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DOTTRINA
La vigilanza sulle farmacie non può non ricomprendere anche la vigilanza
sull’esercizio di farmacia che si esplica mediante la vendita a distanza.
Spetta, dunque, alle regioni, che rilasciano l’autorizzazione, anche alla
vendita online, vigilare e garantire il rispetto della normativa di settore e delle
condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata l’autorizzazione stessa (ivi
compreso l’eventuale utilizzo di siti diversi da quelli autorizzati, quali piattaforme
e-commerce, idoneo ad integrare la violazione dell’art. 122 del regio decreto
n. 1265/1934).
È in questo articolato contesto che si colloca l’attività cosiddetta di “oscu-
ramento siti”, che colpisce i soggetti che, a vario titolo, non hanno rispettato le
norme di riferimento.
I provvedimenti di oscuramento dei siti vengono emessi generalmente su
segnalazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
Le segnalazioni giungono anche dall’Agenzia italiana del farmaco o da pri-
vati cittadini che si imbattono in siti che vendono online medicinali con obbligo
di ricetta medica.
Qualora nell’ambito delle ordinarie attività di indagine, o a seguito di
segnalazioni provenienti da altri soggetti, il citato Comando ritiene che vi siano
i presupposti per procedere, il medesimo segnala la fattispecie, allegando ade-
guata produzione documentale, al Ministero della salute.
A seguito di un’ulteriore verifica, da parte del competente Ufficio della
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, dei siti e degli
allegati inviati con la segnalazione, viene emesso il provvedimento di oscuramento
del sito illegale, successivamente trasmesso al Comando dei Carabinieri che procede
a darne esecuzione, come previsto dal comma 5 del richiamato art. 142-quinquies.
La gran parte di detti provvedimenti sono adottati in via d’urgenza, come
previsto dal comma 3 dell’art. 142-quinquies del d.lgs. 219/2006 .
(2)
(2) D.Lgs. 24 aprile 2006, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modi-
fica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano. Art. 142-
quinquies, Conferenza dei servizi.
1. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali offerti a distanza al pubblico, mediante i ser-
vizi della società dell’informazione, il Ministero della salute e l’AIFA, rispettivamente per i
profili di rispettiva competenza, anche d’ufficio, esercitano le attribuzioni disciplinate dal pre-
sente articolo anche in qualità di autorità competente per l’applicazione del presente decreto.
2. L’AIFA indice periodicamente la conferenza dei servizi istruttoria finalizzata a esaminare
i casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d’intesa con il Comando dei
Carabinieri per la tutela della salute (NAS), finalizzata all’identificazione delle violazioni alla
disciplina sulla vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazio-
ne di farmaci. Alla conferenza dei servizi partecipano come amministrazioni interessate il
Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri
per la tutela della salute (NAS) e, come osservatori, l’Autorità garante per la concorrenza e
il mercato e il Consiglio nazionale delle ricerche (Registro IT).
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