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DOTTRINA




             specifico art. 440 c.p. (chi produce medicinali contraffatti) e art. 442 (chi com-
             mercializza prodotti farmaceutici contraffatti).
                  A tal riguardo si fornisce un breve approfondimento sui predetti reati con-
             tro l’incolumità pubblica.
                  Tali reati sono reati di pericolo concreto a tutela della salute pubblica e
             prevedono come elemento soggettivo il dolo generico, essendo sufficiente la
             mera  coscienza  e  volontà  della  condotta  e  dell’evento  ad  essa  ricollegabile.
             Quindi al fine di configurare il reato di pericolo concreto risultano indispensa-
             bili le analisi sul prodotto farmaceutico e la piena consapevolezza che si stia
             producendo e/o commercializzando un medicinale contraffatto.
                  Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. n. 50566/2013) ha sta-
             bilito che il delitto di cui all’art. 440 c.p. non si configurerebbe qualora il farma-
             co contraffatto risultasse prodotto, privato del suo principio attivo o sostituito
             con altro di minore o di nessuna efficacia, ma si andrebbe a configurare il delit-
             to di cui all’art. 443 c.p., poiché in tal modo il farmaco medesimo non verrebbe
             né adulterato e né contraffatto, ma reso solo imperfetto.
                  Rispetto ai predetti accertamenti tesi a configurare i reati sulla contraffa-
             zione farmaceutica, quelli in caso di falsificazione farmaceutica risultano meno
             articolati e più rapidi. Infatti, in primo luogo, qualora un farmaco risulti falsifi-
             cato deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti dettati dall’art. 1, comma1, let-
             tera nn-bis) del d.lgs. 219/2006.
                  In tal caso il Legislatore mira sia a tutelare il buon andamento del Servizio
             farmaceutico ex art. 147, comma 7-bis, che punisce, salvo il fatto costituisca più
             grave reato, chiunque fabbrica, distribuisce, importa, esporta, commercializza,
             vende online, nonché esercita attività di brokeraggio di medicinali falsificati, sia
             a tutelare la salute pubblica ex art. 443 e 445 c.p.
                  I citati reati del codice penale, tesi a tutelare la salute pubblica, sono
             reati di pericolo presunto, essendo sufficiente l’imperfezione del medicinale
             (art. 443) o la possibilità che dalla condotta derivi un pericolo per la salute
             pubblica (art. 445).
                  Inoltre, mentre l’art. 443 c.p. è un reato comune e l’elemento soggettivo è
             costituito dal dolo generico, per il quale è sufficiente la semplice consapevolezza
             (Cass. pen. n. 35627/2019), l’art. 445 c.p. è un reato proprio, che può essere
             commesso soltanto da chi, esercitando, anche abusivamente, il commercio di
             medicinali, li somministri indebitamente a terzi (Cass. pen. n. 21324/2007).
                  Nella  falsificazione  farmaceutica,  quindi,  non  è  necessario  effettuare
             alcuna analisi qualitativa -quantitativa del prodotto medicinale, in quanto la fal-
             sificazione implica un presunto pericolo per la salute pubblica e si configura


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