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L’ARMA DEI CARABINIERI A TUTELA DEL LAVORO E NEL CONTRASTO AI REATI CONNESSI
Più in dettaglio, la direttiva individua due categorie di riders, autonomi e
etero-organizzati per i quali si dovrà tener conto del particolare atteggiarsi della
sequenza negoziale nei casi considerati, a partire dalla fase di accesso alla piat-
taforma, passando per quelle esecutive, per finire all’identificazione di condotte
ascrivibili al recesso, tenendo in particolar modo conto dei profili concernenti
la durata del rapporto, la disponibilità alla prestazione […] e il numero di pre-
stazioni effettivamente svolte in un arco temporale significativo .
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L’organo di vigilanza - nel constatare che le modalità organizzative delle
attività in argomento individuano sistemi che contrastano con la normativa del
2019, poiché impediscono quella libertà di scelta che il legislatore ha assegnato
ai ciclofattorini - precisa che, laddove si accerti che le prestazioni non siano
caratterizzate dagli elementi di cui al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015,
si applicano le nuove disposizioni che introducono norme minime di tutela
inderogabili in alcuni casi e derogabili in altri attraverso la contrattazione collet-
tiva. Secondo la direttiva, infine, può estendersi la disciplina di cui agli artt. 47-bis
e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi
del quale il committente che utilizzi la piattaforma anche digitale è tenuto “nei
confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del
D.Lgs. n. 81/2008” (art. 47-septies, comma 3), nonché al rispetto di quanto pre-
visto dall’art. 71 del predetto TU recante gli “obblighi del datore di lavoro”,
anche in relazione alla fornitura delle attrezzature . Il Ministero del lavoro e
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delle politiche sociali è anch’esso intervenuto in materia, ribadendo che è
l’art. 47-bis l’ipotesi attrattiva prevalente di disciplina dell’attività dei riders ,
(39)
evidenziando che anche la Commissione dell’Unione europea ha nei propri
piani di lavoro per il 2021 un’iniziativa per “improving the working conditions of plat-
form workers”.
Tali valutazioni, evidenziano in tutta la loro gravità le possibili conse-
guenze di un rapporto di lavoro basato, fondamentalmente, sull’interrelazione
dei lavoratori con una piattaforma virtuale che, contrariamente alle norme in
vigore, prevede la geo-localizzazione del lavoratore attraverso l’accesso alla
piattaforma, quale presupposto per l’affidamento di uno specifico incarico di
consegna.
organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme, Circolare n. 7 del 30
ottobre 2020, pag. 4.
(37) Ivi, pag. 10.
(38) Ivi, pag. 12.
(39) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo, Circolare in tema di tutele
del lavoro dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali ai sensi degli articoli 2 e 47-bis e seguen-
ti del decreto legislativo n. 81/2015, Circolare n. 17 del 19 novembre 2020, pag. 2.
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