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INSERTO



                  Tuttavia, anche laddove le informazioni derivanti dagli accertamenti bio-
             logici, mostrino situazioni di maggiore “incertezza” analitica dovuta anche a tali
             fattori di criticità , i dati ottenuti possono comunque assurgere al rango di
                             (74)
             indizi particolarmente gravi e qualificati. Sempre secondo l’orientamento giuri-
             sprudenziale della Suprema Corte in questi casi la loro valenza come fonti di
             prova sarà da considerarsi più limitata, ma comunque idonea ai fini delle inda-
             gini e anche nel dibattimento: “nei casi in cui l’indagine genetica non dia risultati
             assolutamente certi, ai suoi esiti può essere attribuita valenza indiziaria”  che
                                                                                  (75)
             dovranno pertanto essere coniugati con ulteriori elementi di carattere indiziario
             che, proprio in base alla norma del secondo comma dell’art. 192 c.p.p., unita-
             mente alla traccia di DNA, presentino caratteristiche di gravità, precisione e
             concordanza.
                  Le attività di analisi del laboratorio biologico-forense portano dunque a
             ottenere dati di natura prettamente oggettiva, sebbene spesso associati a com-
             plicazioni analitiche e interpretative.
                  Le informazioni derivanti da un’indagine tecnica in ogni settore della cri-
             minalistica,  inclusa  la  biologia  forense,  costituiscono  una  preziosa  fonte  di
             prova che dovrà tuttavia essere ponderata e valutata, soprattutto dagli organi
             giudiziari,  al  fine  di  comprendere  se  essa  sia  effettivamente  circostanziabile
             all’evento criminoso e, in ultima analisi, quanto essa rilevi ai fini dell’indagine
             nei confronti di un sospettato. Pur non potendo approfondire in questa sede,
             per motivi di economia espositiva, un argomento così complesso come il valore
             informativo (e probatorio) ma anche i limiti correlati a un’indagine tecnica, è
             opportuno comunque evidenziare il fatto che i dati strumentali e le eventuali
             interpretazioni e valutazioni esperte riferite dallo specialista di biologia forense
             dovranno integrarsi con un quadro investigativo e probatorio più generale che
             includa  elementi  informativi  tradizionali  ed  eventualmente  ulteriori  accerta-
             menti  tecnici,  e  comunque  essere  ponderati  e  valutati  dall’Autorità
             Giudiziaria .
                       (76)
             (74)  Escludendo ovviamente palesi violazioni “delle regole procedurali prescritte dai protocolli
                  scientifici internazionali in materia di repertazione e conservazione dei supporti da esamina-
                  re, nonché di ripetizione delle analisi”; in tali casi gli esiti di “compatibilità” del profilo gene-
                  tico comparato non hanno “il carattere di certezza necessario per conferire loro una valenza
                  indiziante, costituendo essi un mero dato processuale, privo di autonoma capacità dimostra-
                  tiva e suscettibile di apprezzamento solo in chiave di eventuale conferma di altri elementi
                  probatori” (Corte di Cassazione, Sez. Quinta, n. 36080 del 27 marzo 2015, KNOX).
             (75)  Corte di Cassazione, Sez. Seconda, n. 8434 del 5 febbraio 2013, MARILLER.
             (76)  Per un dettagliato approfondimento sulla valutazione delle evidenze biologiche in ambito di
                  indagini preliminari e nel dibattimento si veda, ad esempio: P. FELICIONI, La prova del DNA
                  nel procedimento penale. Profili sistematici, dinamiche probatorie, suggestioni mediatiche, Giuffrè, Milano,
                  2018.

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