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BREVI NOTAZIONI IN MATERIA DI AVVALIMENTO
serie di cautele per cercare di assicurare l’effettività del prestito dei requisiti e al
contempo evitare pericolose lacune di responsabilità: ad esempio, prevedendo
la responsabilità solidale del concorrente e dell’impresa ausiliaria nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, pre-
scrivendo che l’impresa ausiliaria debba essere in possesso dei cosiddetti “requi-
siti di ordine generale”, richiedendo al partecipante alla gara un preciso onere
documentale a corredo dell’offerta rappresentato sia dalla dichiarazione sotto-
scritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’ap-
palto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente sia dal contratto con cui
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e
a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
2. La disciplina dell’avvalimento in gara
Attualmente, l’istituto è disciplinato dall’art. 89, D.Lgs. n. 50/2016 che, per
molti versi, conferma l’assetto normativo previgente e, per altri, introduce diversi
aspetti di novità. Fra l’altro, importanti novità sono state recate anche dal successivo
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto decreto correttivo) che, a distanza di un
anno dall’approvazione del Codice, ha rimodulato la disciplina di non pochi istituti.
L’art. 89 prevede che l’operatore economico, singolo o in raggruppamento
temporaneo di imprese, possa soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari
per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri sog-
getti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica
dei suoi legami con questi ultimi. Naturalmente la disposizione esclude l’opera-
tività dell’avvalimento in relazione ai cosiddetti “requisiti di ordine generale” di
cui all’articolo 80, in ciò cristallizzando l’orientamento da sempre pacifico al
riguardo. Prendendo espressa posizione su uno dei profili che avevano impe-
gnato particolarmente gli interpreti in passato, il Codice specifica che per quan-
to riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui
all’Allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali, gli operatori
economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi
eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste. Si trat-
ta, comunque, di una previsione speciale ed eccezionale rispetto alla ispirazione
concorrenziale sottesa all’istituto e in tal modo è interpretata dalla giurispruden-
za amministrativa che, in linea di massima, esclude che tale disposizione si
applichi agli ordinari requisiti tecnico-professionali chiesti dalla legge di gara.
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