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DOTTRINA



                  In altri termini, la locuzione “esperienza professionale pertinente” non è
             sovrapponibile  agli  ordinari  “servizi  analoghi”  o  al  “fatturato  specifico”  ma
             deve sottendere “capacità non agevolmente trasferibili con la messa a disposi-
             zione che discende dall’avvalimento qui in rilievo” .
                                                             (6)
                  Dal punto di vista operativo, l’operatore economico che intende ricorrere
             all’avvalimento allega in sede di partecipazione, oltre all’eventuale attestazione
             SOA dell’impresa ausiliaria:
                  a)una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte
             di quest’ultima dei requisiti di moralità professionale nonché il possesso dei
             requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
                  b)una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima
             si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a dispo-
             sizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
             concorrente;
                  c)il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
             del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse neces-
             sarie per tutta la durata dell’appalto; proprio in relazione al contratto, il D.Lgs.
             n. 56/2017 ha chiarito che esso debba contemplare “a pena di nullità, la speci-
             ficazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa
             ausiliaria contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle
             risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”.
                  Una novità molto rilevante della nuova disciplina dell’avvalimento va indi-
             viduata nel precetto recato dall’art. 89, comma 3, secondo cui la Stazione appal-
             tante impone all’operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfa-
             no un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori
             di esclusione; l’eventuale carenza di requisiti in capo all’ausiliaria, dunque, non
             comporta sic et simpliciter l’esclusione del concorrente ma la necessità di una sua
             sostituzione ; inoltre, nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in
                        (7)
             cui l’operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono
             motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
                  L’espressa comminatoria di esclusione del concorrente è stata invece pre-
             vista dall’art. 89, comma 1, del Codice nel caso in cui l’ausiliaria renda una falsa
             dichiarazione anche se di recente la Corte di giustizia ha ritenuto il precetto

             (6)  Cons. Stato, sez. Terza, 9 marzo 2020, n. 1704. La valenza eccezionale della disposizione
                  suindicata preclude l’estensione del suo ambito operativo a fattispecie diverse da quelle ivi
                  espressamente contemplate.
             (7)  Possibilità che in passato era stata riconosciuta in casi molto particolari dalla giurisprudenza;
                  si veda ad esempio Cons. Stato, sez. Quinta, 12 maggio 2016, n. 1883 che aveva affermato la
                  sostituibilità dell’ausiliaria colpita da un’informativa antimafia interdittiva.


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