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INSERTO



             del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si
             concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le
             cui modalità sono organizzate dal committente […], anche qualora le modalità
             di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche
             digitali.
                  Sulla base di tali criteri, la Suprema Corte con la sentenza del 24 gennaio
             2020 , ha ulteriormente chiarito che quando l’etero-organizzazione, accompa-
                 (27)
             gnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto
             da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone
             una protezione equivalente e quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della
             disciplina del lavoro subordinato .
                                            (28)
                  Sull’interpretazione delle etero-direzione ed etero-organizzazione, la dot-
             trina ha profuso un intenso dibattito intravedendo l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015
             (cosiddetto Jobs Act con il quale sono state sostanzialmente eliminate fattispecie
             intermedie fra lavoro autonomo e lavoro subordinato) come norma di sostanziale
             incidenza definitoria sulla nozione di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c.
                                                                                      (29)
             così  avviando  un  percorso  chiarificatore  concluso  proprio  con  la  legge
             128/2019, che ha confermato la natura “estensiva” del citato articolo 2. Tale
             interpretazione ha trovato ulteriore conferma nella Sentenza del gennaio 2020,
             nella  parte  in  cui  ha  precisato  che  il  legislatore,  onde  scoraggiare  l’abuso  di
             schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni ele-
             menti ritenuti sintomatici e idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tute-
             le previste per i lavoratori.
                  In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l’etero-organizzazione, accom-
             pagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto
             da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone
             una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della
             disciplina del lavoro subordinato.



             (27)  Cassazione civile, Sent. Sez. L, n. 1663, 24 gennaio 2020, Pres. V. Di Cerbo, punto 24: “Il
                  legislatore, d’un canto consapevole della complessità e varietà delle nuove forme di lavoro e
                  della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e, d’altro canto, conscio degli esiti talvolta
                  incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell’art. 2094 cod. civ., si è limitato
                  a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organiz-
                  zazione) e sufficienti a giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il rapporto di
                  lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorren-
                  za di tali elementi nella fattispecie concreta e senza che questi possa trarre, nell’apprezzamen-
                  to di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi.
             (28)  Ivi, punto 26.
             (29)  S. GIUBBONI, Le nuove frontiere del diritto del lavoro nella recente legislazione protettiva, in Variazioni
                  su temi di Diritto del Lavoro, Fascicolo 1/2020, pag. 247.

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