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L’ARMA DEI CARABINIERI A TUTELA DEL LAVORO E NEL CONTRASTO AI REATI CONNESSI



                     Nel  1964,  fu  istituita  la  figura  dell’Ufficiale  superiore  addetto  presso  il
               Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con mere funzioni di coordina-
               mento e raccordo.
                     Gli anni del boom economico indussero una serie di riforme in materia
               gius-lavoristica che ampliarono notevolmente i diritti dei lavoratori, le attribu-
               zioni e le competenze dei sindacati, sino a giungere all’emanazione della legge
               20 maggio 1970, n. 300, lo Statuto dei lavoratori. Le profonde trasformazioni
               indotte  dal  provvedimento  resero  necessaria  la  riorganizzazione  degli
               Ispettorati, avviata con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, cui seguì il DM 7
               novembre  1996,  n.  687,  Norme  per  l’unificazione  degli  uffici  periferici  del
               Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  l’istituzione  delle  direzioni
               regionali  e  provinciali  del  lavoro,  che  soppresse  gli  Ispettorati  provinciali  e
               regionali  del  lavoro.  Tali  trasformazioni  riguardarono  anche  il  contingente
               dell’Arma dei Carabinieri, incrementato con decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510,
               convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608 .
                                                            (6)
                     Con decreto interministeriale del 31 luglio 1997 veniva istituito presso il
               Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  alle  dirette  dipendenze  del
               Ministro il “Comando carabinieri ispettorato del lavoro”, composto da perso-
               nale selezionato secondo criteri fissati dal Comando Generale dell’Arma e che
               abbia  frequentato  specifici
               corsi formativi del Ministero
               del lavoro e della previdenza
               sociale  con  competenze
               estese  a  tutto  il  territorio
               nazionale . La norma segna
                         (7)
               un  momento  significativo
               nella storia dell’unità specia-
               lizzata e, soprattutto, nel con-
               cetto  d’impiego  dei  militari
               dell’Arma al fianco dei fun-
               zionari  civili  dell’Ispettorato
               del lavoro.
               (6)   Cfr.: Art. 9-bis: la dotazione organica del contingente dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 16
                     del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di 143 unità di
                     cui due ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi di vice
                     brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
               (7)   In  Sicilia,  le  attribuzioni  in  materia  di  sicurezza  e  tutela  del  lavoro  sono  attribuite
                     all’Assessorato del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione e
                     disciplinate, dal punto di vista amministrativo e della dipendenza funzionale, con legge regio-
                     nale del 21 maggio 1996.

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