Page 263 - Rassegna 2021-1
P. 263

L’ARMA DEI CARABINIERI A TUTELA DEL LAVORO E NEL CONTRASTO AI REATI CONNESSI



                     Più in dettaglio, la direttiva individua due categorie di riders, autonomi e
               etero-organizzati per i quali si dovrà tener conto del particolare atteggiarsi della
               sequenza negoziale nei casi considerati, a partire dalla fase di accesso alla piat-
               taforma, passando per quelle esecutive, per finire all’identificazione di condotte
               ascrivibili al recesso, tenendo in particolar modo conto dei profili concernenti
               la durata del rapporto, la disponibilità alla prestazione […] e il numero di pre-
               stazioni effettivamente svolte in un arco temporale significativo .
                                                                             (37)
                     L’organo di vigilanza - nel constatare che le modalità organizzative delle
               attività in argomento individuano sistemi che contrastano con la normativa del
               2019, poiché impediscono quella libertà di scelta che il legislatore ha assegnato
               ai ciclofattorini - precisa che, laddove si accerti che le prestazioni non siano
               caratterizzate dagli elementi di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015,
               si  applicano  le  nuove  disposizioni  che  introducono  norme  minime  di  tutela
               inderogabili in alcuni casi e derogabili in altri attraverso la contrattazione collet-
               tiva. Secondo la direttiva, infine, può estendersi la disciplina di cui agli artt. 47-bis
               e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi
               del quale il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale è tenuto “nei
               confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del
               D.Lgs. n. 81/2008” (art. 47-septies, comma 3), nonché al rispetto di quanto pre-
               visto dall’art. 71 del predetto TU recante gli “obblighi del datore di lavoro”,
               anche in relazione alla fornitura delle attrezzature . Il Ministero del lavoro e
                                                                (38)
               delle politiche sociali è anch’esso intervenuto in materia, ribadendo che è
               l’art. 47-bis l’ipotesi attrattiva prevalente di disciplina dell’attività dei riders ,
                                                                                         (39)
               evidenziando  che  anche  la  Commissione  dell’Unione  europea  ha  nei  propri
               piani di lavoro per il 2021 un’iniziativa per “improving the working conditions of  plat-
               form workers”.
                     Tali valutazioni, evidenziano in tutta la loro gravità le possibili conse-
               guenze di un rapporto di lavoro basato, fondamentalmente, sull’interrelazione
               dei lavoratori con una piattaforma virtuale che, contrariamente alle norme in
               vigore,  prevede  la  geo-localizzazione  del  lavoratore  attraverso  l’accesso  alla
               piattaforma, quale presupposto per l’affidamento di uno specifico incarico di
               consegna.

                     organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme, Circolare n. 7 del 30
                     ottobre 2020, pag. 4.
               (37)  Ivi, pag. 10.
               (38)  Ivi, pag. 12.
               (39)  Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo, Circolare in tema di tutele
                     del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ai sensi degli articoli 2 e 47-bis e seguen-
                     ti del decreto legislativo n. 81/2015, Circolare n. 17 del 19 novembre 2020, pag. 2.

                                                                                         19
   258   259   260   261   262   263   264   265   266   267   268