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L’ARMA DEI CARABINIERI A TUTELA DEL LAVORO E NEL CONTRASTO AI REATI CONNESSI
Sulla base di tale ormai consolidata giurisprudenza, il Tribunale ordinario di
Bologna, con ordinanza NRG 2949/2019 del 31 dicembre 2020, nel decidere sul
ricorso proposto da alcune sigle sindacali contro la società Deliveroo Italia s.r.l.
ritenuta responsabile, tra l’altro, di condotta e prassi aziendale discriminatoria,
ha preliminarmente ribadito che non pare oggi potersi dubitare della necessità
di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris attribuito dalle
parti al contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione .
(30)
Più in dettaglio, il Tribunale ha affermato che sono emersi elementi suffi-
cienti a far presumere […] la discriminatorietà del sistema di accesso alle fasce di
prenotazione delle sessioni di lavoro adottato da Deliveroo in quanto la mancata
(31)
partecipazione alla sessione prenotata o di cancellazione tardiva della stessa [dalla
piattaforma virtuale, attraverso un log-in con modalità espressamente previste da
contratto preliminare siglato dal rider con il quale dichiara di accettare le condi-
zioni di lavoro indicate dalla società, n.d.r.] per le altre cause legittime ipotizzate
in ricorso (malattia, handicap, esigenze legate alla cura dei figli minori ecc.): in tutti
questi casi il rider vede penalizzate le sue statistiche [di affidabilità, ovvero dispo-
nibilità, presupposto per un maggior numero di attivazioni e, conseguentemente,
retribuzione, n.d.r.] indipendentemente dalla giustificazione della sua condotta,
atteso che la piattaforma non conosce e non vuole conoscere i motivi per cui il
rider cancella o non partecipa ad una sessione prenotata e non cancellata .
(32)
(30) Cfr.: Ordinanza del Tribunale di Bologna, cit., pag. 7.
(31) Ivi, pag. 13.
(32) Ivi, pag. 19. In tema di salute e tutela dalle malattie, si veda P. TULLINI, Salute nel diritto della
sicurezza sociale, in Digesto, Sez. Comm., ed. UTET, Torino, 1996.
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