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QUALITÀ DEI FARMACI: CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE E FALSIFICAZIONE
FARMACEUTICA E VENDITA ILLEGALE ONLINE
Sebbene apparentemente le due definizioni possano esser simili, è evidente
come il contrasto alla contraffazione farmaceutica si inserisce nell’ambito della
tutela brevettuale dei prodotti farmaceutici, alla stessa stregua di altri prodotti
coperti da brevetto, mentre il contrasto alla falsificazione farmaceutica è teso
a tutelare il buon andamento del Servizio farmaceutico, bene tutelato dalla
normativa speciale ex d.lgs. 219/2006 (Cass. pen. n. 16411/2017). In entrambi
i casi la produzione e la commercializzazione di un medicinale contraffatto
e/o falsificato pone a repentaglio la tutela della salute pubblica, poiché di fatto
il farmaco risulta un prodotto pericoloso privo delle previste autorizzazioni
rilasciate dalle autorità competenti (d.lgs. 219/2006) che ne assicurano la sicu-
rezza e la qualità. Infatti, l’assunzione di medicinali non autorizzati all’immis-
sione in commercio, possono provocare sul paziente effetti tossici oppure il
fallimento della terapia.
E quindi, quali sono i regimi sanzionatori da applicare?
Nel caso di contraffazione di un medicinale, solo la ditta produttrice del
farmaco originale (ditta titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio del farmaco) può dichiararne la contraffazione, mediante l’analisi del confe-
zionamento interno ed esterno del medicinale e le analisi qualitative - quantita-
tive del suo contenuto.
In tal caso il Legislatore tende a tutelare sia la versione commerciale della
fede pubblica ex art. 473 c.p. (chi produce e utilizza) e 474 c.p. (chi importa e
commercializza), sia l’incolumità pubblica ex Titolo VI del codice penale, nello
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