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QUALITÀ DEI FARMACI: CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE E FALSIFICAZIONE
                                FARMACEUTICA E VENDITA ILLEGALE ONLINE
































                    Sebbene apparentemente le due definizioni possano esser simili, è evidente
               come il contrasto alla contraffazione farmaceutica si inserisce nell’ambito della
               tutela brevettuale dei prodotti farmaceutici, alla stessa stregua di altri prodotti
               coperti da brevetto, mentre il contrasto alla falsificazione farmaceutica è teso
               a  tutelare  il  buon  andamento  del  Servizio  farmaceutico,  bene  tutelato  dalla
               normativa speciale ex d.lgs. 219/2006 (Cass. pen. n. 16411/2017). In entrambi
               i casi la produzione e la commercializzazione di un medicinale contraffatto
               e/o falsificato pone a repentaglio la tutela della salute pubblica, poiché di fatto
               il farmaco risulta un prodotto pericoloso privo delle previste autorizzazioni
               rilasciate dalle autorità competenti (d.lgs. 219/2006) che ne assicurano la sicu-
               rezza e la qualità. Infatti, l’assunzione di medicinali non autorizzati all’immis-
               sione in commercio, possono provocare sul paziente effetti tossici oppure il
               fallimento della terapia.
                    E quindi, quali sono i regimi sanzionatori da applicare?
                    Nel caso di contraffazione di un medicinale, solo la ditta produttrice del
               farmaco originale (ditta titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-
               cio del farmaco) può dichiararne la contraffazione, mediante l’analisi del confe-
               zionamento interno ed esterno del medicinale e le analisi qualitative - quantita-
               tive del suo contenuto.
                    In tal caso il Legislatore tende a tutelare sia la versione commerciale della
               fede pubblica ex art. 473 c.p. (chi produce e utilizza) e 474 c.p. (chi importa e
               commercializza), sia l’incolumità pubblica ex Titolo VI del codice penale, nello


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