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INSERTO
Nel caso in esame, l’organizzazione del lavoro è tale da non consentire
un’agevole quanto chiara identificazione dei ruoli tradizionali di datore e presta-
tore d’opera, cui si abbinano i meccanismi di tutela. Sebbene il neoliberismo di
mercato tenda a ricercare e definire forme di contratto paritetico fra datore e
prestatore, le grandi imprese tendono comunque a mantenere una posizione
che il diritto del lavoro cerca di disciplinare. Secondo la dottrina, questa tensio-
ne in seno al capitalismo contemporaneo può essere allentata sospingendo i
diritti dei lavoratori fuori dall’impresa e la forma più estrema di questo sposta-
mento è la ridefinizione dei lavoratori come “non dipendenti”: la gig . Per tali
(20)
motivi, parte della dottrina tende a escludere che si possa salutare l’Industria 4.0
come una stagione di crescita dell’autonomia del lavoro e dei lavoratori .
(21)
In tale quadro hanno preso corpo nuove forme di lavoro che, negli ultimi
venti anni, hanno trovato un riconoscimento normativo con il cosiddetto con-
tratto di lavoro a progetto, dapprima definito dalla cosiddetta riforma Biagi, con
il D.Lgs. 276/2003, che ha disciplinato in maniera organica le collaborazioni
coordinate e continuative, meglio note come co.co.co., le collaborazioni occasio-
nali (mini co.co.co.), poi modificata dalla riforma Fornero (legge 92/2012) e
quindi dal D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che, all’art. 7, ha esplicitamente previsto
che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo
pieno. Il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertivo in legge 2 novembre
2019, n. 128, ha poi modificato parte del D.Lgs. 81/2015 introducendo, al Capo
V bis, la Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali, al fine di promuovere
un’occupazione sicura e dignitosa e nella prospettiva di accrescere e riordinare i
livelli di tutela per i prestatori occupati con rapporti di lavoro non subordinato
come recita testualmente l’art. 47-bis del novellato D.Lgs. 81/2015. Quest’ultima
norma ha formalizzato la definizione giuridica di piattaforma digitale, intesa
come programmi e procedure informatiche delle imprese che, indipendentemen-
te dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissan-
done il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione .
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Di particolare rilievo la previsione di una copertura assicurativa obbligato-
ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con la quale è stata
colmata una delle principali lacune in tema di tutela dei lavoratori di questo par-
ticolare ambito .
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(20) C. CROUCH, Se il lavoro si fa gig, cit., pag. 47.
(21) A. SALENTO, Industria 4.0 ed economia delle piattaforme: spazi di azione e spazi di decisione, in Rivista
giuridica del lavoro e della previdenza sociale, Quaderno 2/2017, pag. 39.
(22) Cfr.: Art. 47-bis, D.Lgs. 81/2015, comma 2.
(23) M. CINELLI, S. GIUBBONI, Lineamenti di diritto della previdenza sociale, ed. Cedam, Padova, 2020, pag. 202.
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