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INSERTO
La sussistenza della discriminazione nell’esercizio di tale attività lavorativa
è, pertanto, provata dal trattamento riservato dalla piattaforma ai lavoratori che
sono trattati allo stesso modo senza distinguere chi non partecipa alla sessione
prenotata per futili motivi e chi non partecipa perché sta scioperando (o perché
è malato, è portatore di handicap o assiste un soggetto portatore di handicap o un
minore malato ecc.). Sotto il profilo giudiziario la questione è stata recentemen-
te affrontata anche dal Tribunale di Palermo-Sezione lavoro, su istanza di un
rider contro una delle società di food delivery per le quali aveva lavorato, al fine di
accertare e dichiarare la natura subordinata o, in subordine, etero-organizzata ex
art. 2 del D.Lgs. 81/2015, del rapporto di lavoro, ovvero dei rapporti di lavoro
intercorsi, tra il ricorrente e la società convenuta .
(33)
Il Tribunale, nell’evidenziare che la giurisprudenza internazionale e quella
della Corte di giustizia si sono orientate nel senso di ritenere che il principale
oggetto e scopo delle medesime consiste in attività di impresa di trasporto di
persone o di consegna a domicilio di cibo e bevande ha precisato che il rider,
(34)
ed in particolare il ricorrente, sia in realtà sottoposto al potere disciplinare del
datore di lavoro, oltre che al suo potere organizzativo e direttivo in relazione
all’acennata serie ordinata di attività che egli è tenuto a svolgere sulla piattafor-
ma per riuscire a svolgere l’attività lavorativa. In conclusione, ha stabilito che tra
le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeter-
minato disponendo, per tali motivi, la reintegrazione del lavoratore nel proprio
posto di lavoro, oltre che al pagamento di un’indennità risarcitoria .
(35)
Sul tema è intervenuto recentemente anche l’Ispettorato nazionale del
lavoro, fornendo istruzioni agli Ispettorati interregionali del lavoro e agli organi
deputati alle attività di vigilanza. La direttiva individua tre fondamentali requisiti
per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato:
➣ personalità, riferendosi ad un rapporto di lavoro svolto in maniera esclusi-
vamente - come puntualizzato dalla legge 128/2019 - dal lavoratore interessato;
➣ continuità, ovvero che deve ripetersi in un determinato ed apprezzabile
arco temporale e etero-organizzazione, sussistente allorquando l’attività del col-
laboratore è pienamente integrata nell’attività produttiva e/o commerciale del
committente e ciò risulti indispensabile per rendere la prestazione lavorativa .
(36)
(33) Cfr.: Tribunale di Palermo, sentenza nella causa civile iscritta al n.7283/2020 R.G.L. del 20
novembre 2020, pubblicata il 24 novembre successivo, pag. 16.
(34) Ivi, pag. 22. Sul punto si veda la Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Corte
di giustizia UE, Grande Sezione, 20 dicembre 2017, C-434/15) nonché Corte d’appello di
Parigi (Court d’Appel de Paris, 10 gennaio 2019, n. 18/08357).
(35) Ivi, pag. 45-48.
(36) Ispettorato nazionale del lavoro, art. 2 e art. 47-bis e seguenti, D.Lgs. 81/2015. Collaborazioni
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