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INSERTO



                  Nel caso in esame, l’organizzazione del lavoro è tale da non consentire
             un’agevole quanto chiara identificazione dei ruoli tradizionali di datore e presta-
             tore d’opera, cui si abbinano i meccanismi di tutela. Sebbene il neoliberismo di
             mercato tenda a ricercare e definire forme di contratto paritetico fra datore e
             prestatore, le grandi imprese tendono comunque a mantenere una posizione
             che il diritto del lavoro cerca di disciplinare. Secondo la dottrina, questa tensio-
             ne in seno al capitalismo contemporaneo può essere allentata sospingendo i
             diritti dei lavoratori fuori dall’impresa e la forma più estrema di questo sposta-
             mento è la ridefinizione dei lavoratori come “non dipendenti”: la gig . Per tali
                                                                              (20)
             motivi, parte della dottrina tende a escludere che si possa salutare l’Industria 4.0
             come una stagione di crescita dell’autonomia del lavoro e dei lavoratori .
                                                                                  (21)
                  In tale quadro hanno preso corpo nuove forme di lavoro che, negli ultimi
             venti anni, hanno trovato un riconoscimento normativo con il cosiddetto con-
             tratto di lavoro a progetto, dapprima definito dalla cosiddetta riforma Biagi, con
             il  D.Lgs.  276/2003,  che  ha  disciplinato  in  maniera  organica  le  collaborazioni
             coordinate e continuative, meglio note come co.co.co., le collaborazioni occasio-
             nali  (mini  co.co.co.),  poi  modificata  dalla  riforma  Fornero  (legge  92/2012)  e
             quindi dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che, all’art. 7, ha esplicitamente previsto
             che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo
             pieno. Il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertivo in legge 2 novembre
             2019, n. 128, ha poi modificato parte del D.Lgs. 81/2015 introducendo, al Capo
             V  bis,  la  Tutela  del  lavoro  tramite  piattaforme  digitali,  al  fine  di  promuovere
             un’occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i
             livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato
             come recita testualmente l’art. 47-bis del novellato D.Lgs. 81/2015. Quest’ultima
             norma  ha  formalizzato  la  definizione  giuridica  di  piattaforma  digitale,  intesa
             come programmi e procedure informatiche delle imprese che, indipendentemen-
             te dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissan-
             done il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione .
                                                                                      (22)
                  Di particolare rilievo la previsione di una copertura assicurativa obbligato-
             ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con la quale è stata
             colmata una delle principali lacune in tema di tutela dei lavoratori di questo par-
             ticolare ambito .
                           (23)

             (20)  C. CROUCH, Se il lavoro si fa gig, cit., pag. 47.
             (21)  A. SALENTO, Industria 4.0 ed economia delle piattaforme: spazi di azione e spazi di decisione, in Rivista
                  giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Quaderno 2/2017, pag. 39.
             (22)  Cfr.: Art. 47-bis, D.Lgs. 81/2015, comma 2.
             (23)  M. CINELLI, S. GIUBBONI, Lineamenti di diritto della previdenza sociale, ed. Cedam, Padova, 2020, pag. 202.

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