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INSERTO
Tuttavia, anche laddove le informazioni derivanti dagli accertamenti bio-
logici, mostrino situazioni di maggiore “incertezza” analitica dovuta anche a tali
fattori di criticità , i dati ottenuti possono comunque assurgere al rango di
(74)
indizi particolarmente gravi e qualificati. Sempre secondo l’orientamento giuri-
sprudenziale della Suprema Corte in questi casi la loro valenza come fonti di
prova sarà da considerarsi più limitata, ma comunque idonea ai fini delle inda-
gini e anche nel dibattimento: “nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati
assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria” che
(75)
dovranno pertanto essere coniugati con ulteriori elementi di carattere indiziario
che, proprio in base alla norma del secondo comma dell’art. 192 c.p.p., unita-
mente alla traccia di DNA, presentino caratteristiche di gravità, precisione e
concordanza.
Le attività di analisi del laboratorio biologico-forense portano dunque a
ottenere dati di natura prettamente oggettiva, sebbene spesso associati a com-
plicazioni analitiche e interpretative.
Le informazioni derivanti da un’indagine tecnica in ogni settore della cri-
minalistica, inclusa la biologia forense, costituiscono una preziosa fonte di
prova che dovrà tuttavia essere ponderata e valutata, soprattutto dagli organi
giudiziari, al fine di comprendere se essa sia effettivamente circostanziabile
all’evento criminoso e, in ultima analisi, quanto essa rilevi ai fini dell’indagine
nei confronti di un sospettato. Pur non potendo approfondire in questa sede,
per motivi di economia espositiva, un argomento così complesso come il valore
informativo (e probatorio) ma anche i limiti correlati a un’indagine tecnica, è
opportuno comunque evidenziare il fatto che i dati strumentali e le eventuali
interpretazioni e valutazioni esperte riferite dallo specialista di biologia forense
dovranno integrarsi con un quadro investigativo e probatorio più generale che
includa elementi informativi tradizionali ed eventualmente ulteriori accerta-
menti tecnici, e comunque essere ponderati e valutati dall’Autorità
Giudiziaria .
(76)
(74) Escludendo ovviamente palesi violazioni “delle regole procedurali prescritte dai protocolli
scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esamina-
re, nonché di ripetizione delle analisi”; in tali casi gli esiti di “compatibilità” del profilo gene-
tico comparato non hanno “il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza
indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostra-
tiva e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi
probatori” (Corte di Cassazione, Sez. Quinta, n. 36080 del 27 marzo 2015, KNOX).
(75) Corte di Cassazione, Sez. Seconda, n. 8434 del 5 febbraio 2013, MARILLER.
(76) Per un dettagliato approfondimento sulla valutazione delle evidenze biologiche in ambito di
indagini preliminari e nel dibattimento si veda, ad esempio: P. FELICIONI, La prova del DNA
nel procedimento penale. Profili sistematici, dinamiche probatorie, suggestioni mediatiche, Giuffrè, Milano,
2018.
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