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IL RUOLO DELLA BIOLOGIA E DELLA GENETICA FORENSE
NELL’ASSISTENZA ALLE VITTIME DI VIOLENZA
culturale, senza distinzione di età, religione, e razza, di cui amaramente cono-
sciamo solo la punta visibile di un grande iceberg sommerso. Nel periodo poi
di emergenza epidemiologica sanitaria COVID-19, lo stesso distanziamento
sociale, il lockdown, le restrizioni ai contatti ed alla circolazione e la chiusura eco-
nomica hanno portato ad una “pandemia ombra”, con un aumento del rischio
di violenza domestica, quella cosiddetta “a porte chiuse”, sulle persone fragili.
La convivenza e il confinamento forzati hanno infatti, da un lato, aggravato
situazioni di violenza preesistenti mentre l’emergenza epidemiologica, dall’altro,
ha drasticamente ridotto le possibilità di formulare delle richieste di aiuto.
Secondo un comunicato del 7 aprile 2020 della WHO “la violenza domestica
continua a rappresentare la maggiore minaccia alla salute pubblica globale
anche in periodo di emergenza”.
Non è necessario esplorare i meandri nascosti della nostra società, perché
si tratta di crimini “della porta accanto”, troppo spesso colpevolmente sottova-
lutati, che si annidano negli interstizi della società, a volte in ambiti sfuggenti ed
insospettabili, che tuttavia quasi ogni giorno sono oggetto di attenzione della
cronaca nazionale, con episodi che talvolta culminano in situazioni ancora più
drammatiche, quali la morte delle vittime di violenza.
La gravità del problema è stata colta soprattutto negli ultimi decenni dal legi-
slatore, con la formulazione di normative specifiche , ed altre se ne attendono,
(89)
ad esempio, per una tutela ad hoc degli anziani, nei cui confronti sono in crescente
aumento fenomeni di abuso, maltrattamento e violenza fisica e psicologica.
È un fenomeno complesso, in cui tutte le Istituzioni, dalle Forze dell’or-
dine alla Magistratura, e tutti i professionisti che orbitano attorno al problema,
medici, infermieri, psicologici, biologici, avvocati, assistenti sociali, educatori,
sono chiamati, secondo un imperativo giuridico, deontologico ed etico, a colla-
borare in un’ottica multidisciplinare per la lotta contro la violenza.
(89) Si elencano i principali riferimenti normativi: legge 15 febbraio 1996, n. 66, Norme contro la
violenza sessuale, (c.p. artt. 609-bis-octies); legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione
in schiavitù; legge 5 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari; legge 9
gennaio 2006, n. 7, Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione geni-
tale femminile, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico in materia di spese di giustizia; Codice
penale: art. 583-bis, Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; legge 23 aprile 2009, n.
38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di
atti persecutori; legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l’11 maggio 2011; DL 14 agosto 2013, n. 93, Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, convertito in legge 15 ottobre 2013, n. 119; Art.
24 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80, Congedo per le donne vittime di violenza di genere; DDL 2719,
Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli
orfani per crimini domestici.
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