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QUALITÀ DEI FARMACI: CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE E FALSIFICAZIONE
FARMACEUTICA E VENDITA ILLEGALE ONLINE
Dagli ultimi dati disponibili , risulta che nel 2020 sono stati oscurati in totale
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249 siti, e nel 2021 il numero dei provvedimenti in questione è stato pari a 318.
Si ritiene a questo punto utile concludere l’esposizione con alcune osser-
vazioni circa il contesto di riferimento e l’efficacia del sistema di oscuramento
dei siti illegali. In merito al primo punto, è di palmare evidenza che l’ambiente web,
per sua natura privo di confini fisici e accessibile più o meno da ogni latitudine
e con un gran numero di device, rappresenta un contesto estremamente attrattivo
dal punto di vista del potenziale commerciale (visibilità, rapidità nella circola-
zione dei messaggi e possibilità di vendita) che è in grado di sviluppare, ma è al
contempo un contesto ostico rispetto ad ogni attività di accertamento, sorve-
glianza e repressione intese in senso classico.
D’altra parte, e sul punto appaiono dunque condivisibili ratio e meccani-
smo normativo, è parimenti evidente che lo strumento più efficace, non da
solo ma in affiancamento ad ogni altro rimedio ritenuto utile al fine di limitare
e sanzionare pratiche illegali, è quello che mira proprio a colpire, inibendoli,
il messaggio e l’immagine che da esso derivano e, di conseguenza, la possibi-
lità di farsi conoscere o promuoversi per il conseguente sfruttamento a fini
commerciali.
Fatte queste succinte riflessioni sul contesto di riferimento, è possibile svi-
luppare alcune considerazioni sull’altro aspetto sopra accennato, vale a dire l’ef-
ficacia del sistema di oscuramento dei siti illegali.
Prendendo le mosse da un punto di vista giuridico formale, il bilancio è
decisamente positivo laddove, utilizzando come indicatore il dato relativo al
contenzioso, e cioè il numero di ricorsi proposti contro i provvedimenti in
parola, lo stesso è pari a zero. In altri termini, tutti i 567 decreti di oscuramento
emanati fra il 2020 e il 2021 sono stati portati ad esecuzione, e nessuno di essi
è stato oggetto di ricorso da parte dei destinatari.
3. Il Ministero della salute, su proposta dell’AIFA resa a seguito dell’istruttoria espletata dalla
conferenza di cui al comma 2, dispone con provvedimento motivato, anche in via d’urgenza,
la cessazione di pratiche commerciali di offerta di farmaci attraverso i mezzi della società del-
l’informazione accertate come illegali ai sensi del presente decreto.
4. Ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l’autorità competente ad emanare disposizioni
per impedire l’accesso agli indirizzi internet corrispondenti ai siti web individuati come pro-
motori di pratiche illegali ai sensi del presente decreto da parte degli utenti mediante richieste
di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano.
5. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 sono eseguiti dal Comando dei Carabinieri per la
tutela della salute (NAS).
6. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, entro il termine
nei medesimi indicato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a
euro duececentocinquantamila.
(3) Ministero della salute, Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico.
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