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L’ARMA DEI CARABINIERI A TUTELA DEL LAVORO E NEL CONTRASTO AI REATI CONNESSI
Si tratta di un’importante novità nel panorama della vigilanza e sicurezza
nel mondo del lavoro in quanto, all’art. 1 istituisce un’Agenzia unica per le ispe-
zioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» […] che integra
i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e
dell’INAIL. Lo spirito della norma è quello di unificare le competenze di più
Enti (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL) in capo ad un’unica Agenzia al fine
consentire una migliore e più efficace attività di coordinamento, sulla base di
direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle attività di
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria non-
ché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro .
(8)
L’art. 6 prevede, al comma 4, che presso la sede di Roma dell’Ispettorato
è istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
«Comando Carabinieri per la tutela del lavoro». L’attività di vigilanza svolta dal
personale dell’Arma dei Carabinieri nonché il coordinamento con l’Ispettorato
è assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell’Ispettorato, di
linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonché mediante l’affidamen-
to allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando Carabinieri
per la tutela del lavoro.
La norma definisce poi esplicitamente i concetti di dipendenza funzionale
e gerarchica stabilendo che il personale dell’Arma in servizio nelle sedi perife-
riche dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale
dell’Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell’articolazione del
Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. I militari dell’Arma effettivi alle
articolazioni del Comando, sono selezionati per l’assegnazione secondo criteri
fissati dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano
frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o dell’Ispettorato; ad essi sono attribuiti i medesimi poteri riconosciuti al
personale ispettivo dell’Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 .
(9)
Su tali basi giuridiche l’Arma dei Carabinieri fornisce oggi il proprio con-
tributo alla tutela del lavoro in tutte le sue forme, in un quadro normativo for-
malizzato dal Ministero dell’interno con il DM 12 febbraio 1992 sui comparti
(8) Cfr.: Art. 2, legge 149/2015.
(9) Agli Ispettori del lavoro è attribuita la facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del
giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri e i lavori in quanto siano sotto-
posti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti (art. 8, comma 2,
DPR 520/55). Si tratta, quindi, di poteri di accesso che prescindono da deleghe o decreti
dell’Autorità giudiziaria.
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