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L’ARMA DEI CARABINIERI A TUTELA DEL LAVORO E NEL CONTRASTO AI REATI CONNESSI
Nel 1964, fu istituita la figura dell’Ufficiale superiore addetto presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con mere funzioni di coordina-
mento e raccordo.
Gli anni del boom economico indussero una serie di riforme in materia
gius-lavoristica che ampliarono notevolmente i diritti dei lavoratori, le attribu-
zioni e le competenze dei sindacati, sino a giungere all’emanazione della legge
20 maggio 1970, n. 300, lo Statuto dei lavoratori. Le profonde trasformazioni
indotte dal provvedimento resero necessaria la riorganizzazione degli
Ispettorati, avviata con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, cui seguì il DM 7
novembre 1996, n. 687, Norme per l’unificazione degli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l’istituzione delle direzioni
regionali e provinciali del lavoro, che soppresse gli Ispettorati provinciali e
regionali del lavoro. Tali trasformazioni riguardarono anche il contingente
dell’Arma dei Carabinieri, incrementato con decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608 .
(6)
Con decreto interministeriale del 31 luglio 1997 veniva istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle dirette dipendenze del
Ministro il “Comando carabinieri ispettorato del lavoro”, composto da perso-
nale selezionato secondo criteri fissati dal Comando Generale dell’Arma e che
abbia frequentato specifici
corsi formativi del Ministero
del lavoro e della previdenza
sociale con competenze
estese a tutto il territorio
nazionale . La norma segna
(7)
un momento significativo
nella storia dell’unità specia-
lizzata e, soprattutto, nel con-
cetto d’impiego dei militari
dell’Arma al fianco dei fun-
zionari civili dell’Ispettorato
del lavoro.
(6) Cfr.: Art. 9-bis: la dotazione organica del contingente dell’Arma dei Carabinieri di cui all’articolo 16
del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è aumentata di 143 unità di
cui due ufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi di maresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi di vice
brigadiere, brigadiere e brigadiere capo, 29 unità appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri.
(7) In Sicilia, le attribuzioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro sono attribuite
all’Assessorato del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione e
disciplinate, dal punto di vista amministrativo e della dipendenza funzionale, con legge regio-
nale del 21 maggio 1996.
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