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DOTTRINA
con obbligo di prescrizione, declina puntualmente le condizioni alle quali è
ammessa quella dei medicinali senza obbligo di prescrizione.
2. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante
i servizi della società dell’informazione, quali definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni, è consentita alle condizioni specificate nel presente titolo.
3. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti,
individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a
distanza al pubblico alle seguenti condizioni:
a) comunicazione all’autorità competente per il territorio in cui sono stabiliti, almeno delle
seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
2) data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi
della società dell’informazione;
3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per
identificare il sito.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica
intervenuta delle condizioni di cui al medesimo comma 3, pena la decadenza dell’autorizzazione.
5. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,
recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commer-
cio elettronico, il sito web per la vendita di medicinali contiene almeno:
a) i recapiti dell’autorità competente di cui al comma 3;
b) un collegamento ipertestuale verso il sito web al comma 7;
c) il logo comune di cui al comma 6, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web
della farmacia o dell’esercizio commerciale di cui al comma 3. Il logo comune medesimo
contiene un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio
commerciale presenti nell’elenco di cui al comma 7, lettera c).
6. In conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell’Unione europea il Ministero della salute
predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune
che sia riconoscibile in tutta l’Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale di cui
al comma 3 che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza. Tale logo è chiaramente visi-
bile nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di medicinali in conformità al comma 3.
7. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate:
a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile alla vendita a distanza al pubblico
di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione, ivi incluse le informazioni
sulle possibili differenze con gli altri Stati membri per quanto concerne le condizioni che
disciplinano la fornitura dei medicinali e la relativa classificazione;
b) le informazioni sulla finalità del logo comune;
c) l’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al comma 3, autorizzati alla ven-
dita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della società dell’informazione e
l’indirizzo dei loro siti web;
d) le informazioni generali sui rischi connessi ai medicinali forniti illegalmente al pubblico
mediante i servizi della società dell’informazione.
8. Il sito web di cui al comma 7 contiene un collegamento ipertestuale verso il sito web di
cui all’articolo 85-quater, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.
9. Il Ministero della salute, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, promuove iniziative, anche in collaborazione
con l’Unione delle Camere di commercio, al fine di assicurare l’identificazione dei siti inter-
net tramite i quali le farmacie effettuano vendita di farmaci online.
10. Il trasporto dei medicinali venduti online, è effettuato nel rispetto delle linee guida in mate-
ria di buona pratica di distribuzione.
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