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IL RUOLO DELLA BIOLOGIA E DELLA GENETICA FORENSE
NELL’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA
➣ L’esito della tipizzazione del DNA e dell’eventuale comparazione con
profili genetici di soggetti coinvolti nel fatto e dell’analisi probabilistica del peso
dell’evidenza .
(84)
➣ Le conclusioni a cui l’esperto è giunto per rispondere alle richieste
dell’Autorità Giudiziaria (delega o incarico) e una eventuale valutazione sui
risultati ottenuti. Questa parte della relazione rappresenta forse il punto più
delicato dell’intera indagine tecnica di biologia forense in quanto in essa vengo-
no descritti gli esiti complessivi dell’indagine che, a seconda della specifica tipo-
logia (consulenza tecnica, perizia o indagine tecnica di Polizia Giudiziaria), tal-
volta non si limitano a una elencazione e descrizione dei risultati, ma possono
assumere il carattere di vere e proprie considerazioni critico-valutative .
(85)
➣ Materiali, metodi analitici e protocolli utilizzati per le analisi ed even-
(86)
tuali rapporti strumentali delle analisi eseguite (ad esempio i tracciati elettrofo-
retici completi e ogni altro rapporto strumentale, come per esempio il report del
software utilizzato per l’analisi statistica) .
(87)
Nella prassi giudiziaria, prescindendo dagli aspetti più formali di classi-
ficazione, è evidente che qualsiasi relazione tecnica, rappresentando la
descrizione dell’indagine di laboratorio fatta al termine delle attività, debba
comunque svolgere una funziona essenziale: cristallizzare e fissare informa-
zioni, dati analitici sui reperti e, spesso, valutazioni sui risultati, che entreran-
no prima nel fascicolo del pubblico ministero ed, eventualmente, in quello
del dibattimento.
(84) Al fine di poter correttamente rappresentare l’attribuzione di una traccia a un individuo e la
relativa valenza identificativa (cioè quanto il dato genetico ottenuto sia in grado di supportare
l’identificazione di un soggetto come donatore della traccia) nella relazione dovrà essere indi-
cato se un profilo genetico ottenuto è a singolo contributore, oppure se deriva dalla commi-
stione di fluidi da più individui, l’esito del confronto (concordanza/compatibilità o discor-
danza/incompatibilità) e l’esito della eventuale valutazione probabilistica recante il valore del
rapporto di verosimiglianza e la relativa valutazione verbale.
(85) Quando il referto biologico forense viene redatto nella forma di una consulenza tecnica o di
una perizia è più frequente che l’esperto concluda i propri accertamenti anche riferendo
discussioni e valutazioni, suffragate dai risultati ottenuti e dalla letteratura scientifica. Nel
caso degli atti tecnici prodotti dagli organi di Polizia Giudiziaria, invece, è prassi abbastanza
consolidata quella di riportare gli esiti analitici e corredarli di una eventuale spiegazione e di
considerazioni che ne favoriscano la comprensione agli organi “non tecnici”.
(86) È ormai prassi consolidata che in ogni referto tecnico-scientifico una parte venga dedicata alla
descrizione delle metodiche e dei protocolli analitici impiegati per consentire a eventuali con-
sulenti tecnici di parte o comunque ad altri esperti che dovessero successivamente subentrare
nello stesso caso giudiziario (ad esempio un perito in incidente probatorio o nel dibattimento)
di comprendere e valutare come sono state svolte le attività sul piano metodologico.
(87) Per quanto solitamente questa documentazione sia parte praticamente costante nelle consu-
lenze tecniche o nelle perizie, nelle relazioni tecniche di Polizia Giudiziaria tale materiale non
viene usualmente allegato, ma viene fornito alle Parti aventi diritto su esplicita richiesta alla
Autorità Giudiziaria procedente.
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