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INSERTO
Nella sua forma più completa ed esaustiva una relazione tecnica, special-
mente in un caso complesso come una violenza sessuale, dovrebbe includere,
alcuni dati essenziali di seguito riportati.
➣ I riferimenti di carattere giudiziario al caso (numero di procedimento
penale, autorità giudiziaria inquirente, parte offesa e indagato, accertamenti
richiesti, ecc.) nonché le informazioni di carattere generale riguardanti il caso in
esame, soprattutto derivanti dal racconto della vittima (tipologia e modalità del-
l’aggressione, numero di individui coinvolti, indumenti indossati, ecc.), che siano
funzionali alle attività di ispezione dei reperti e di ricerca delle possibili tracce,
quindi per la comprensione della strategia di indagine e dei risultati ottenuti .
(80)
➣ Una descrizione minuziosa, documentata mediante fotografie con rife-
rimento metrico, dei plichi utilizzati per confezionare i reperti e dei reperti stes-
si (con particolare riferimento all’elenco dei reperti da esaminare, allo stato di
conservazione, ecc.) con relativa codifica univoca del laboratorio .
(81)
➣ L’esito dell’attività di ispezione dei reperti e di ricerca di potenziali trac-
ce biologiche, con una chiara mappatura e documentazione fotografica delle
aree del reperto ritenute di interesse (in caso di reperti estesi come indumenti o
oggetti) e una codifica univoca delle tracce osservate .
(82)
➣ L’esito della caratterizzazione della natura biologica delle tracce che evi-
denzi chiaramente, qualora possibile, se il materiale biologico rilevato sia costi-
tuito da uno specifico fluido come saliva o liquido seminale o se possa essere
una commistione di materiali diversi, eventualità questa molto comune soprat-
tutto nei reati di violenza sessuale .
(83)
(80) Questa tipologia di elementi informativi nell’ambito della relazione tecnica risulta essenziale
per motivare e giustificare, soprattutto nel dibattimento, le scelte dell’esperto nella selezione
delle tracce e dei più opportuni protocolli analitici e nella fase di valutazione dei risultati.
(81) I reperti che vengono sottoposti ad accertamenti, così come i plichi nei quali sono stati con-
fezionati, devono essere chiaramente riportati in relazione in maniera tale che risulti evidente
su quale materiale in reperto sono state effettivamente svolte le indagini tecniche.
(82) I risultati ottenuti, per una corretta interpretazione nell’ambito del caso, devono essere univoca-
mente riconducibili a una determinata traccia e a un determinato reperto e la loro descrizione
deve essere tale da consentire una chiara rappresentazione, anche a coloro che non hanno assi-
stito alle operazioni di laboratorio, delle caratteristiche rilevate in sede di osservazione come la
mappatura esatta della traccia sul reperto, le sue caratteristiche morfologiche e cromatiche, ecc.
La minuziosa descrizione di posizione, numerosità, estensione e ogni altra caratteristica morfolo-
gica, cromatica, posizionale delle tracce assume quindi un ruolo rilevante per la comprensione del
significato informativo dei dati e per una corretta valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.
(83) Al fine di circostanziare la traccia rilevata all’evento la descrizione di quale sia il tipo di fluido
rilevato assume un ruolo determinante, per cui nella relazione dovrà essere riportato l’esito
del test di caratterizzazione biologica della traccia nel caso delle tracce per le quali esistono
test di conferma (saliva, liquido seminale, sangue e urina) e, al tempo stesso, anche l’indica-
zione della verosimile natura nel caso di tracce per le quali non esistono test specifici (tracce
da contatto sul corpo o sotto le unghie, secreti vaginali, ecc.).
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