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INSERTO



                  In ultima analisi le scienze forensi, inclusa la biologia, offrono spesso un
             supporto prezioso alle attività di indagine e a un quadro probatorio, ma neces-
             sitano del contributo di ulteriori elementi tecnico-scientifici, come gli accerta-
             menti condotti in sede di pronto soccorso, unitamente alle informazioni inve-
             stigative di natura tradizionale e comunque necessitano sempre di un processo
             logico-valutativo che spetta prioritariamente alla Autorità Giudiziaria.
                  Una volta completata l’attività tecnica di raccolta dei dati strumentali (esiti
             dei test per la diagnosi della natura biologica e analisi di tipizzazione dei poli-
             morfismi del DNA autosomico e del cromosoma Y) e l’elaborazione critico-
             valutativa e interpretativa l’esperto ha il compito di trasferire informazioni e
             conclusioni all’Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria operante sul terri-
             torio.
                  La naturale conclusione delle attività di indagine tecnica nei casi di violen-
             za o maltrattamento, così come in ogni altro caso giudiziario, è rappresentata
             dalla preparazione di una relazione tecnica (referto o report di biologia forense)
             in cui vengano riferiti, in maniera quanto più possibile completa e dettagliata,
             tutte le attività svolte dal momento della ricezione dei reperti al momento della
             conclusione delle analisi.
                  In ambito nazionale, per quanto sul piano più specificamente giuridico le
             relazioni siano tutte sostanzialmente riconducibili alla forma della perizia, della
             consulenza  tecnica  (dell’ufficio  del  pubblico  ministero  o  di  parte),  o,  infine,
             dell’atto atipico di polizia giudiziaria (categoria, quest’ultima, in cui ricade la
             quasi totalità delle attività svolte dagli organi scientifici delle Forze di Polizia),
             dal punto di vista tecnico-contenutistico possono essere descritte più tipologie
             di referto biologico forense .
                                       (79)
                  In figura 12 è riportato un esempio della forma più sintetica di refertazio-
             ne, il rapporto di prova.



             (79)  Il GeFI, nelle proprie Raccomandazioni nelle indagini di identificazione personale, (2018), individua
                  tre diverse tipologie di referto: una forma più estesa e particolareggiata recante tutti i dati rac-
                  colti  nell’indagine  tecnica  e  generalmente  “commissionata”  dall’Autorità  Giudiziaria,  che
                  comunque costituisce la tipologia più auspicabile di documento, la “consulenza tecnica, perizia o
                  indagine tecnica di Polizia Giudiziaria”; una forma estremamente più sintetica, per molti versi
                  simile ad un tipico referto di laboratorio di analisi, la cui forma è disciplinata da norma
                  ISO/IEC  17025,  recante  i  riferimenti  della  forza  di  polizia  procedente,  dell’Autorità
                  Giudiziaria titolare del procedimento penale, i dati salienti inerenti a reperto, tracce e profili
                  genetici  ottenuti,  il  “rapporto  di  prova”;  una  forma  simile  alla  indagine  tecnica  di  Polizia
                  Giudiziaria ma più concisa, snella e solitamente non definitiva, con la funzione di supportare
                  tempestivamente durante le indagini preliminari le determinazioni dell’AG, l’“Indagine tecnica
                  o rapporto preliminare di Polizia Giudiziaria”.

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