Page 61 - Layout 2
P. 61
IL RUOLO DELLA BIOLOGIA E DELLA GENETICA FORENSE
NELL’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA
In realtà la valutazione dei risultati di un’indagine tecnico-biologica secon-
do canoni inferenziali logico-giuridici e investigativi rappresenta forse uno dei
punti di maggiore rilevanza ma anche di criticità nell’impiego delle scienze
forensi nel processo penale.
Il rinvenimento su una scena del crimine, oppure su di un oggetto in qual-
che modo correlato al crimine, del materiale biologico di un individuo stabilisce
intuitivamente un collegamento tra quell’individuo e il corpo del reato e le cose
ad esso pertinenti (oggetti utilizzati per commettere una violenza o la vittima
stessa) e, conseguentemente, induce a creare un nesso con la commissione di
quel reato.
Una tale conclusione automaticamente discendente in maniera acritica dai
dati può portare a errate valutazioni e avere ripercussioni rilevanti nell’intero
procedimento penale, soprattutto (ma non solo) nel caso di reati come le vio-
lenze commesse in ambito domestico o comunque in situazione di convivenza
che implichino condivisione di spazi, di oggetti e di rapporti interpersonali. E
ciò è dovuto al fatto che alla presenza del DNA di un individuo possono essere
offerte spiegazioni alternative all’attribuzione del reato a quell’individuo che ha
lasciato propri fluidi biologici in quel luogo o su quell’oggetto.
La corretta contestualizzazione dei dati biologici (che attribuiscono una determi-
nata traccia a un individuo) alla commissione del fatto-reato è alla base della
ponderazione della loro effettiva valenza investigativa e probatoria. Ma nella
gran parte dei casi la contestualizzazione non è direttamente derivabile dagli
accertamenti di laboratorio e appunto richiede la sinergia di ogni elemento di
indagine, non solo di natura scientifica.
Ciò dipende da alcuni limiti ad oggi intrinseci agli accertamenti di biologia
forense, e principalmente dal fatto che le tracce biologiche (qualsiasi traccia in
qualsiasi reato) non possono essere datate in maniera affidabile attraverso
accertamenti di laboratorio , né è possibile dimostrare modalità o circostanze
(77)
in cui è avvenuto il loro rilascio .
(78)
(77) Fatta eccezione per alcune metodiche di natura sperimentale ancora oggetto di valutazione
della comunità scientifica attualmente non esistono metodiche di laboratorio scientificamen-
te attendibili utilizzabili nelle indagini tecniche.
(78) Questa situazione si verifica, come sopra accennato, anche in molti casi di violenza sessuale
e nei maltrattamenti in famiglia. In tali casi il solo fatto di aver osservato il materiale biologico
di un individuo (ad esempio un convivente) su un reperto non implica in maniera logicamen-
te consequenziale il suo coinvolgimento nella commissione del reato, né addirittura la com-
missione del reato stesso. In casi del genere, soprattutto se caratterizzate da situazioni di abi-
tuale convivenza tra la presunta vittima e il presunto aggressore, il contributo della biologia
forense potrà consentire di acclarare un possibile rapporto sessuale o un contatto, che tutta-
via non è necessariamente di per sé riconducibile a una condotta criminosa o a uno specifico
evento criminoso.
59