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IL RUOLO DELLA BIOLOGIA E DELLA GENETICA FORENSE
                                NELL’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA




                     ➣ L’esito della tipizzazione del DNA e dell’eventuale comparazione con
               profili genetici di soggetti coinvolti nel fatto e dell’analisi probabilistica del peso
               dell’evidenza .
                            (84)
                     ➣ Le  conclusioni  a  cui  l’esperto  è  giunto  per  rispondere  alle  richieste
               dell’Autorità  Giudiziaria  (delega  o  incarico)  e  una  eventuale  valutazione  sui
               risultati ottenuti. Questa parte della relazione rappresenta forse il punto più
               delicato dell’intera indagine tecnica di biologia forense in quanto in essa vengo-
               no descritti gli esiti complessivi dell’indagine che, a seconda della specifica tipo-
               logia (consulenza tecnica, perizia o indagine tecnica di Polizia Giudiziaria), tal-
               volta non si limitano a una elencazione e descrizione dei risultati, ma possono
               assumere il carattere di vere e proprie considerazioni critico-valutative .
                                                                                   (85)
                     ➣ Materiali, metodi analitici e protocolli utilizzati per le analisi  ed even-
                                                                                (86)
               tuali rapporti strumentali delle analisi eseguite (ad esempio i tracciati elettrofo-
               retici completi e ogni altro rapporto strumentale, come per esempio il report del
               software utilizzato per l’analisi statistica) .
                                                     (87)
                     Nella prassi giudiziaria, prescindendo dagli aspetti più formali di classi-
               ficazione,  è  evidente  che  qualsiasi  relazione  tecnica,  rappresentando  la
               descrizione dell’indagine di laboratorio fatta al termine delle attività, debba
               comunque svolgere una funziona essenziale: cristallizzare e fissare informa-
               zioni, dati analitici sui reperti e, spesso, valutazioni sui risultati, che entreran-
               no prima nel fascicolo del pubblico ministero ed, eventualmente, in quello
               del dibattimento.
               (84)  Al fine di poter correttamente rappresentare l’attribuzione di una traccia a un individuo e la
                     relativa valenza identificativa (cioè quanto il dato genetico ottenuto sia in grado di supportare
                     l’identificazione di un soggetto come donatore della traccia) nella relazione dovrà essere indi-
                     cato se un profilo genetico ottenuto è a singolo contributore, oppure se deriva dalla commi-
                     stione di fluidi da più individui, l’esito del confronto (concordanza/compatibilità o discor-
                     danza/incompatibilità) e l’esito della eventuale valutazione probabilistica recante il valore del
                     rapporto di verosimiglianza e la relativa valutazione verbale.
               (85)  Quando il referto biologico forense viene redatto nella forma di una consulenza tecnica o di
                     una perizia è più frequente che l’esperto concluda i propri accertamenti anche riferendo
                     discussioni e valutazioni, suffragate dai risultati ottenuti e dalla letteratura scientifica. Nel
                     caso degli atti tecnici prodotti dagli organi di Polizia Giudiziaria, invece, è prassi abbastanza
                     consolidata quella di riportare gli esiti analitici e corredarli di una eventuale spiegazione e di
                     considerazioni che ne favoriscano la comprensione agli organi “non tecnici”.
               (86)  È ormai prassi consolidata che in ogni referto tecnico-scientifico una parte venga dedicata alla
                     descrizione delle metodiche e dei protocolli analitici impiegati per consentire a eventuali con-
                     sulenti tecnici di parte o comunque ad altri esperti che dovessero successivamente subentrare
                     nello stesso caso giudiziario (ad esempio un perito in incidente probatorio o nel dibattimento)
                     di comprendere e valutare come sono state svolte le attività sul piano metodologico.
               (87)  Per quanto solitamente questa documentazione sia parte praticamente costante nelle consu-
                     lenze tecniche o nelle perizie, nelle relazioni tecniche di Polizia Giudiziaria tale materiale non
                     viene usualmente allegato, ma viene fornito alle Parti aventi diritto su esplicita richiesta alla
                     Autorità Giudiziaria procedente.

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