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DOTTRINA




             con  obbligo  di  prescrizione,  declina  puntualmente  le  condizioni  alle  quali  è
             ammessa quella dei medicinali senza obbligo di prescrizione.


                  2. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante
                  i servizi della società dell’informazione, quali definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, e
                  successive modificazioni, è consentita alle condizioni specificate nel presente titolo.
                  3. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
                  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
                  autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti,
                  individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a
                  distanza al pubblico alle seguenti condizioni:
                  a) comunicazione all’autorità competente per il territorio in cui sono stabiliti, almeno delle
                  seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
                  1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
                  2) data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi
                  della società dell’informazione;
                  3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per
                  identificare il sito.
                  4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica
                  intervenuta delle condizioni di cui al medesimo comma 3, pena la decadenza dell’autorizzazione.
                  5. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
                  recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
                  della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commer-
                  cio elettronico, il sito web per la vendita di medicinali contiene almeno:
                  a) i recapiti dell’autorità competente di cui al comma 3;
                  b) un collegamento ipertestuale verso il sito web al comma 7;
                  c) il logo comune di cui al comma 6, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web
                  della farmacia o dell’esercizio commerciale di cui al comma 3. Il logo comune medesimo
                  contiene  un  collegamento  ipertestuale  alla  voce  corrispondente  alla  farmacia  o  esercizio
                  commerciale presenti nell’elenco di cui al comma 7, lettera c).
                  6. In conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell’Unione europea il Ministero della salute
                  predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune
                  che sia riconoscibile in tutta l’Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale di cui
                  al comma 3 che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza. Tale logo è chiaramente visi-
                  bile nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di medicinali in conformità al comma 3.
                  7. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate:
                  a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile alla vendita a distanza al pubblico
                  di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione, ivi incluse le informazioni
                  sulle possibili differenze con gli altri Stati membri per quanto concerne le condizioni che
                  disciplinano la fornitura dei medicinali e la relativa classificazione;
                  b) le informazioni sulla finalità del logo comune;
                  c) l’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al comma 3, autorizzati alla ven-
                  dita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della società dell’informazione e
                  l’indirizzo dei loro siti web;
                  d) le informazioni generali sui rischi connessi ai medicinali forniti illegalmente al pubblico
                  mediante i servizi della società dell’informazione.
                  8. Il sito web di cui al comma 7 contiene un collegamento ipertestuale verso il sito web di
                  cui all’articolo 85-quater, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.
                  9. Il Ministero della salute, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza
                  nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, promuove iniziative, anche in collaborazione
                  con l’Unione delle Camere di commercio, al fine di assicurare l’identificazione dei siti inter-
                  net tramite i quali le farmacie effettuano vendita di farmaci online.
                  10. Il trasporto dei medicinali venduti online, è effettuato nel rispetto delle linee guida in mate-
                  ria di buona pratica di distribuzione.

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