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STUDI MILITARI



                  L’eventualità di riprendere in servizio un militare allontanato d’autorità
             (evenienza non rara), a seguito di un procedimento disciplinare, con restitutio
             in integrum e ricostruzione di carriera, rappresenta un doppio fallimento per
             l’organizzazione:
                  ➢ sarà difficile rimotivare un appartenente che ha subito un provvedimento
             ingiusto  e aspettarsi da lui una piena reintegrazione professionale e morale;
                    (28)
                  ➢ è stato commesso comunque un errore organizzativo grave che riverbe-
             ra sull’efficienza e sull’autorevolezza dell’amministrazione, con possibili riflessi
             negativi sullo spirito di corpo e sul senso di appartenenza.
                  L’attendismo allora non può essere interpretato sempre come lassismo
             organizzativo e, comunque, non si possono sostenere “interpretazioni onnivo-
             re”, valide per tutte le pubbliche amministrazioni, che ormai sono profonda-
             mente diverse. Nell’ordinamento militare il servizio non è un semplice lavoro
             alle dipendenze dell’amministrazione e il “dipendente” deve osservare una serie
             di normative, sconosciute a tutti gli altri pubblici dipendenti (basti pensare alla
             disciplina militare e al diritto penale militare). La discrezionalità amministrativa
             è anche prudenza, il comando è responsabilità di persone in carne e ossa.
                  A questo punto sorgono alcune domande:
                  ➢ era proprio necessario recepire integralmente il sistema della piena auto-
             nomia  del  procedimento  disciplinare  rispetto  a  quello  penale  che  obbliga  -
             comunque - l’amministrazione ad attivarsi per ogni fatto in tutto o in parte
             oggetto di accertamento giudiziario - paradossalmente - soprattutto per quelli
             meno gravi ?
                       (29)
                  ➢ l’art. 1393 c.o.m. nella sua versione originaria, così come l’art. 117, d.P.R.
             n. 3/1957, non era sufficiente a garantire l’azione disciplinare in casi eccezionali
             e di notevole impatto negativo?
                  Solo una prassi accorta, prudente e oculata ci potrà confortare sulla bontà
             della modifica, altrimenti non ci resta che riflettere ancora.



             (28)  L’art. 557 del Regolamento di disciplina militare del 1929 (!) affermava che: “una punizione
                  inflitta ingiustamente, come qualsiasi atto inurbano o scorretto verso un subordinato, si risol-
                  ve in grave danno per la disciplina militare”.
             (29)  Non  si  condivide  quanto  riportato  nella  Guida  tecnica  “Procedure  disciplinari”,  edizione
                  2019, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, laddove afferma
                  “La ratio del novellato art. 1393 c.o.m., infatti, non è di obbligare ad instaurare un procedimen-
                  to disciplinare in quanto procede per i medesimi fatti l’Autorità Giudiziaria, ma di consentirlo
                  nonostante proceda l’Autorità Giudiziaria”. La formulazione dei verbi all’indicativo (si veda la
                  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92,
                  “Guida alla redazione dei testi normativi”), la previsione di specifiche fattispecie di rinvio del
                  procedimento disciplinare (se il procedimento non fosse obbligatorio, non sarebbero neces-
                  sarie) depongono per un obbligo dell’azione disciplinare, che può solo essere rinviata al veri-
                  ficarsi delle condizioni previste, ma deve comunque essere esercitata.

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