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LA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE PER I DANNI CAGIONATI DA OGGETTI SPAZIALI
Gli accordi contengono principi per la cooperazione nell’esplorazione civile
e nell’utilizzo di Luna, Marte, comete e asteroidi per fini pacifici e si richiamano
al più generale quadro dei trattati ONU che hanno ottenuto maggiore successo
in termini di ratifiche, tra cui quelli del 1967 e del 1972, sviluppandone le regole,
con effetto tra le parti coinvolti, in vista delle prossime tappe dell’esplorazione del
cosmo. Vi sono più volte riferimenti alla presenza di partner commerciali privati
e si promuovono l’estrazione e l’utilizzo delle risorse spaziali, secondo criteri di
sicurezza e sostenibilità delle attività, precisando che tali operazioni e i contratti e
altri strumenti giuridici impiegati devono essere conformi con i principi del
Trattato del 1967 e non comportare appropriazione nazionale di corpi celesti,
come da questo vietato. Per le problematiche della responsabilità (liability), come
per altre, la sezione 2 rinvia a successivi strumenti bilaterali di cooperazione tra gli
Stati contraenti. Due altre sezioni sono però particolarmente rilevanti in tema di
responsabilità, in quanto volte a cercare di prevenire ed evitare il fatto dannoso.
La sezione 12 è opportunamente volta all’attenuazione della minaccia dei detriti
vaganti in orbita, richiedendosi l’adozione di misure appropriate in tutte le fasi
della missione. Più problematica è invece la sezione 11, pur intitolata al proposito
di evitare conflitti nelle attività spaziali. Oltre a prevedervisi, tra l’altro, l’astensio-
ne degli Stati firmatari da ogni azione che possa creare pericolose interferenze tra
le rispettive attività spaziali svolte in conformità degli Accordi e scambi d’infor-
mazioni sul luogo e la natura delle operazioni per evitare tali interferenze, si sta-
bilisce la creazione di safety zones temporanee (che gli altri contraenti sono tenuti a
rispettare), comunicando le attività che vi si svolgono e coordinandosi con ogni
soggetto interessato. Queste sarebbero aree in cui ipotetiche operazioni di una
rilevante attività o un evento anomalo potrebbero ragionevolmente causare inter-
ferenze pericolose, dalle dimensioni e dall’ambito da determinarsi, comportando
esigenze di coordinamento, secondo la natura delle operazioni e l’ambiente in cui
esse sono realizzate. Malgrado il richiamo del testo al rispetto del principio del
libero accesso a tutte le aree dei corpi celesti e degli altri principi sanciti dal
Trattato del 1967, resta da vedersi con quali modalità gli Stati firmatari intendano
effettivamente applicare la costituzione e la protezione di queste safety zones e
quanto il resto della comunità internazionale sarà disposta ad accettare tali moda-
lità, anche in relazione al divieto di appropriazione nazionale dello spazio .
(37)
(37) Cfr. F. VON DER DUNK, The Artemis Accords and the Law. Is the Moon ‘back in business’?, in The
Big Q: Project for Public Interest Media (University of Auckland), articolo del 2 giugno 2020,
https://www.thebigq.org/2020/06/02/the-artemis-accords-and-the-law-is-the-moon-back-
in-business/; J. W. NELSON, The Artemis Accords and the Future of International Space Law, in
ASIL Insights, vol. 24, issue 31, 10 dicembre 2020. Sulle preoccupazioni del mondo scienti-
fico in merito alle conseguenze degli Accordi Artemis, v. A. BOLEY, M. BYERS, U.S. policy puts
the safe development of space at risk, in Science, vol. 370, issue 6513, 2020, pagg. 174-175.
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