, si riferisce all’indirizzo del sito web utilizzato per la
               vendita online dalle farmacie/parafarmacie. Tale indirizzo web è strettamente e
               direttamente correlato alla sede fisica che dispensa medicinali al pubblico e deve
               riportare tutti gli elementi richiesti (logo, collegamento ipertestuale con l’elenco,
               i recapiti della regione/provincia che ha rilasciato l’autorizzazione), che consen-
               tono di identificare puntualmente la farmacia o l’esercizio commerciale autoriz-
               zati.
                    Risulta evidente come le norme di riferimento rappresentino un ragione-
               vole punto di equilibrio fra due diverse esigenze: consentire l’utilizzo di canali
               commerciali fluidi (quali sono, per loro intrinseca natura, quelli che passano
               per il web) e, al contempo, garantire la possibilità di esercitare su detti canali, e
               su chi vi ricorre, un controllo adeguato alla delicatezza del settore.
                    L’utilizzo di siti web intermediari, come le piattaforme per l’e-commerce, o le
               applicazioni per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione online dei pro-
               cessi di acquisto di medicinali offerti al pubblico dai siti web autorizzati, come
               chiarito con le Circolari ministeriali del 26 gennaio 2016 e del 10 maggio 2016, non
               è consentito in quanto incompatibile con la disposizione sopra richiamata, che
               consente  la  vendita  online  unicamente  ai  soggetti  autorizzati,  esclusivamente
               attraverso il sito appositamente indicato, che deve coincidere con quello regi-
               strato nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita online di medicinali, pub-
               blicato sul portale del Ministero della salute.
                    A ciò si aggiunga che l’utilizzo di piattaforme tecnologiche che dal
               prodotto, scelto dall’utente, risalgono automaticamente ad uno o più ven-
               ditori accreditati e selezionati dal sistema, appare in contrasto con il diritto
               di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall’articolo 15
               della legge n. 475 del 1968.
                    Com’è noto, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, all’art. 14, lett. n), attribui-
               sce alle ASL, tra l’altro, le funzioni in materia di assistenza farmaceutica e vigi-
               lanza sulle farmacie.


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