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QUALITÀ DEI FARMACI: CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE E FALSIFICAZIONE
                                FARMACEUTICA E VENDITA ILLEGALE ONLINE




               allorquando non siano note le informazioni relative o alla sua produzione o
               alla sua distribuzione.
                    Pertanto, gli strumenti offerti dal Legislatore per contrastare il fenomeno
               relativo alla contraffazione ed alla falsificazione farmaceutica operano princi-
               palmente su due livelli: il primo caratterizzato dalle norme offerte dal nostro
               codice  penale  ed  il  secondo  derivante  dal  recepimento  della  normativa
               dell’Unione Europea (d.lgs. 219/2006).
                    In conclusione, giova evidenziare che in Italia il fenomeno relativo alla
               contraffazione e/o falsificazione farmaceutica deriva principalmente dalla com-
               mercializzazione di farmaci su siti online non autorizzati e/o sul mercato illegale,
               ossia la commercializzazione al di fuori della catena distributiva legale discipli-
               nata dal d.lgs. 219/2006 (ditte farmaceutiche, distributori all’ingrosso, farma-
               cie/parafarmacie, siti online autorizzati).


               2.  Oscuramento Vendita illecita di farmaci online
                  (Dottore Achille Iachino)

                    Al fine di trattare della vendita online di farmaci e, successivamente, dell’at-
               tività di oscuramento dei siti che li commercializzano illegalmente, è opportuno
               prendere  le  mosse  dal  principio  di  carattere  generale  contenuto  nell’art.  147,
               comma 4-ter, del d.lgs. 219/2006, secondo cui, salvo che il fatto costituisca più
               grave reato, chiunque, sul territorio nazionale, mette in vendita medicinali al
               pubblico a distanza mediante i servizi della società dell’informazione, è punito
               con la reclusione da sei mesi a due anni e con una multa che va da tremila a
               diciottomila euro.
                    A questo generale divieto si sottraggono taluni soggetti autorizzati, vale a
               dire le farmacie o gli esercizi commerciali che hanno ottenuto una specifica
               autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma o dalle altre
               Autorità competenti, individuate dalle Regioni o dalle Province autonome.
                    Più nello specifico, la disciplina sulla vendita online dei medicinali ad uso
               umano senza obbligo di prescrizione medica, che recepisce fedelmente l’art.
               85-quater della Direttiva 2001/83/CE, è contenuta nell’art. 112-quater del d.lgs.
               219/2006  che, dopo aver vietato (comma 1), la fornitura a distanza di medicinali
                         (1)
               (1)  D.Lgs. 24 aprile 2006, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) rela-
                    tiva ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano. Art. 112-quater, Vendita on line da
                    parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi-
                    cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
                    1. È vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.

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