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INSERTO
del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le
cui modalità sono organizzate dal committente […], anche qualora le modalità
di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche
digitali.
Sulla base di tali criteri, la Suprema Corte con la sentenza del 24 gennaio
2020 , ha ulteriormente chiarito che quando l’etero-organizzazione, accompa-
(27)
gnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto
da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone
una protezione equivalente e quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della
disciplina del lavoro subordinato .
(28)
Sull’interpretazione delle etero-direzione ed etero-organizzazione, la dot-
trina ha profuso un intenso dibattito intravedendo l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015
(cosiddetto Jobs Act con il quale sono state sostanzialmente eliminate fattispecie
intermedie fra lavoro autonomo e lavoro subordinato) come norma di sostanziale
incidenza definitoria sulla nozione di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c.
(29)
così avviando un percorso chiarificatore concluso proprio con la legge
128/2019, che ha confermato la natura “estensiva” del citato articolo 2. Tale
interpretazione ha trovato ulteriore conferma nella Sentenza del gennaio 2020,
nella parte in cui ha precisato che il legislatore, onde scoraggiare l’abuso di
schermi contrattuali che a ciò si potrebbero prestare, ha selezionato taluni ele-
menti ritenuti sintomatici e idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tute-
le previste per i lavoratori.
In ogni caso ha, poi, stabilito che quando l’etero-organizzazione, accom-
pagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, è marcata al punto
da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone
una protezione equivalente e, quindi, il rimedio dell’applicazione integrale della
disciplina del lavoro subordinato.
(27) Cassazione civile, Sent. Sez. L, n. 1663, 24 gennaio 2020, Pres. V. Di Cerbo, punto 24: “Il
legislatore, d’un canto consapevole della complessità e varietà delle nuove forme di lavoro e
della difficoltà di ricondurle ad unità tipologica, e, d’altro canto, conscio degli esiti talvolta
incerti e variabili delle controversie qualificatorie ai sensi dell’art. 2094 cod. civ., si è limitato
a valorizzare taluni indici fattuali ritenuti significativi (personalità, continuità, etero-organiz-
zazione) e sufficienti a giustificare l’applicazione della disciplina dettata per il rapporto di
lavoro subordinato, esonerando da ogni ulteriore indagine il giudice che ravvisi la concorren-
za di tali elementi nella fattispecie concreta e senza che questi possa trarre, nell’apprezzamen-
to di essi, un diverso convincimento nel giudizio qualificatorio di sintesi.
(28) Ivi, punto 26.
(29) S. GIUBBONI, Le nuove frontiere del diritto del lavoro nella recente legislazione protettiva, in Variazioni
su temi di Diritto del Lavoro, Fascicolo 1/2020, pag. 247.
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