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INSERTO



             considerazioni tecniche basate sui dati stessi e svolte in ossequio a raccoman-
             dazioni e linee-guida di rango nazionale e internazionale . Oltre alla valenza
                                                                    (67)
             investigativa come parte rilevante del fascicolo del pubblico ministero nell’am-
             bito delle indagini preliminari gli accertamenti di biologia forense si configura-
             no, anche in fase dibattimentale, come potente fonte di prova. In più occasioni,
             infatti, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa a questo riguardo puntua-
             lizzando, ad esempio, che “gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA
             hanno natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192
             comma secondo c.p.p., sicché sulla loro base può essere affermata la responsa-
             bilità penale dell’imputato, senza necessità di ulteriori elementi convergenti” .
                                                                                      (68)
                  Le  indagini  biologiche  nei  reati  di  violenza  sessuale  e  maltrattamento,
             anche a causa della vasta eterogeneità di contesti in cui avvengono, di reperti
             interessati, di dinamiche possibili e, infine, di tipologia di tracce coinvolte, spes-
             so presentano elementi di complessità dal punto di vista tecnico-analitico, del-
             l’interpretazione dei risultati e della valutazione del loro significato come fonti
             di prova .
                     (69)
                  Accanto a situazioni più evidenti e chiare nella prassi operativa si riscon-
             trano frequentemente criticità tecniche che complicano gli accertamenti e ren-
             dono  più  articolata  l’interpretazione  e  la  valutazione  degli  esiti  analitici.  Di
             seguito si riportano i principali fattori di criticità.
                  ➣In primo luogo una eventualità non ricorrente, ma comunque possibile,
             è la mancata rilevazione di tracce sui reperti, il che evidentemente preclude ogni
             successivo  accertamento  di  laboratorio  e,  in  pratica,  corrisponde  a  un  esito
             negativo dell’indagine biologica .
                                           (70)
             (67)  Ad  esempio:  ENFSI  (2016)  Guideline  for  evaluative  reporting  in  forensic  science;  GeFI  (2018)
                  Raccomandazioni nelle indagini di identificazione personale; GILL, et al. (2018); ROEWER, et al. (2020);
                  GILL, et al. (2020).
             (68)  Corte di Cassazione, Sez. Seconda, n. 43406 del 1° giugno 2016, SYZIU.
             (69)  In un tipico caso di violenza sessuale le analisi possono, ad esempio, portare a rilevare su un
                  indumento o sul corpo della vittima tracce, poi risultate costituite da liquido seminale del pre-
                  sunto  aggressore  identificabile  tramite  il  confronto  con  il  proprio  profilo  genetico.
                  L’informazione tecnico-scientifica che in uno scenario del genere viene ottenuta e veicolata
                  all’Autorità Giudiziaria è dunque rappresentata dal fatto che sul reperto, in una determinata
                  posizione, sono state trovate tracce di sperma inequivocabilmente riconducibili al sospettato.
             (70)  Contrariamente a quanto si possa ritenere, anche il non osservare tracce sui reperti può esse-
                  re dovuto a molteplici fattori e comunque può assumere anch’esso una valenza informativa
                  da ponderare attentamente. Si pensi ad esempio al caso in cui il reato sia stato commesso,
                  ma l’autore abbia adottato ogni possibile precauzione per non lasciare traccia dei propri fluidi
                  (indossando guanti, un preservativo, ecc.); ancora, al caso in cui la vittima di una violenza ses-
                  suale decida di sporgere querela a distanza di tempo dalla commissione, dopo essersi accu-
                  ratamente lavata e dopo aver lavato i propri indumenti, contribuendo, seppur involontaria-
                  mente, alla rimozione di ogni possibile avvenuto contatto; o infine alla situazione in cui una
                  presunta vittima denunci un reato che in realtà non è mai stato commesso.

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