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QUALITÀ DEI FARMACI: CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE E FALSIFICAZIONE
FARMACEUTICA E VENDITA ILLEGALE ONLINE
allorquando non siano note le informazioni relative o alla sua produzione o
alla sua distribuzione.
Pertanto, gli strumenti offerti dal Legislatore per contrastare il fenomeno
relativo alla contraffazione ed alla falsificazione farmaceutica operano princi-
palmente su due livelli: il primo caratterizzato dalle norme offerte dal nostro
codice penale ed il secondo derivante dal recepimento della normativa
dell’Unione Europea (d.lgs. 219/2006).
In conclusione, giova evidenziare che in Italia il fenomeno relativo alla
contraffazione e/o falsificazione farmaceutica deriva principalmente dalla com-
mercializzazione di farmaci su siti online non autorizzati e/o sul mercato illegale,
ossia la commercializzazione al di fuori della catena distributiva legale discipli-
nata dal d.lgs. 219/2006 (ditte farmaceutiche, distributori all’ingrosso, farma-
cie/parafarmacie, siti online autorizzati).
2. Oscuramento Vendita illecita di farmaci online
(Dottore Achille Iachino)
Al fine di trattare della vendita online di farmaci e, successivamente, dell’at-
tività di oscuramento dei siti che li commercializzano illegalmente, è opportuno
prendere le mosse dal principio di carattere generale contenuto nell’art. 147,
comma 4-ter, del d.lgs. 219/2006, secondo cui, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, sul territorio nazionale, mette in vendita medicinali al
pubblico a distanza mediante i servizi della società dell’informazione, è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa che va da tremila a
diciottomila euro.
A questo generale divieto si sottraggono taluni soggetti autorizzati, vale a
dire le farmacie o gli esercizi commerciali che hanno ottenuto una specifica
autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma o dalle altre
Autorità competenti, individuate dalle Regioni o dalle Province autonome.
Più nello specifico, la disciplina sulla vendita online dei medicinali ad uso
umano senza obbligo di prescrizione medica, che recepisce fedelmente l’art.
85-quater della Direttiva 2001/83/CE, è contenuta nell’art. 112-quater del d.lgs.
219/2006 che, dopo aver vietato (comma 1), la fornitura a distanza di medicinali
(1)
(1) D.Lgs. 24 aprile 2006, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) rela-
tiva ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano. Art. 112-quater, Vendita on line da
parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
1. È vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.
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