Page 44 - Rassegna 2022-2
P. 44
DOTTRINA
specifico art. 440 c.p. (chi produce medicinali contraffatti) e art. 442 (chi com-
mercializza prodotti farmaceutici contraffatti).
A tal riguardo si fornisce un breve approfondimento sui predetti reati con-
tro l’incolumità pubblica.
Tali reati sono reati di pericolo concreto a tutela della salute pubblica e
prevedono come elemento soggettivo il dolo generico, essendo sufficiente la
mera coscienza e volontà della condotta e dell’evento ad essa ricollegabile.
Quindi al fine di configurare il reato di pericolo concreto risultano indispensa-
bili le analisi sul prodotto farmaceutico e la piena consapevolezza che si stia
producendo e/o commercializzando un medicinale contraffatto.
Una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen. n. 50566/2013) ha sta-
bilito che il delitto di cui all’art. 440 c.p. non si configurerebbe qualora il farma-
co contraffatto risultasse prodotto, privato del suo principio attivo o sostituito
con altro di minore o di nessuna efficacia, ma si andrebbe a configurare il delit-
to di cui all’art. 443 c.p., poiché in tal modo il farmaco medesimo non verrebbe
né adulterato e né contraffatto, ma reso solo imperfetto.
Rispetto ai predetti accertamenti tesi a configurare i reati sulla contraffa-
zione farmaceutica, quelli in caso di falsificazione farmaceutica risultano meno
articolati e più rapidi. Infatti, in primo luogo, qualora un farmaco risulti falsifi-
cato deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti dettati dall’art. 1, comma1, let-
tera nn-bis) del d.lgs. 219/2006.
In tal caso il Legislatore mira sia a tutelare il buon andamento del Servizio
farmaceutico ex art. 147, comma 7-bis, che punisce, salvo il fatto costituisca più
grave reato, chiunque fabbrica, distribuisce, importa, esporta, commercializza,
vende online, nonché esercita attività di brokeraggio di medicinali falsificati, sia
a tutelare la salute pubblica ex art. 443 e 445 c.p.
I citati reati del codice penale, tesi a tutelare la salute pubblica, sono
reati di pericolo presunto, essendo sufficiente l’imperfezione del medicinale
(art. 443) o la possibilità che dalla condotta derivi un pericolo per la salute
pubblica (art. 445).
Inoltre, mentre l’art. 443 c.p. è un reato comune e l’elemento soggettivo è
costituito dal dolo generico, per il quale è sufficiente la semplice consapevolezza
(Cass. pen. n. 35627/2019), l’art. 445 c.p. è un reato proprio, che può essere
commesso soltanto da chi, esercitando, anche abusivamente, il commercio di
medicinali, li somministri indebitamente a terzi (Cass. pen. n. 21324/2007).
Nella falsificazione farmaceutica, quindi, non è necessario effettuare
alcuna analisi qualitativa -quantitativa del prodotto medicinale, in quanto la fal-
sificazione implica un presunto pericolo per la salute pubblica e si configura
42

