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DOTTRINA




                  La vigilanza sulle farmacie non può non ricomprendere anche la vigilanza
             sull’esercizio di farmacia che si esplica mediante la vendita a distanza.
                  Spetta,  dunque,  alle  regioni,  che  rilasciano  l’autorizzazione,  anche  alla
             vendita online, vigilare e garantire il rispetto della normativa di settore e delle
             condizioni  sulla  base  delle  quali  è  stata  rilasciata  l’autorizzazione  stessa  (ivi
             compreso l’eventuale utilizzo di siti diversi da quelli autorizzati, quali piattaforme
             e-commerce, idoneo ad integrare la violazione dell’art. 122 del regio decreto
             n. 1265/1934).
                  È in questo articolato contesto che si colloca l’attività cosiddetta di “oscu-
             ramento siti”, che colpisce i soggetti che, a vario titolo, non hanno rispettato le
             norme di riferimento.
                  I provvedimenti di oscuramento dei siti vengono emessi generalmente su
             segnalazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.
                  Le segnalazioni giungono anche dall’Agenzia italiana del farmaco o da pri-
             vati cittadini che si imbattono in siti che vendono online medicinali con obbligo
             di ricetta medica.
                  Qualora  nell’ambito  delle  ordinarie  attività  di  indagine,  o  a  seguito  di
             segnalazioni provenienti da altri soggetti, il citato Comando ritiene che vi siano
             i presupposti per procedere, il medesimo segnala la fattispecie, allegando ade-
             guata produzione documentale, al Ministero della salute.
                  A  seguito  di  un’ulteriore  verifica,  da  parte  del  competente  Ufficio  della
             Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, dei siti e degli
             allegati inviati con la segnalazione, viene emesso il provvedimento di oscuramento
             del sito illegale, successivamente trasmesso al Comando dei Carabinieri che procede
             a darne esecuzione, come previsto dal comma 5 del richiamato art. 142-quinquies.
                  La gran parte di detti provvedimenti sono adottati in via d’urgenza, come
             previsto dal comma 3 dell’art. 142-quinquies del d.lgs. 219/2006 .
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             (2)  D.Lgs. 24 aprile 2006, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modi-
                  fica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano. Art. 142-
                  quinquies, Conferenza dei servizi.
                  1. Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali offerti a distanza al pubblico, mediante i ser-
                  vizi della società dell’informazione, il Ministero della salute e l’AIFA, rispettivamente per i
                  profili di rispettiva competenza, anche d’ufficio, esercitano le attribuzioni disciplinate dal pre-
                  sente articolo anche in qualità di autorità competente per l’applicazione del presente decreto.
                  2. L’AIFA indice periodicamente la conferenza dei servizi istruttoria finalizzata a esaminare
                  i  casi  segnalati  o  riscontrati  nella  sorveglianza  effettuata  d’intesa  con  il  Comando  dei
                  Carabinieri per la tutela della salute (NAS), finalizzata all’identificazione delle violazioni alla
                  disciplina sulla vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell’informazio-
                  ne di farmaci. Alla conferenza dei servizi partecipano come amministrazioni interessate il
                  Ministero della salute, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei Carabinieri
                  per la tutela della salute (NAS) e, come osservatori, l’Autorità garante per la concorrenza e
                  il mercato e il Consiglio nazionale delle ricerche (Registro IT).

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