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BREVI NOTAZIONI IN MATERIA DI AVVALIMENTO



               confliggente con il diritto sovranazionale affermando che “esso osta a una
               normativa nazionale in forza della quale l’amministrazione aggiudicatrice deve
               automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione
               di un appalto pubblico qualora un’impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso
               intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto
               all’esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o
               quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto
               soggetto” .
                         (8)
                     Il nuovo sistema conferma il regime di responsabilità solidale tra impresa
               ausiliaria e ausiliata in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, chiarendo
               altresì che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorren-
               te si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’impor-
               to dell’appalto posto a base di gara.
                     Positivizzando alcuni precedenti orientamenti esegetici, l’art. 89, comma 6,
               ammette il cosiddetto avvalimento plurimo  - nel senso che “è ammesso l’av-
                                                          (9)
               valimento di più imprese ausiliarie” - ma esclude il cosiddetto avvalimento a
               cascata, disponendo che “l’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro sog-
               getto”.
                     Con  riferimento  a  quest’ultimo,  la  giurisprudenza  ha  affermato  che  la
               deroga che l’avvalimento reca al principio di personalità dei requisiti di parteci-
               pazione alla gara è condizionata all’esistenza di un rapporto diretto e immediato
               tra  ausiliaria  e  ausiliata  da  cui  discenda  una  responsabilità  solidale  delle  due
               imprese in relazione alla prestazione da eseguire; in tale contesto, si ritiene che
               l’innesto di un ulteriore passaggio tra l’impresa che partecipa alla gara e quella
               che possiede i requisiti (di qui l’evocativa immagine di “avvalimento a cascata”)
               infrangerebbe  l’ineludibile  vincolo  di  responsabilità  che  giustifica  il  ricorso
               all’istituto dell’avvalimento e la deroga al principio del possesso in proprio dei
               requisiti di gara .
                              (10)
                     In altri termini, la possibilità di ricorrere a soggetti ausiliari presuppone
               che questi ultimi posseggano autonomamente i requisiti senza poter estendere
               teoricamente all’infinito la catena dei possibili sub-ausiliari .
                                                                        (11)
               (8)   CGUE, sez. Nona, 3 giugno 2021, C-210/20.
               (9)   Si veda, in argomento, la decisione della CGUE, sez. Quinta, 10 ottobre 2013, n. C-94/12
                     che aveva affermato la contrarietà al tessuto normativo europeo di “una disposizione nazionale
                     come quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori economici
                     che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi, per una
                     stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese”.
               (10)  Cons. Stato, sez. Quinta, 26 luglio 2016, n. 3347; Id., sez. Sesta, 19 giugno 2017, n. 2977.
               (11)  Cons. Stato, sez. Terza, 1° ottobre 2012, n. 5161; Id., sez. Quarta, 24 maggio 2013, n. 2832.


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