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INSERTO
Tale circostanza, per quanto nota preliminarmente al rider e da questi
accettata, pone seri interrogativi sull’effettiva tutela dei diritti oggettivi dei lavo-
ratori impiegati con tali modalità in settori anche diversi da quelli della consegna
a domicilio del cibo. In definitiva, l’innovazione dei processi porta con sé anche
nuovi rischi nell’attività lavorativa, quindi, trasforma anche il concetto di sicu-
rezza sul lavoro. Occorrerà, pertanto, osservare con attenzione questo specifico
ambito, accompagnandone l’evoluzione con un’azione legislativa in grado di
garantire la sicurezza dei lavoratori, tenendo conto anche dei cambiamenti dina-
mici e continui di start up innovative e grandi aziende, riguardo ai loro processi
produttivi e al loro modo di commercializzare beni e servizi .
(40)
Il contesto sin qui delineato definisce, secondo alcuni osservatori, la men-
zogna che sta a cuore della gig economy, le “aziende-piattaforma”, che raccontano
ai loro lavoratori che sono imprenditori autonomi mentre, in realtà, sono rotelle
subordinate e pesantemente monitorate di una grande macchina per generare
profitti . Questo, uno dei motivi per cui la Commissione europea ha definito
(41)
recentemente il lavoro dei riders e, più in generale, dei lavoratori su piattaforma,
a high risk of having unclear employment status .
(42)
Sulla base di tali considerazioni, una delle più conosciute piattaforme
virtuali nel mercato del food delivery ha recentemente deciso di stabilizzare i
propri riders con un inquadramento lavorativo che consentirà di avere tutti i
vantaggi e le tutele tipiche dei lavoratori dipendenti e condizioni di assunzio-
ne eque .
(43)
Dietro la realtà virtuale gestita attraverso il web e le relative piattaforme esi-
ste un mondo reale fatto di lavoratori che accettano incondizionatamente le
richieste dell’azienda, tuttavia non ha verso di loro alcuna responsabilità. Si trat-
ta di una realtà asimmetrica che, per quanto tipica del diritto del lavoro, va assu-
mendo connotati amplificati nel settore agricolo poiché caratterizzato da una
forte domanda di manodopera a fronte di un’offerta proveniente da soggetti
non in grado di scegliere il tipo di ingaggio, mentre il datore-piattaforma orien-
terà la sua scelta solo su chi garantirà tempi e quantità utili - nella migliore delle
ipotesi - oppure imponendo condizioni incluse fra gli indici di sfruttamento
previsti dalla nuova formulazione dell’art. 603-bis c.p.
(40) Cfr.: http://www.lavorochecambia.lavoro.gov.it/documenti/Documents/Il-lavoro-che-
cambia-MIN-LAV.pdf.
(41) C. CROUCH, Se il lavoro si fa gig, cit., pag. 165.
(42) European Commission, The changing nature of work and skills in the digital age, Joint Research Center-,
Publications Office of the EU, 2019, pag. 7.
(43) S. RICCIO, I primi rider con il contratto dipendente. I sindacati: Da marzo 3.000 assunzioni, in La
Stampa, ed. del 5 febbraio 2021, pag. 20.
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