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INSERTO



                  La sussistenza della discriminazione nell’esercizio di tale attività lavorativa
             è, pertanto, provata dal trattamento riservato dalla piattaforma ai lavoratori che
             sono trattati allo stesso modo senza distinguere chi non partecipa alla sessione
             prenotata per futili motivi e chi non partecipa perché sta scioperando (o perché
             è malato, è portatore di handicap o assiste un soggetto portatore di handicap o un
             minore malato ecc.). Sotto il profilo giudiziario la questione è stata recentemen-
             te affrontata anche dal Tribunale di Palermo-Sezione lavoro, su istanza di un
             rider contro una delle società di food delivery per le quali aveva lavorato, al fine di
             accertare e dichiarare la natura subordinata o, in subordine, etero-organizzata ex
             art. 2 del D.Lgs. 81/2015, del rapporto di lavoro, ovvero dei rapporti di lavoro
             intercorsi, tra il ricorrente e la società convenuta .
                                                           (33)
                  Il Tribunale, nell’evidenziare che la giurisprudenza internazionale e quella
             della Corte di giustizia si sono orientate nel senso di ritenere che il principale
             oggetto e scopo delle medesime consiste in attività di impresa di trasporto di
             persone o di consegna a domicilio di cibo e bevande  ha precisato che il rider,
                                                               (34)
             ed in particolare il ricorrente, sia in realtà sottoposto al potere disciplinare del
             datore di lavoro, oltre che al suo potere organizzativo e direttivo in relazione
             all’acennata serie ordinata di attività che egli è tenuto a svolgere sulla piattafor-
             ma per riuscire a svolgere l’attività lavorativa. In conclusione, ha stabilito che tra
             le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeter-
             minato disponendo, per tali motivi, la reintegrazione del lavoratore nel proprio
             posto di lavoro, oltre che al pagamento di un’indennità risarcitoria .
                                                                             (35)
                  Sul  tema  è  intervenuto  recentemente  anche  l’Ispettorato  nazionale  del
             lavoro, fornendo istruzioni agli Ispettorati interregionali del lavoro e agli organi
             deputati alle attività di vigilanza. La direttiva individua tre fondamentali requisiti
             per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato:
                  ➣ personalità, riferendosi ad un rapporto di lavoro svolto in maniera esclusi-
             vamente - come puntualizzato dalla legge 128/2019 - dal lavoratore interessato;
                  ➣ continuità, ovvero che deve ripetersi in un determinato ed apprezzabile
             arco temporale e etero-organizzazione, sussistente allorquando l’attività del col-
             laboratore è pienamente integrata nell’attività produttiva e/o commerciale del
             committente e ciò risulti indispensabile per rendere la prestazione lavorativa .
                                                                                      (36)
             (33)  Cfr.: Tribunale di Palermo, sentenza nella causa civile iscritta al n.7283/2020 R.G.L. del 20
                  novembre 2020, pubblicata il 24 novembre successivo, pag. 16.
             (34)  Ivi, pag. 22. Sul punto si veda la Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Corte
                  di giustizia UE, Grande Sezione, 20 dicembre 2017, C-434/15) nonché Corte d’appello di
                  Parigi (Court d’Appel de Paris, 10 gennaio 2019, n. 18/08357).
             (35)  Ivi, pag. 45-48.
             (36)  Ispettorato nazionale del lavoro, art. 2 e art. 47-bis e seguenti, D.Lgs. 81/2015. Collaborazioni

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